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Responsabilità sanitaria, la colpa del medico non basta se il nesso causale resta incerto


Cassazione III Civile ordinanza n. 34073 del 24 dicembre 2025

Responsabilità sanitaria e prova del nesso causale tornano al centro del dibattito giurisprudenziale. Anche quando emerge una condotta imperita del medico, il risarcimento non è automatico: occorre dimostrare che quell’errore sia stato la causa dell’evento dannoso secondo il criterio del “più probabile che non”. In mancanza di tale prova, la domanda risarcitoria deve essere respinta.

Con l’ordinanza n. 34073 depositata il 24 dicembre 2025, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione riafferma un principio rigoroso in tema di responsabilità sanitaria: l’accertamento di una condotta colposa o imperita dei medici non genera automaticamente un diritto al risarcimento. Senza la prova del nesso di causalità materiale tra l’errore e l’evento infausto, la domanda deve essere respinta.

La sentenza, in particolare, interviene su un tema di estremo interesse per i Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU): la gestione dell’incertezza probatoria nel nesso di causa. La pronuncia conferma che la prova della colpa (nel caso di specie, un ritardo nell’intervento neurochirurgico) non esonera il danneggiato dall’onere di dimostrare che tale condotta sia stata condicio sine qua non dell’evento morte.

Il caso: imperizia accertata ma nesso inesistente

La vicenda riguardava il decesso di un paziente presso una struttura ospedaliera siciliana. I familiari avevano citato l’ASP chiedendo il risarcimento per i profili di colpa dei medici, con particolare riferimento al ritardo nell’esecuzione di un intervento chirurgico. Sebbene le indagini tecniche avessero confermato l’imperizia dei sanitari, la Corte d’Appello di Palermo aveva rigettato la domanda, rilevando che il paziente sarebbe deceduto con elevata probabilità anche in caso di intervento tempestivo.

L’onere della prova a carico del danneggiato

La Suprema Corte, confermando la sentenza di merito, ha ribadito che nei giudizi di malpractice medica spetta al paziente (o ai suoi eredi) dimostrare l’esistenza del nesso causale. Tale prova deve rispondere al criterio civilistico del “più probabile che non”. Ove la riconducibilità dell’evento alla condotta resti incerta o si accerti che la patologia era comunque fatale, l’incertezza ricade sul danneggiato. In altre parole, la colpevolezza del medico (la colpa) e la causalità (il nesso) sono due piani distinti: la presenza della prima non permette di presumere la seconda.

Perdita di chance: domanda tardiva e infondata

Il Collegio ha inoltre affrontato il tema della perdita di chance di sopravvivenza. I ricorrenti lamentavano che tale domanda dovesse ritenersi implicitamente inclusa nella richiesta originaria di risarcimento. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo, evidenziando che la CTU aveva comunque escluso “margini di apprezzabilità” di sopravvivenza: scientificamente, non vi era alcuna possibilità statistica che una condotta diversa avrebbe salvato il paziente.

La Corte chiarisce che la chance non è una mera speranza, ma un’entità ontologica ed economica che richiede: apprezzabilità statistica, ovverola possibilità di un esito favorevole deve essere concreta e provabile su base scientifica e specificità della domandache deve essere proposta tempestivamente e supportata da criteri probabilistici.

Nel caso di specie, la CTU ha escluso qualsiasi “margine di apprezzabilità”, poiché le evidenze cliniche indicavano che il paziente sarebbe morto comunque, indipendentemente dalla precocità dell’atto chirurgico.

Definizione accelerata e sanzioni processuali

Infine un altro aspetto rilevante dell’ordinanza è l’applicazione dell’art. 380-bis c.p.c. (definizione accelerata del ricorso). Essendo il ricorso manifestamente infondato, la Corte non si è limitata al rigetto, ma ha condannato i ricorrenti al risarcimento dei danni per lite temeraria in favore della controparte (art. 96, co. 3 c.p.c.); al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende (art. 96, co. 4 c.p.c.).

Avv. Sabrina Caporale



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