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Cartella clinica incompleta e CTU, valore probatorio e limiti del danno evidenziale

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 16470 del 26 febbraio 2026

In presenza di cartella clinica incompleta, non scatta automaticamente la responsabilità sanitaria. La valutazione del danno passa attraverso l’analisi tecnica della CTU, che può colmare le lacune documentali se il quadro clinico risulta comunque ricostruibile.

La recente pronuncia della Terza Sezione Civile della Cassazione (Ordinanza n. 16470 del 26 febbraio 2026) rappresenta un prezioso vademecum sulla valenza probatoria della Consulenza Tecnica d’Ufficio, specialmente quando questa viene aggredita dalle parti sotto il profilo della “scarsa analisi” documentale.

Il cuore della controversia: fatti contro interpretazioni

Il caso trae origine dal decesso di una paziente a seguito di un intervento di artroprotesi. I ricorrenti puntavano il dito su presunte negligenze del medico anestetista, basandosi su una lettura “grafica” della cartella clinica: orari discordanti tra i documenti e una linea continua sul cartellino d’anestesia interpretata come assenza di somministrazione di liquidi.

Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato ogni doglianza, confermando che il giudice di merito, aderendo alle conclusioni del CTU, ha agito correttamente.

La gerarchia delle fonti documentali

Un punto cruciale della sentenza riguarda la discordanza tra i documenti sanitari. La Corte ha convalidato la scelta del CTU di privilegiare la cartella clinica del chirurgo rispetto a quella dell’anestesista per determinare l’orario d’inizio dell’intervento. Questo ricorda che, in fase di perizia, non basta rilevare un’incongruenza: l’esperto deve saper motivare gerarchicamente perché una fonte sia tecnicamente più attendibile di un’altra nel contesto specifico dell’operazione.

Il “danno evidenziale” e le omissioni in cartella

Un tema caldissimo è quello della cartella clinica incompleta. I ricorrenti invocavano il principio del “danno evidenziale”, secondo cui l’incompletezza della cartella dovrebbe ritorcersi contro la struttura sanitaria.

La Cassazione ha, però, posto un limite netto: l’omissione di alcuni dati (come la diuresi o il monitoraggio continuo minuto per minuto) non genera responsabilità automatica se tali dati sono ritenuti non necessari o impliciti nelle prassi consolidate e se non impediscono la ricostruzione del nesso causale. Il CTU, in questo caso, ha saputo dimostrare che i parametri erano stabili attraverso altri indicatori, “disarmando” la contestazione sull’incompletezza documentale.

Il ruolo del contraddittorio tecnico

La sentenza ribadisce un principio di economia processuale: se il CTU ha già risposto alle osservazioni dei Consulenti di Parte (CTP) durante le operazioni peritali o nella bozza, il Giudice non è tenuto a motivare ulteriormente il proprio dissenso dalle tesi di parte.

Questo sposta tutto il peso della battaglia tecnica nella fase di bozza e contro-deduzioni. Per il perito esperto, la capacità di neutralizzare scientificamente l’osservazione del CTP all’interno dell’elaborato è la chiave per rendere la propria perizia “blindata” anche nei successivi gradi di giudizio.

In sintesi la Cassazione afferma che la perizia non è un mero esercizio di trascrizione di dati, ma un atto di interpretazione logica. Il perito che sa leggere tra le righe di una cartella clinica, applicando le buone pratiche e motivando la “ragionevolezza” scientifica, prevale anche sulle contestazioni formali più agguerrite.

Avv. Sabrina Caporale

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