Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 12 marzo 2026, n. 9579
Una ostetrica condannata a seguito del decesso di una neonata per asfissia perinatale: la Cassazione conferma: l’autonomia professionale e l’obbligo di allertare il medico prevalgono sulle carenze organizzative della struttura.
La distinzione tra colpa lieve e imperizia grave torna al centro del dibattito giurisprudenziale con la recente sentenza n. 9579/2026 (dep. 12 marzo 2026) della Quarta Sezione Penale della Cassazione. Gli Ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso di un’ostetrica condannata per omicidio colposo a seguito del decesso di una neonata per asfissia perinatale.
La decisione offre spunti fondamentali sull’autonomia dell’ostetrica e sui limiti della causa di non punibilità prevista dalla Legge Gelli-Bianco.
Il caso: un tracciato “francamente patologico”
La vicenda trae origine dal mancato riconoscimento di segnali di sofferenza fetale durante un travaglio indotto. Nonostante il tracciato cardiotocografico mostrasse, dalle ore 20:37, decelerazioni ripetitive e tachicardia, segni definiti dai periti come “francamente patologici”, l’ostetrica non aveva allertato tempestivamente il ginecologo di guardia. La neonata, nata con due giri di funicolo attorno al collo, moriva poche ore dopo il parto.
Autonomia professionale e obblighi di garanzia
Il ricorso della professionista puntava sulla presunta subordinazione al medico e sulle difficoltà organizzative del reparto. La Cassazione ha però rigettato tali tesi, ricordando due principi fondamentali:
Autonomia ex lege: Ai sensi della Legge 42/1999 e del D.M. 740/1994, l’ostetrica gode di piena autonomia professionale e ha il preciso dovere di sorvegliare il monitoraggio e attivare il medico in caso di anomalie.
Inesigibilità della colpa lieve: La Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 590-sexies c.p. (causa di non punibilità per imperizia). Il grado di colpa è stato ritenuto elevato poiché l’errore non risiedeva nell’impossibilità di visionare i dati, ma nell’errata interpretazione di un quadro clinico macroscopico, nonostante la pluriennale esperienza della professionista.
Il nesso causale e il giudizio controfattuale
Un passaggio cruciale riguarda il “calcolo della probabilità salvifica”. La difesa sosteneva che un cesareo non avrebbe comunque evitato l’evento. La Corte ha invece confermato il ragionamento dei giudici di merito: se l’allarme fosse scattato alle 20:37, l’intervento si sarebbe concluso entro le 21:07, estraendo il feto prima della fase espulsiva irreversibile. In ambito di responsabilità medica, il nesso causale sussiste quando la condotta doverosa avrebbe evitato l’evento con “elevata probabilità logica”.
Garanzie difensive e accertamenti irripetibili
Interessante anche la nota procedurale sull’art. 360 c.p.p.: la ricorrente lamentava il mancato avviso per l’autopsia. La Cassazione ha chiarito che l’avviso è dovuto solo se al momento del conferimento dell’incarico sussistono “consistenti sospetti” a carico di un soggetto. Nel caso di specie, gli indizi sull’operato dell’ostetrica erano emersi solo dopo l’esito dei primi accertamenti autoptici, rendendo l’esame pienamente utilizzabile.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce che il rispetto delle linee guida non è uno “scudo” automatico: la condotta deve essere calibrata sul caso concreto. Per le ostetriche, il messaggio è chiaro: la responsabilità del monitoraggio è un pilastro della professione che non può essere delegato né giustificato da carenze di organico, qualora il dato clinico sia leggibile e inequivocabile.
Avv. Sabrina Caporale
