danni-vaccino-antipolio

Danni da vaccinazione antipolio Salk, il verbale della CMO non ha valore di prova legale


Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 12 settembre 2025, n. 25129

I danni da vaccinazione antipolio possono essere provati attraverso il solo verbale della Commissione Medica Ospedaliera? La Cassazione chiarisce che il giudizio della Commissione Medica Ospedaliera è un mero indizio. Per l’indennizzo serve la prova scientifica del nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non”.

Con l’ordinanza n. 25129/2025 (dep. il 12 settembre 2025), la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione torna a occuparsi del delicato tema del nesso eziologico tra somministrazione vaccinale e patologie invalidanti. I giudici di legittimità hanno confermato l’inammissibilità del ricorso di un cittadino che chiedeva l’indennizzo ex L. 210/1992 per danni derivanti da vaccinazione antipoliomielitica di tipo Salk, ribadendo un principio cardine: il verbale della Commissione Medica Ospedale (CMO) non vincola il giudice di merito.

Il caso e il contrasto tra perizie

La vicenda trae origine dal rigetto della domanda di indennizzo dei danni da vaccinazione antipolio da parte della Corte d’Appello di Cagliari (in sede di rinvio). Nonostante un iniziale parere favorevole della CMO, la consulenza tecnica d’ufficio (CTU) disposta nel giudizio di merito aveva escluso il nesso causale. Il ricorrente lamentava, tra i vari motivi, la violazione del valore probatorio del verbale della Commissione, considerato alla stregua di un atto pubblico con fede privilegiata.

La natura del verbale CMO: indizio, non prova legale

La Suprema Corte, richiamando il recente orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 19129/2023), ha precisato che: il verbale della CMO fa prova ai sensi dell’art. 2700 c.c. solo per i fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza (es. data della visita, identità del soggetto); le diagnosi e le valutazioni cliniche in esso contenute sono invece manifestazioni di opinione e costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice. L’Amministrazione può dunque contestare il nesso di causalità anche se precedentemente riconosciuto in sede amministrativa.

Scienza e probabilità: Salk vs Sabin

Il punto focale della decisione risiede nella distinzione scientifica tra le tipologie di vaccino. La Corte d’Appello aveva rilevato che la CMO era incorsa in un errore metodologico, applicando al vaccino Salk (a virus inattivati) i rischi tipici del vaccino Sabin (a virus vivi attenuati).

La Cassazione ha convalidato questo ragionamento: l’assenza di letteratura scientifica che colleghi il lotto specifico di vaccino Salk a complicazioni neurologiche rende il solo criterio cronologico (post hoc propter hoc) insufficiente a fondare il diritto all’indennizzo. In ambito civile, l’accertamento deve rispondere al criterio della ragionevole probabilità scientifica.

Conclusioni

In definitiva il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché volto a ottenere un riesame del merito, precluso in sede di legittimità. La sentenza riafferma la centralità della CTU nel processo civile quando si tratti di verificare la plausibilità biologica di un danno, specialmente laddove i protocolli scientifici internazionali escludano correlazioni statisticamente significative tra l’inoculazione e la patologia insorta.

Avv. Sabrina Caporale

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 SIAF – Società Italiana Assicurativo Forense. Tutti i diritti riservati