Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 23 dicembre 2025, n. 33813
La Corte di Cassazione conferma che l’incompletezza della cartella clinica, di per sé, non è sufficiente a dimostrare la colpa del Ministero della Salute per infezioni da sangue infetto. Per accertare la responsabilità è necessario provare violazioni specifiche delle regole di condotta e un nesso causale concreto tra tali inosservanze e il danno subito.
La vicenda
Il danneggiato deduce le violazione dal principio del neminem laedere, in quanto avrebbe omesso di valutare che, nella fattispecie, il Ministero della Salute, per univoca e conforme giurisprudenza, risponde “anche per il contagio degli altri due virus” già “a partire dalla data di conoscenza dell’epatite B”, trattandosi non già di “eventi autonomi e diversi”, ma solamente di “forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell’integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto”.
Assume che, superando la prima impostazione della Corte di Cassazione del 31/5/2005, n. 11609, le Sezioni Unite del 2008 hanno sottolineato che il rischio del contagio è antico quanto la necessità delle trasfusioni (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 581), legittimando la conclusione, poi ripetutamente ribadita da altre sentenze di legittimità, che il Ministero della Salute era tenuto, anche anteriormente alle date di scoperta dei singoli virus a controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi (v. Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., 23/1/2014, n. 1355; Cass., 12/12/2014, n. 26152; Cass., 4/2/2016, n. 2232; Cass., 31/10/2017, n. 25989).
I principi, quanto all’individuazione della colpa in capo al Ministero convenuto hanno così chiarito: “potrà ritenersi fondato un addebito di colpa al Ministero per non aver esercitato a dovere i compiti di vigilanza attiva sulle attività predette, in quanto: a) sia accertata la «causalità della colpa»: sia accertato, cioè, che l’infezione è stata causata da una non corretta osservanza e, correlativamente, dalla omessa vigilanza sulle procedure che presiedono l’attività trasfusionale (raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, preparazione dei suoi derivati): accertamento che naturalmente potrà essere e sarà pressoché sempre condotto anche su basi presuntive ed in funzione del quale non può certo negarsi l’alto significato indiziario del fatto in sé dell’essere stato il contagio determinato dal sangue utilizzato per le trasfusioni; b) l’evento lesivo si sia verificato in epoca in cui il Ministero era provvisto di compiti e poteri in materia e, dunque, certamente non prima dell’entrata in vigore della Legge n. 592 del 1967.
Gli obblighi del Ministero
Ed infatti compiti e poteri di organizzazione, controllo e vigilanza sulle attività di raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, nonché la preparazione dei suoi derivati, sono stati specificamente previsti e attribuiti al Ministero solo con Legge n. 592 del 1967, mentre la Legge n. 296 del 1958 nulla disponeva circa attività attribuite al Ministero nella materia dell’utilizzo del sangue. Né a diversa conclusione può condurre la considerazione della Circolare ministeriale n. 50 del 28 marzo 1966, cui la ricorrente ed il Pubblico Ministero fanno riferimento.
Non era invece oggetto di tale circolare “la disciplina, anche sul piano tecnico e organizzativo, di specifiche attività dirette alla raccolta, anche da parte di centri da autorizzare previ appositi controlli, alla conservazione e distribuzione del sangue umano per quantità estese e su base impersonale: attività per le quali al tempo non si avevano probabilmente ancora nemmeno adeguate cognizioni scientifiche e i necessari supporti tecnico-strumentali e che comunque postulavano anche l’esercizio di poteri autorizzativi e di controllo che solo la legge poteva attribuire al Ministero (e che di fatto attribuì nel 1967, con la Legge n. 592, che, ad opinare diversamente, circa i preesistenti poteri del Ministero, dovrebbe ritenersi ultronea e priva di autonoma valenza normativa)”.
Con le sopracitate decisioni, la Corte intende dare continuità al principio “prima della Legge n. 592 del 1967 e nella vigenza della Circolare n. 50, a manifestare la condotta colposa causa del danno, non può essere di per sé la sola accertata dipendenza eziologica dell’infezione dalla trasfusione o dalla terapia a base di emoderivati, ma occorre dimostrare: a) l’inosservanza della specifica regola di cautela da parte dell’operatore; b) la riferibilità di tale inosservanza anche a manchevolezze imputabili al medico provinciale nel dare attuazione alle direttive; c) un legame causale tra l’inosservanza degli specifici comportamenti di cautela e l’evento dannoso; il che, dato il descritto contenuto delle cautele da osservarsi, non può prescindere dalla previa individuazione della provenienza del sangue da uno o più donatori precisamente identificabili ovvero dalla singola pratica medica inosservante delle predette cautele”.
La carenza di prova in ordine alla provenienza del sangue
Pertanto, nella specie, attesa la carenza di prova in ordine alla provenienza del sangue da uno o più donatori precisamente identificabili e la mancata allegazione di una regola di condotta specifica rimasta disattesa, non può essere affermata la colpa del Ministero convenuto.
Venendo alla cartella clinica, censura invocata da parte ricorrente, inerente che l’eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il Giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l’esistenza di un valido nesso causale tra l’operato del medico e il danno patito dal paziente quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l’accertamento del relativo nesso eziologico ed il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno (da ultimo Cass. n. 16737/2024).
Infatti, tale principio è stato affermato con riferimento allo specifico contesto in cui vi è un obbligo di un pubblico ufficiale di redigere attenta descrizione del proprio operato (e di quello dei suoi collaboratori) e laddove può ritenersi l’astratta idoneità della condotta del sanitario stesso alla causazione dell’evento dannoso. Solo entro tali limiti la valenza dell’incompletezza della cartella, attraverso il mezzo presuntivo che integra il riflesso del principio della vicinanza probatoria, si risolve coerentemente a favore di chi deduce di essere stato danneggiato, giacché, diversamente, la stessa verrebbe a giovare proprio a colui che, rimanendo inadempiente rispetto al proprio obbligo di diligenza, ha determinato quella lacuna, che, diversamente opinando impedirebbe di accertare la sua responsabilità prestazione professionale.
Tale principio invece non può essere invocato quanto occorre fornire la prova di un fatto diverso ed estraneo alla condotta del medico operatore ed agli obblighi di tenuta della cartella clinica.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
