Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 19 dicembre 2025, n. 40808
Nel caso di sofferenza fetale insorta in una gravidanza ad alto rischio, i giudici hanno ritenuto non adeguatamente valutata la condotta del ginecologo che aveva seguito la gestante per tutta la gravidanza. Pur in presenza di una precedente assoluzione penale, la sentenza di secondo grado è stata annullata perché il giudice non ha svolto una corretta verifica sulla prevedibilità dell’evento e sulla diligenza richiesta al sanitario, alla luce della condizione ipertensiva della donna, dei segnali clinici emersi e della scelta di non indirizzare tempestivamente la paziente verso una struttura dotata di terapia intensiva neonatale. La vicenda viene così rimessa al giudice civile per una nuova valutazione ai fini del risarcimento.
I fatti
La Corte di Reggio Calabria, ha assolto il dott. R.F. dal reato di cui all’art. 590 cod. pen. per non aver commesso il fatto, revocando, nei suoi confronti, le statuizioni civili.
La Corte territoriale ha inoltre dichiarato non doversi procedere nei confronti di I.P., per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione, confermando nei suoi riguardi le statuizioni civili, e governando le spese secondo soccombenza.
I Giudici di merito hanno ritenuto che al Ginecologo che aveva seguito la donna per tutta la gestazione – e che dunque era a conoscenza dei rischi connessi alla condizione ipertensiva della donna – non potesse essere mosso alcun rimprovero né per la tardiva effettuazione del cesareo (l’imputato, appena giunto in ospedale, si attivò immediatamente eseguendo i monitoraggi richiesti ed intervenendo sulla paziente nel giro di mezz’ora), né per il ritardo con cui il neonato, affetto da encefalopatia ipossico-ischemica, fu avviato ad una struttura dotata di reparto di terapia intensiva neonatale (poiché determinato dall’assenza di posti disponibili nelle strutture vicine), né per la condotta tenuta prima del ricovero, in occasione della crisi ipertensiva verificatasi (perché non contrassegnata da profili di colpa ed estranea alla imputazione).
Il ricorso in Cassazione
I genitori del neonato si rivolgono alla Corte di Cassazione. Sostengono che la sentenza di assoluzione del dott. R. è illogica e contraddittoria, avendo la stessa Corte affermato che se la gestante fosse stata indirizzata prima al ricovero presso una struttura ospedaliera di primo livello, con elevato grado di credibilità razionale, le conseguenze dannose riportate dal feto a causa dello stato di sofferenza intrauterina sarebbero state ridotte.
Pertanto, invece di prescriverle (erroneamente) un antispastico, avrebbe dovuto disporre immediatamente il ricovero della donna in una struttura ospedaliera dotata di reparto di terapia intensiva neonatale, in quanto i dolori addominali registrati la sera consentivano di porre diagnosi differenziale e dunque di valutarne il collegamento con la condizione ipertensiva a lui nota. D’altra parte, la Corte di appello si è immotivatamente discostata dalle conclusioni cui è giunto il Perito secondo il quale trattandosi di una gravidanza a rischio il ginecologo avrebbe dovuto indirizzare la gestante verso altra struttura già da prima, e ciò proprio in considerazione dell’episodio ipertensivo verificatosi nel mese di aprile 2010.
Questo perché in casi del genere è consigliato il parto già alla 34a settimana, e ciò è ancor più vero nel caso della paziente in esame, in quanto nell’ultima fase precedente al ricovero il feto versava in condizioni di ridotto accrescimento, causato dallo stato ipertensivo della donna e dalla conseguente scarsa ossigenazione intrauterina.
La sera la gestante, soggetto iperteso alla trentaseiesima settimana di gravidanza, avvisò telefonicamente il suo ginecologo di fiducia, il dott. R.F., della presenza di forti dolori addominali; costui le prescrisse un antispastico.
Perdurando tali dolori si recava di recarsi al pronto soccorso dell’ospedale di Polistena (RC), dove venne presa in carico dal ginecologo di turno, il dott. I. Quest’ultimo, rilevati valori di pressione molto alti, intervenne somministrando un diuretico (Lasix), ed effettuando una visita ginecologica in esito alla quale, anche tenuto conto del risultato del tracciato topografico, non furono rilevati segni di travaglio o di sofferenza fetale; pertanto, ritenne che i dolori addominali fossero da ricondurre ad una patologia di tipo gastrointestinale.
Successivamente, verso le ore 03:00, su insistenza della paziente veniva effettuata una ulteriore visita con esame ecografico i cui esiti – non avendo quest’ultimo con sé degli occhiali – furono fatti visionare dall’infermiera. La donna fu quindi sottoposta, verso le ore 07:00, ad un ulteriore tracciato topografico.
Dell’evento lesivo è stato innanzitutto ritenuto responsabile il dott. I., con accertamento ormai coperto dal giudicato, ma che è utile sinteticamente ripercorrere per le ragioni che saranno illustrate in seguito..
Dunque, l’imputato avrebbe dovuto sottoporre la gestante ad un più attento monitoraggio, eseguendo ripetuti tracciati e, nella consapevolezza di non poter eseguire controlli flussimetrici, avrebbe dovuto far ricoverare la donna presso una struttura ospedaliera di primo livello, dove si sarebbe dovuto effettuare il cesareo già nel corso della nottata.
Condotta con profili di negligenza ed imperizia del ginecologo
Tali condotte, connotate da profili di negligenza ed imperizia, concorsero quantomeno nell’aggravamento del danno, contribuendo a protrarre la sofferenza fetale. Successivamente, appena giunto in ospedale per l’inizio del turno, si attivò tempestivamente, sottoponendo la gestante prima al necessario monitoraggio e poi, all’esito, al taglio cesareo.
Se il tempo trascorso dal neonato all’ospedale di Polistena, prima del trasferimento presso una struttura dotata di reparto di terapia intensiva neonatale, ha certamente avuto un rilievo causale nell’aggravamento delle condizioni di salute, è pur vero che tale ritardo non è dipeso da una condotta negligente del dott. R., ma piuttosto dalla difficoltà nel reperire un posto disponibile. Né può formularsi alcun rimprovero per la condotta tenuta prima del a perché l’imputato comunque sottopose la gestante a continui controlli flussimetrici, i cui esiti non erano tali da far rilevare segni di sofferenza fetale acuta. L’accrescimento ridotto e la conformazione asimmetrica, secondo quanto evidenziato dal prof. A., se contenuti in un determinato range, sono compatibili semplicemente con la ridotta ossigenazione che si riscontra nella gestazione di una donna ipertesa, e non rivelano uno stato di sofferenza tale da consigliare il ricovero in struttura di primo livello e la programmazione del parto già alla trentaquattresima settimana, come invece ritenuto dal prof. B.
Il ricorso in Cassazione è fondato
Il ricorso è fondato. Nel ribaltare l’esito del primo grado, la Corte di appello ha sottolineato che il dott. R., ginecologo di fiducia della donna – all’epoca dei fatti alla trentaseiesima settimana di una gravidanza indicata da tutti gli esperti come ad alto rischio – era a conoscenza della grave ipertensione da cui la donna era affetta da anni. Una prima crisi ipertensiva si era infatti verificata nell’aprile 2010, allorquando fu necessario indirizzare la donna presso l’ospedale di Reggio Calabria, poiché quello di Polistena, ove inizialmente era in cura, non fu in grado di fronteggiare l’emergenza. Inoltre, nell’ultimo mese di gravidanza i valori pressori si erano mantenuti piuttosto alti: il dato avrebbe dovuto essere letto, ha osservato il Tribunale richiamando le considerazioni del perito, in uno con la storia clinica della donna e con l’esito delle ecografie effettuate il 12 luglio 2010 ed il 9 agosto 2010, indicative di un accrescimento tardivo ed asimmetrico.
Su questo profilo la Corte di appello ha ritenuto di condividere le conclusioni del CTP affermando che il parere del perito era rimasto “isolato” e che, comunque, richiamati i parametri elaborati dalla Società italiana di ecografia, il feto “non poteva ritenersi in uno stato di allarmante deficit di crescita” .
Invero, secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità, dovendosi riconoscere un ruolo centrale al sapere scientifico e alle modalità con le quali esso viene introdotto nel processo, il prudente apprezzamento e libero convincimento del Giudice non equivale ad arbitrium merunv, piuttosto, egli è vero e proprio «custode e garante della scientificità della conoscenza fattuale espressa dal processo».
Una simile valutazione, se congruamente motivata, si traduce in un accertamento in fatto, come tale insindacabile. Ciò in quanto la Corte di legittimità, come anticipato, non è Giudice del sapere scientifico, giacché non detiene proprie conoscenze privilegiate: essa, invero, è solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni che vengono utilizzate ai fini della spiegazione del fatto (Sez. 4, De Franceschi, cit.; Sez. 4, n. 24573 del 13/05/2011, Monopoli, non mass.).
Ne consegue il principio, trascurato nella sentenza qui a commento, per cui il Giudice può scegliere, tra le varie tesi prospettate dai periti e dai consulenti di parte, quella che maggiormente ritiene condivisibile, purché illustri le ragioni della scelta operata (anche per rapporto alle altre prospettazioni che ha ritenuto di disattendere) in modo accurato attraverso un percorso logico congruo che il giudice di legittimità non può sindacare nel merito.
Osserva inoltre il Collegio che la valutazione compiuta dalla Corte di appello, oltre al non consentito riferimento ad un parametro “quantitativo”, non resiste alle ulteriori obiezioni dei ricorrenti.
Nella sentenza impugnata, viene segnalato che uno dei termini di confronto, ovvero il peso stimato dal ginecologo, subisce una oscillazione tutt’altro che trascurabile (tra -10% e +10%), per cui non è chiaro in base a quale specifica ipotesi – agganciata alle evidenze disponibili – i giudici hanno escluso ogni anomalia in punto di ritardato accrescimento, invece rinvenibile nelle considerazioni del perito, richiamate dal Tribunale in ragione della più ampia valutazione, di cui si è detto poco sopra.
Né la Corte spiega, come invece avrebbe dovuto, perché nel caso concreto la tesi fondata su quei parametri dovesse ritenersi preferibile a quella condivisa dal primo giudice, senza alcuna considerazione sulle sue basi scientifici.
Nella specie l’imputato era certo a conoscenza, come, già sottolineato, dalla stessa Corte di appello, sia dei rischi connessi alla evoluzione della gravidanza, sia delle concrete condizioni della paziente (i cui valori pressori risultarono elevati anche nei controlli di luglio ed agosto), sia della già rivelatasi inidoneità dell’ospedale di Polistena nel gestire le crisi ipertensive della gestante.
All’uopo giova evidenziare che ai fini della configurabilità della Responsabilità per colpa per la mancata attuazione di una misura atta a eliminare una situazione di rischio, non occorre che l’agente abbia conoscenza della situazione di pericolo e della regola cautelare da adottare, essendo sufficiente la loro conoscibilità, e rilevando l’ignoranza incolpevole soltanto della prima, in quanto l’errore sulla regola cautelare non integra errore sul fatto.
L’accertamento della prevedibilità dell’evento, in altre parole, va compiuto in relazione alla possibilità che un evento dannoso possa verificarsi, e non secondo i diversi e più rigorosi criteri che attengono a distinti profili dell’addebito colposo, quali ad esempio l’accertamento della causalità.
Difatti, sussiste a carico del medico – ginecologo l’obbligo di seguire con diligenza la gravidanza delle pazienti che a lui si affidano, avendo egli il dovere di assicurare, attraverso i concordati controlli periodici, nonché interpretando e valorizzando le sintomatologie riferite, o comunque apprese, che la gravidanza possa giungere a compimento senza danni per la madre e per il nascituro.
Pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare se la condotta dell’imputato (che ritenne non necessario l’avvio presso una struttura dotata di terapia intensiva neonatale, pur a fronte della inadeguatezza di quella di Polistena) sia stata connotata da negligenza, ovvero improntata a trascuratezza, o comunque caratterizzata dalla sottovalutazione dei dati anamnestici o di quelli altrimenti disponibili; inoltre, avrebbe dovuto verificare se la condotta sia stata connotata da imprudenza, ovvero se sia stata incauta, o comunque inutilmente rischiosa nella scelta del percorso terapeutico, alla luce delle condizioni particolari della paziente.
Per tali ragioni la sentenza di secondo grado viene annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.
Avv. Emanuela Foligno
