La Sezione Lavoro della Suprema Corte ha inaugurato il nuovo anno tornando, tra le altre questioni, sul tema delle spese processuali nei giudizi in tema di invalidità civile, ricadenti sotto il governo dell’art. 445bis c.p.c. tenendo conto anche delle modifiche operative dallo scorso agosto.
Riassumendo la fattispecie concreta, il Tribunale aveva liquidato a titolo di compensi professionali per il procedimento ex art. 445 bis. c.p.c. la somma di € 1.170,00 oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.
Dall’argomentato della Corte si rileva che quando l’oggetto del giudizio sia costituito da due domande di cui la prima volta all’accertamento del requisito sanitario preordinato alla fruizione della indennità di accompagnamento e la seconda volta al riconoscimento dello status di handicap grave ex art 3 comma 3 legge 104/1992 che è di valore indeterminabile, la richiesta cumulativa comporta che il valore della causa debba determinarsi in relazione al quarto degli scaglioni di cui all’allegato 55/2014, per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata di cui il collegio conferma la validità1.
In generale la liquidazione deve tener conto del valore della causa determinato in base all’importo annuo della prestazione richiesta applicando correttamente gli scaglioni previsti dalla Tabella 2 (Cause di lavoro).
Il passo avanti innovativo che sta alla base di questo commento si rinviene nella considerazione per la quale anche qualora si intenda procedere alla riduzione della metà dei valori medi dei compensi previsti per le varie fasi del giudizio, il compenso professionale non potrà essere inferiore – per la sola fase di ATPO – alla somma minima di € 1.528,00.
Sulla base del riportato principio di diritto, il Tribunale dovrà rideterminare il compenso dovuto al difensore.
Le spese processuali nei giudizi in tema di invalidità civile
Andando oltre la fattispecie concreta l’ordinanza in commento rappresenta nella sua estrema linearità ed apparente semplicità, un monito fondamentale: la dignità dell’avvocato non è un concetto astratto o un mero richiamo deontologico, ma si sostanzia nel riconoscimento economico e morale della prestazione professionale.
Il contenzioso previdenziale e assistenziale ha rappresentato negli ultimi vent’anni il terreno di scontro principale tra l’esigenza di deflazione del ruolo e il diritto costituzionale alla difesa, e dell’avvocato a un compenso dignitoso.
In un ambito delicato come quello assistenziale e previdenziale, dove la disparità di forze tra cittadino e grandi enti pubblici è massima, il difensore non è solo un tecnico, ma il garante dell’equilibrio sociale, la negazione di un compenso equo significa, di fatto, erodere l’indipendenza del legale e, di riflesso, la qualità della tutela dei diritti dei più fragili.
La prassi di liquidare le spese di lite in misura forfettaria e significativamente inferiore ai parametri medi ministeriali non è solo una scelta di politica giudiziaria, ma un vulnus all’effettività della tutela giurisdizionale.
Troppo spesso, infatti, la natura “seriale” di alcune controversie viene utilizzata come pretesto per abbattere i compensi al di sotto dei minimi tariffari, ledendo non solo il portafoglio del professionista, ma la dignità stessa della funzione forense.
L’avvocato previdenzialista non gestisce solo “pratiche”; gestisce vite, interfacciandosi con persone che, per definizione, versano in stato di bisogno: invalidi, pensionati, lavoratori in attesa di riconoscimento di diritti fondamentali.
L’ ATP è infatti la sede dove più spesso si consuma il vulnus alla dignità professionale, quando il giudice liquida una somma onnicomprensiva “per l’intera fase”, ignorando la distinzione delle singole attività, spesso con motivazione solo apparente e con pesante sacrificio della dignità personale dell’assistito e professionale dell’avvocato sull’altare di una standardizzazione che, alla prova dei fatti non esiste.
Un errore comune è infatti quello di ritenere che la materia previdenziale – intesa in senso ampio – essendo ripetitiva in certi automatismi, sia meno impegnativa. Ma è vero il contrario:
Il diritto della previdenza sociale ed i diritti della disabilità sono spesso una giungla di circolari, stratificazioni normative e rinvii alla medicina legale.
Si consideri che la fase istruttoria (osservazioni alla CTU) per se sola, richiede competenze medico-legali e giuridiche specifiche.
Ecco perché riteniamo che liquidare compensi irrisori significa declassare l’alta specializzazione a mero lavoro burocratico e che formule di stile del tipo “vista la serialità della materia” o “considerata la semplicità del caso” non costituiscono una spiegazione valida: in assenza di elementi concreti e specificamente indicati che giustificano il taglio, la decisione è affetta da vizio di motivazione.
Il principio ribadito dall’ultima ordinanza è chiaro il compenso deve essere proporzionato all’opera prestata e conforme ai parametri ministeriali.
Il giudice, nel liquidare le spese di lite, non può ignorare che la decurtazione ingiustificata del compenso agisce come un disincentivo alla difesa dei diritti sociali.
In questo contesto, la dignità del professionista è direttamente proporzionale alla qualità della tutela offerta ed essere costretti a operare in condizioni di sotto-pagamento ci fa immaginare un avvocato cui è sottratta la possibilità di investire in aggiornamento e organizzazione, con un danno riflesso sull’intera collettività.
Se il difensore non è equamente retribuito, il cittadino meno abbiente avrà sempre più difficoltà a trovare professionisti d’eccellenza disposti ad assisterlo contro i colossi della pubblica amministrazione.
La battaglia per la dignità di questo settore dell’avvocatura non è una rivendicazione corporativa. È un elemento centrale per la tenuta del sistema giustizia.
Quando si riconosce il giusto valore economico alla difesa, non sta solo premiando un professionista: sta riaffermando che i diritti degli ultimi meritano una difesa di primo livello, garantita da un avvocato libero, indipendente e decorosamente retribuito.
È tempo che le aule di tribunale recepiscano questo mutamento culturale: la parcellizzazione del diritto non può coincidere con la svalutazione della toga.
Il decoro professionale si difende anche impugnando i capi di sentenza relativi alle spese laddove risultino palesemente incongrui.
La giurisprudenza deve continuare recepire che la complessità dell’interesse protetto (il diritto alla salute e al sostentamento) non può essere sminuita da una liquidazione delle spese legali che non copra nemmeno i costi vivi di gestione dello studio ed il cuore della questione tecnica risiede nel superamento della tesi della “libera determinazione” del compenso da parte del giudice.
Sebbene infatti l’art. 4 comma 1 preveda che il giudice possa aumentare o diminuire i valori medi, la giurisprudenza in commento stabilisce che il limite minimo rappresenta una soglia di dignità oltre la quale la liquidazione diventa “simbolica” e, dunque, illegittima.
1 Era già stato chiarito che la liquidazione non può mai scendere al di sotto dei minimi tariffari inderogabili, specialmente in presenza di una difesa che ha comportato l’espletamento di tutte le fasi processuali ovvero studio, introduzione, istruttoria, decisione (Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 23812/2022).
Silvia Assennato, Avvocato in Roma
