Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 16 gennaio 2026, n. 1788
Un caso di sintomi da infarto scambiati per esofagite finisce al centro della responsabilità medica: un paziente con segnali tipici di sindrome coronarica acuta viene diagnosticato dal medico del 118 come affetto da una semplice esofagite. A distanza di un’ora sopraggiunge l’arresto cardiaco, con conseguente decesso. I giudici riconoscono la responsabilità penale del sanitario per omicidio colposo, evidenziando come l’errore tra infarto ed esofagite e l’omessa esecuzione degli accertamenti abbiano inciso sul decorso.
Il caso: dalla diagnosi errata all’evento infausto
La vicenda riguarda il decesso di un paziente affetto da coronarosclerosi, il quale, accusando sintomi tipici di una sindrome coronarica acuta (SCA) — dolore toracico, brividi, difficoltà respiratorie — allertava il servizio 118. Il medico intervenuto sul posto, tuttavia, escludeva patologie cardiache, diagnosticando una banale esofagite e limitandosi alla somministrazione di farmaci antinfiammatori e gastroprotettori.
A distanza di un’ora dalla visita, il paziente veniva colto da arresto cardiocircolatorio, decedendo nei giorni successivi per danno anossico cerebrale irreversibile. Se in primo grado il sanitario era stato assolto per incertezza sul nesso causale, la Corte d’Appello di Napoli — e ora la Suprema Corte — hanno ribaltato l’esito, sancendo la responsabilità penale del medico per omicidio colposo (art. 589 c.p.).
Il “giudizio controfattuale”
Il ricorso del sanitario si fondava principalmente sulla violazione dei criteri del giudizio controfattuale. Secondo la difesa, non vi era la “probabilità prossima alla certezza” che un tempestivo elettrocardiogramma (ECG) o il trasporto d’urgenza avrebbero salvato il paziente, data la gravità delle sue condizioni pregresse e le basse percentuali statistiche di successo della terapia in quel limitato lasso temporale.
La Quarta Sezione Penale ha tuttavia rigettato tali doglianze, richiamando i principi cardine della Sentenza Franzese (SS.UU. 2002) e della successiva giurisprudenza (Sentenza Espenhahn).
1. Probabilità statistica vs. Probabilità logica
La Cassazione chiarisce che il giudice non deve limitarsi a “contare” le percentuali statistiche. Anche una probabilità di successo terapeutico mediamente bassa (nella specie stimata intorno al 60-70%) può fondare un giudizio di responsabilità se, nel caso concreto, si accerta che la condotta doverosa avrebbe evitato l’evento con un elevato grado di credibilità razionale.
La condotta doverosa e le linee guida
L’imputato è stato ritenuto colpevole di una grave negligenza. Di fronte a un dolore toracico “allarmante”, le linee guida imponevano l’esecuzione immediata di un ECG (disponibile sull’ambulanza) e l’’immediato trasporto in ospedale per il monitoraggio intensivo.
L’omissione di queste azioni ha impedito di intercettare l’aritmia prima che il danno cerebrale diventasse irreversibile. La Corte sottolinea che “l’automazione” del soccorso ospedaliero (defibrillazione, farmaci, coronarografia) avrebbe rallentato o bloccato l’evoluzione della SCA.
La “motivazione rafforzata” in Appello
Il ricorrente lamentava anche la mancanza di una motivazione sufficiente nel ribaltamento della sentenza di assoluzione. Gli Ermellini hanno invece evidenziato come la Corte d’Appello abbia fornito una motivazione rafforzata, confutando punto per punto le tesi del primo giudice e dimostrando l’insostenibilità logica di un’assoluzione basata solo su dubbi statistici astratti.
Conclusioni: un monito per la medicina d’urgenza
La sentenza ribadisce che il medico non può invocare l’incertezza della scienza per giustificare l’inerzia diagnostica. In presenza di sintomi “sentinella”, l’omesso monitoraggio e il mancato ricovero interrompono quel percorso salvifico che l’ordinamento impone di attivare, rendendo il sanitario responsabile delle conseguenze letali, nonostante le fragilità pregresse del paziente.
In altre parole, in tema di responsabilità medica, il nesso causale tra condotta omissiva ed evento deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, fondato non solo su leggi statistiche, ma sulle contingenze del caso concreto e sull’esclusione di decorsi causali alternativi”.
Avv. Sabrina Caporale
