Testamento-amministrazione-sostegno

Testamento e amministrazione di sostegno, l’atto è nullo se presente l’AdS

Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, sentenza n.2648 del 6/02/2026

La Corte di Cassazione conferma che, nel caso di testamento e amministrazione di sostegno, la presenza dell’amministratore di sostegno al momento della redazione dell’atto invalida il testamento. L’atto deve essere compiuto dal beneficiario in piena autonomia, per garantire che la volontà testamentaria sia libera e non condizionata da interventi esterni.

La libertà testamentaria del capace fragile: ovvero sulle potenzialità distorsive dell’ADS

L’amministratore di sostegno (AdS) è una figura istituita per supportare chi, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

A differenza degli istituti civilistici, l’AdS è considerata un “vestito su misura”: il beneficiario non perde la capacità di agire totalmente, ma viene affiancato solo per ciò che serve davvero.

Di regola il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l’assistenza dell’amministratore di sostegno, quindi anche la capacità di donare e di testare.

È quanto emerge, in sintesi, dall’ordinanza n. 2648/2026 della Corte di Cassazione, oggetto del presente commento

È fatta salva, chiariscono i giudici di piazza Cavour, la possibilità che il giudice tutelare, e dopo la riforma Cartabia anche il notaio rogante il testamento del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, possano imporre, nel singolo caso e in funzione di una maggiore tutela, la limitazione della capacità di testare o donare del beneficiario.

Nel caso di specie a mente della lunga e argomentatissima sentenza tali limitazioni non sussistevano e dunque la presenza in sede testamentaria dell’AdS era ultronea.

La limitazione di capacità, secondo la Suprema Corte, deve infatti risultare specificamene stabilita vuoi con il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, o con un successivo decreto motivato del giudice tutelare.

L’istituto dell’amministrazione di sostegno tutela con la minore limitazione possibile della capacità di agire i soggetti in tutto o in parte privi di autonomia

Sul piano delle nozioni generali ed in funzione di inquadramento la Legge n. 6/2004 ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto dell’amministrazione di sostegno, apportando significative modifiche alla struttura del codice civile in merito agli istituti a protezione dei soggetti inidonei a curare i propri interessi.

La disciplina di questo istituto è contenuta negli artt. 404-413 codice civile e la ratio del legislatore sottesa a tale disciplina è quella di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire i soggetti in tutto o in parte privi di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana e nella tutela dei loro interessi.

La legge 6/2004 è infatti il pilastro nazionale della teoria della decisione supportata che rappresenta l’evoluzione filosofica e giuridica del passaggio dal vecchio modello della “sostituzione” a quello dell’affiancamento, proprio dei diritti umani nella vigenza dell’art. 12 CRPD.

Il dibattito dottrinario e giurisprudenziale sulla Amministrazione di Sostegno ha fatto emergere il concetto di capacità fragile1 che rappresenta il cuore del dibattito giuridico contemporaneo sulla tutela della persona.

Un concetto che si distacca dalla visione binaria “capace/incapace” per abbracciare una prospettiva dinamica, dove la fragilità non è una colpa o un vuoto giuridico, ma una condizione umana che merita supporti variamente modulabili.

Un supporto che si fonda su tre concetti fondamentali:

  • L’ascolto dei desideri e delle preferenze: L’AdS deve ricostruire ciò che il beneficiario avrebbe voluto, rispettando i suoi valori etici, religiosi e personali.
  • La facilitazione della comprensione: come tutte le figure di supporto genunino, si ha il dovere di spiegare le opzioni (economiche, mediche, giuridiche) in un linguaggio accessibile, affinché il beneficiario possa operare coscientemente la propria scelta.
  • Il principio del “minor sacrificio”: Ogni intervento deve limitare il meno possibile la libertà del soggetto.

In questo contesto, è necessario ribadire con forza che la persistenza dell’interdizione e dell’inabilitazione – anche solo in funzione di retroguardia – nel nostro ordinamento appare sempre più come un anacronismo normativo in contrasto con i principi di dignità umana.

Sul piano strettamente tecnico e procedurale rammentiamo che l’amministratore di sostegno viene nominato con decreto del Giudice Tutelare competente, come previsto dall’art. 405 codice civile che ne disciplina tassativamente il contenuto.

Quanto al compimento degli atti da parte del beneficiario di amministrazione di sostegno, occorre distinguere i casi in cui l’amministratore svolge la funzione di rappresentante e quelli in cui svolge la funzione di mero assistente.

L’autorizzazione per tale figura deve sempre essere rilasciata dal Giudice Tutelare e per gli atti di straordinaria amministrazione si deve sempre fare riferimento all’art. 374 codice civile (stante anche l’abrogazione dell’art. 375 codice civile a seguito della Riforma Cartabia).

Nel caso dell’amministratore-rappresentante, questi è autorizzato a compiere atti in nome e per contro del rappresentato-beneficiario.

Nel caso, invece, di amministratore-assistente la volontà principale viene espressa dal beneficiario di tale istituto, il quale sarà lui stesso ad essere autorizzato a compiere gli atti, mentre l’amministratore assistente interviene al solo fine di integrare la manifestazione della volontà principale che resta quella del beneficiario.

Tra gli atti che il beneficiario di amministrazione di sostegno è autorizzato a compiere in forma integralmente autonoma, rientra a pieno titolo il testamento.

Infatti, stante il fatto che l’art. 591 codice civile dispone che possono fare testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci e che in questa categoria di soggetti la norma individua un elenco tassativo in cui non viene menzionato il beneficiario di amministrazione di sostegno, questi è legittimato a porre in essere un testamento, in quanto si ritiene che sia perfettamente capace di agire.

Tuttavia, a differenza degli atti tra vivi, il testamento si configura come un atto personalissimo e come tale non ammette la presenza dell’amministratore di sostegno in sede di redazione dello stesso, nemmeno con funzioni di mera assistenza.

Nel testamento pubblico la presenza dell’amministratore di sostegno non è ammessa

La Seconda Sezione Civile ha quindi chiarito di fatto un principio essenziale: nel testamento pubblico la presenza dell’amministratore di sostegno non è ammessa e se l’atto viene ricevuto con quella presenza, il testamento è nullo.

A sostegno di questa impostazione vi è la certezza che il testamento non è un atto come gli altri.

Esso, infatti, è un atto personalissimo e, pertanto, la volontà che ne supporta la redazione non può essere condizionata e deve essere espressa dal testatore in modo diretto, libero e autonomo.

Nella disciplina del testamento pubblico, la legge ammette infatti esclusivamente la presenza del Notaio e di due testimoni, oltre che del testatore (con eccezioni tassative per ipotesi particolari, come mutismo, sordità o l’interprete dello straniero che non conosce la lingua italiana nell’ipotesi ex art. 55 L.N.).

L’amministratore di sostegno, anche se nominato per aiutare la persona nella vita quotidiana o nella gestione patrimoniale, non rientra tra i soggetti ammessi.

La presenza dell’AdS, anche se mossa da intenti benevoli altera – nella motivazione della sentenza l’esclusività e la purezza del rapporto tra Notaio e Testatore, trasformando un atto personalissimo in un atto “assistito”, che per legge non può essere.

La potenzialità distorsiva nei rapporti familiari, di cui al titolo della presente nota potrebbe sorgere proprio qui: nel labile confine tra aiutare a decidere e decidere al posto di.

Se l’AdS orienta il supporto verso gli interessi dei futuri eredi (con cui magari ha stretto accordi), la “decisione supportata” diventa un paravento per una circonvenzione legalizzata. Il beneficiario, sentendosi protetto, potrebbe non accorgersi che i “consigli” dell’amministratore stanno in realtà svuotando il suo patrimonio o alterando le sue volontà ereditarie.

L’AdS, infatti gestendo il patrimonio del beneficiario “in tempo reale”, potrebbe diventare lo strumento (consapevole o meno) per aggirare la libertà testamentaria attraverso accordi inter-vivos che ne predeterminino l’esito.

Quest’ultima rappresenta la distorsione più sottile e pericolosa: la percezione del beneficiario come già scomparso in una sorta di de-umanizzazione.

La libertà testamentaria, difesa dalla Cassazione nell’ordinanza 2648/2026, è l’ultimo baluardo contro questa tendenza: riaffermare che il beneficiario può testare significa ricordargli (e ricordare alla famiglia) che è ancora un soggetto di diritto e non un oggetto di gestione.

Un criterio rigoroso a tutela della libertà individuale, che prevale su qualunque esigenza di “assistenza esterna” durante la formazione dell’atto.

In estrema sintesi il beneficiario di amministrazione di sostegno è legittimato a fare testamento, previo accertamento della capacità di testare ma se decide di farlo lo deve fare senza l’intervento dell’amministratore, diversamente l’atto è nullo.

In conclusione, la vera sfida dell’AdS è rimanere un’istituzione invisibile nel momento in cui il beneficiario decide del proprio futuro post-mortem: ogni interferenza, sia essa un supporto fisico in sede di rogito o una limitazione giuridica non strettamente necessaria, o non adeguatamente motivata si traduce in una lesione della dignità della persona.


Avv. Silvia Assennato

1 Sul punto si veda in dettaglio l’opera dell’autrice Accesso alla giustizia per le persone con disabilità Key 2023, pp 119 e seguenti

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