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Decesso durante intervento chirurgico, ripartizione paritaria della responsabilità tra ospedale e medico

Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 26 maggio 2025, n. 14045

Decesso durante un intervento chirurgico e responsabilità medica e regresso ospedale-medico: quando un paziente muore durante un intervento chirurgico, la responsabilità tra la struttura sanitaria e il medico dipendente si ripartisce normalmente in misura paritaria. La Cassazione conferma che solo una negligenza straordinaria e imprevedibile del sanitario può modificare questa regola, respingendo i ricorsi degli eredi del medico e dell’Ospedale.

I fatti

L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello chiede agli eredi del medico loro ex dipendente la condanna al pagamento della somma di Euro 1.456.467,31, pari a quella liquidata in esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Palermo n. 4093/2007, e la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di donazione di un immobile del 5.4.2005 stipulato dal medico deceduto in favore di moglie e figlio.

Il Tribunale di Palermo aveva condannato in via solidale l’Azienda e gli eredi del dottore – deceduto nelle more del giudizio –, al pagamento della somma di Euro. 1.313.947,85 in favore degli eredi del paziente a titolo di risarcimento per la morte di quest’ultimo, avvenuta in occasione di un intervento chirurgico al quale aveva preso parte, in qualità di medico anestesista – il medico deceduto.

Considerata la accertata responsabilità esclusiva dell’evento in capo all’anestesista, l’Ospedale viene condannato in via solidale. La Corte d’Appello di Palermo (sentenza del 23.05.2015, passata in giudicato), rideterminava la quantificazione del danno contenuta nella sentenza di primo grado.

A seguito dell’inoppugnabilità dell’anzidetta sentenza della corte d’appello e della riassunzione del giudizio, in data 23 ottobre 2017, il Tribunale civile di Palermo condanna gli eredi del medico, ciascuno nel limite della rispettiva quota ereditaria e nel limite del patrimonio ereditario, alla restituzione in favore della Azienda Ospedaliera delle somme da quest’ultima già versate o che verserà in favore dei beneficiari del paziente. Dichiara, infine, inefficace nei confronti della Azienda Ospedaliera la donazione del 5.4.2005.

Con atto di appello del 23 aprile 2018 Axa Assicurazioni impugna la sentenza del Tribunale di Palermo ma la Corte siciliana rigetta il gravame e, in accoglimento parziale, riconosce la concorrente responsabilità dell’ente gestore del servizio ospedaliero e del medico da essa dipendente nella causazione dell’evento che aveva provocato il decesso e, conseguentemente, condanna la Axa a tenere indenni e a manlevare gli eredi del medico della metà delle somme che costoro saranno chiamati a versare in forza della appellata sentenza ; per il resto viene confermata la sentenza di primo grado, anche con riguardo all’accoglimento della domanda revocatoria.

Gli eredi del Medico chiedono alla Corte di Cassazione di non revocare la donazione dell’immobile.

Il ricorso in Cassazione

Come accennato, viene denunziata la errata interpretazione degli accordi di separazione ed errata qualificazione dell’atto di trasferimento dell’immobile, oltre a violazione del giudicato conseguente alla mancata impugnazione delle statuizioni di separazione contenenti l’atto di trasferimento oggetto poi di azione revocatoria.

Secondo gli eredi dell’anestesista, la Corte siciliana avrebbe dovuto interpretare e qualificare l’atto di trasferimento dell’immobile nell’alveo del più ampio contesto dell’intero accordo di separazione. L’atto di trasferimento non potrebbe essere revocato senza inficiare il complessivo assetto di interessi oggetto della separazione.

La doglianza è inammissibile. La S.C. rammenta che quando viene lamentata una violazione ermeneutica è necessario fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione (artt. 1362 e segg. c.c.) mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è anche necessario precisare in quale modo, e con quali considerazioni il Giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità.

Con riferimento, invece, alla donazione dell’immobile, gli eredi del medico lamentano che, per valutare correttamente la posizione la corte di appello non ha fatto riferimento, cronologicamente, ai primi accordi di separazione e ai relativi provvedimenti giudiziari che riguardano il procedimento di separazione del 1998, che costituisce la premessa degli accordi poi concretati nel 2003, ovverosia anteriori al sorgere della pretesa creditoria degli eredi.

Anche questa doglianza è inammissibile in quanto fa riferimento ai primi accordi del 1998 di cui non vi è menzione e che costituirebbero la premessa logica di quelli successivi del 2003. E’ un preciso obbligo del ricorrente riportare debitamente il contenuto dei documenti menzionati e indicare in quale fase processuali siano stati prodotti.

Dei suindicati oneri i ricorrenti non ne hanno assolto alcuno, limitandosi a un generico riferimento ad un accordo di separazione del 1998, di cui non risulta riportato alcun passaggio, come pure quello del 2003, omettendosi altresì di localizzarli, indicando la fase processuale di tempestivo deposito dei relativi documenti.

Il ricorso principale degli eredi del medico viene respinto

Passando al ricorso incidentale dell’Ospedale, viene denunziato che la Corte palermitana, nel riformare la sentenza di primo grado, ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 2055, III co., c.c. sull’assunto che si tratterebbe di un principio presuntivo di carattere generale da cui discenderebbe l’uguaglianza delle colpe dell’Azienda ospedaliera e del sanitario nella causazione del danno.

In buona sostanza, i Giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto fondato il motivo di impugnazione inerente all’insussistenza dei presupposti per un integrale accoglimento della domanda di regresso, sull’assunto di una concorrente responsabilità dell’ente gestore del servizio ospedaliero e del medico da essa dipendente nella causazione dell’evento che determinava il decesso del paziente.

Secondo l’Azienda ospedaliera, nell’ipotesi in cui la struttura sanitaria, adita in giudizio dal paziente danneggiato congiuntamente al medico a cui risulta imputabile un fatto illecito (omicidio colposo), intenda chiamare a titolo di regresso il sanitario, la pretesa è disciplinata, dall’art. 2055, 2° e 3° comma, c.c. e non già dall’art. 1298 c.c., e si duole sulla ritenuta mancanza della prova della grave, straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile malpractice dell’anestesista.

L’interpretazione della Cassazione

Ebbene, la S.C. dà atto che il giudizio in esame è stato preceduto da quello avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità medica ed il risarcimento del danno che, in primo grado, si è concluso con la condanna dell’Ospedale e degli eredi dell’anestesista al solidale pagamento della somma di Euro 1.313.947,85.

Quella sentenza è stata impugnata, tanto che con ordinanza del 24 maggio 2010 è stata disposta la sospensione del giudizio di merito, in attesa della definizione della causa relativa alla responsabilità medica. Il giudizio di merito della presente causa è stato instaurato con il 28 aprile 2009, ove l’Azienda ospedaliera ha convenuto gli eredi del medico suo ex dipendente, chiedendone in via regresso la condanna al pagamento della somma corrisposta agli eredi della vittima. A tale domanda si è aggiunta quella volta alla declaratoria d’inefficacia della donazione immobiliare del 4 aprile 2005.

Decidendo nell’ambito del precedente giudizio relativo alla responsabilità medica, con sentenza del 23 maggio 2015, passata in giudicato, la Corte d’Appello di Palermo ha rideterminato nel minor importo di Euro 338.315,95 l’ammontare del danno spettante a ciascuno degli eredi, confermando per il resto la sentenza del Tribunale. All’esito di tale ultima pronunzia il giudizio è stato riassunto e quindi definito, in primo grado, con la sentenza del 23 ottobre 2017, di accoglimento delle domande dell’Azienda ospedaliera nei confronti degli eredi del medico, con condanna dei medesimi alla restituzione in favore di essa Azienda delle somme versate o da versare ai congiunti del paziente deceduto. Il Tribunale ha altresì dichiarato l’inefficacia nei confronti dell’Azienda ospedaliera della donazione del 5 aprile 2005, condannando l’assicuratore a tenere indenni gli eredi del medico delle somme tenuti a versare in forza della sentenza.

Con sentenza del 16 ottobre 2021, in parziale riforma, la Corte d’Appello di Palermo ha condannato la compagnia Axa Assicurazioni a tenere indenni i predetti eredi della metà delle somme tenuti a versare.

Ebbene, la ricorrente incidentale sostiene di avere fornito elementi idonei a superare la presunzione di pari responsabilità, perché la condotta dell’anestesista integrava una fattispecie di grave e straordinaria “malpractice”, caratterizzata da gravissima negligenza per l’abbandono dell’assistenza del paziente.

Il rapporto tra struttura ospedaliera e medico

La S.C. riprende il consolidato indirizzo secondo cui nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest’ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c..

Diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l’azione di rivalsa. In particolare, salvo che, nel relativo giudizio, la Struttura sanitaria dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell’evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall’altro, l’evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell’adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati

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Questo significa (come evidenziato anche dai Giudici di appello in maniera corretta) che l’applicazione dei principi sopra riportati rende irrilevante la circostanza della sussistenza di insuperabili elementi probatori a favore della piena responsabilità del sanitario, giacché tale profilo non è incompatibile con la presunzione di pari responsabilità dell’Ospedale, che può essere esclusa sulla base di un differente supporto fattuale, costituito dalla contemporanea sussistenza della dimostrazione di una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, e della prova della assenza di trascuratezze, da parte della struttura, nell’adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri sanitari.

Riassumendo: in tema di rapporti interni tra la struttura sanitaria ed il medico trova applicazione il principio in forza del quale la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest’ultimo deve essere, di regola, ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, 2 comma, e 2055, 3 comma, c.c.. Tale criterio è derogato solo nel caso che la struttura dimostri un’eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute.

Occorre anche considerare che in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla Legge Gelli-Bianco n. 24 del 2017, applicabile alla vicenda qui in esame, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell’art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità fondata nell’assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall’utilizzazione di terzi nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale.

Tuttavia, l’Ospedale si è limitato a ribadire l’aspetto della esclusiva responsabilità dell’anestesista che, nell’ambito dei rapporti interni all’azione di regresso, non costituisce profilo sufficiente ai fini dell’accoglimento della domanda (di integrale rivalsa) originariamente proposta da esso Ospedale.

Il fulcro centrale della motivazione della Corte di appello risiede proprio nella corretta argomentazione secondo cui non sarebbe sufficiente la prova dell’eventuale mancanza di profili colposi nella condotta organizzativa dell’Azienda, dal momento che fonte della responsabilità è l’inadempimento colpevole della prestazione del medico, da ascriversi alla struttura non diversamente da ogni altro elemento oggettivo della complessa sua obbligazione contrattuale, almeno finché non sia addotta e provata l’irriconducibilità di quella (la prestazione del medico dipendente).

In conclusione, anche il ricorso incidentale dell’Ospedale viene dichiarato inammissibile.

Redazione

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