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Processo civile e responsabilità aggravata, niente sanzione senza mala fede o colpa grave

Corte di Cassazione, II civile, ordinanza 8 dicembre 2025, n. 31931

La Corte di Cassazione chiarisce che, nel processo civile, la responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., richiede sempre la presenza di mala fede o colpa grave della parte soccombente. Non è sufficiente la semplice infondatezza della domanda: perdere una causa non comporta automaticamente sanzioni, se non sussistono comportamenti processuali palesemente scorretti o abusivi.

La vicenda

L’avv. C.L. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Salerno, la società D s.r.l., al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 4.969,00 per competenze professionali dovutele per l’attività di procuratore e difesa svolta, in suo favore, davanti al TAR di Salerno contro il Comune di Pisciotta per l’annullamento di una ordinanza sindacale.

La decisione del TAR di Salerno viene impugnata riguardo l’ eccezione di incompetenza per territorio, alla reiezione dell’eccezione di prescrizione e alla dedotta violazione dell’art. 320 c.p.c..

Il Tribunale dii Salerno afferma che: – l’appellante non avesse proposto una completa contestazione in merito alla sollevata eccezione di incompetenza per territorio, non avendo indicato, nella comparsa di risposta, i singoli profili di competenza ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento ed essendosi limitata a indicare il solo foro di cui all’art. 18 cpc di residenza del convenuto.

L’intervento della Cassazione

Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle norme sulla competenza territoriale, per avere il Tribunale di Salerno respinto l’eccezione di incompetenza, senza considerare che la stessa era stata sollevata dalla convenuta in relazione a tutti i criteri concorrenti. Nella specie, l’unico criterio applicabile sarebbe stato quello del domicilio del debitore ai sensi dell’art. 1182, quarto comma, c.c., in relazione al forum destinatae solutionis ex art. 20 cpc, atteso che l’oggetto della controversia era dato dal pagamento di una somma di denaro che non era stata determinata nel suo ammontare ed era perciò illiquida, restando il domicilio del creditore rilevante a norma dell’art. 1182, terzo comma, cod. civ., soltanto per le obbligazioni pecuniarie liquide, nelle quali il titolo indichi i criteri per la determinazione del loro ammontare, senza margine di discrezionalità. Il motivo è infondato.

In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, l’eccezione è da considerare come “non proposta se non contiene l’indicazione del giudice competente”.

Ciò significa che il convenuto è tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 20 cpc, indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il Giudice che ritiene competente.

Tale principio vale anche quando l’eccezione di incompetenza territoriale sia sollevata con riguardo a una persona giuridica, rispetto alla quale, ai fini della sua completezza, devono essere contestati tutti i fori concorrenti, ovvero, oltre ai fori speciali ai sensi dell’art. 20 cpc, anche quelli generali stabiliti, per le persone giuridiche, nell’art. 19, cpc.

Ed ancora, sostiene la ricorrente risulterebbe violata ed erroneamente applicata la norma che quale sancisce la prescrizione nel termine di tre anni, tra gli altri, del diritto dei professionisti al compenso per l’opera prestata e del rimborso spese.

L’ art. 2957 c.c., fissar una data precisa di decorrenza facilmente verificabile, individua due diversi momenti di decorrenza della prescrizione a seconda che l’affare sia o meno concluso: per gli affari compiuti, essa decorre dalla decisione, dalla conciliazione o dalla revoca del mandato, per quelli non compiuti dall’esecuzione dell’ultima prestazione. Avendo il difensore rinunciato al mandato il 7/2/2009, prima dell’emissione del decreto di perenzione del 13/3/2013, è all’art. 2957, secondo comma, c.c. cui occorre fare riferimento al fine di individuare la decorrenza del termine di prescrizione presuntiva, ossia alla rinuncia al mandato, stante l’esaurimento, a quella data dell’incarico precedentemente conferito. Correttamente, pertanto, il Giudice di merito ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente, facendo decorrere il termine triennale dalla rinuncia all’incarico e considerando prima di quel momento il processo pendente.

Deriva da quanto detto l’infondatezza anche di questa censura e il ricorso viene integralmente rigettato.

Nessuna condanna della ricorrente per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cpc

Venendo, infine, alla sollecitata condanna della ricorrente per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cpc, non è ravvisabile nella condotta processuale in analisi la mala fede o la colpa grave.

La responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cpc, infatti, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, oltre a non richiedere la domanda di parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; tra l’altro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.

Non è dunque sufficiente, per la sua configurabilità, che la parte abbia agito in giudizio per far valere una pretesa, non essendo questa in sé una condotta rimproverabile ancorché si riveli poi infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell’abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell’art. 24 Cost. (Cass., Sez. 3, 12/07/2023, n. 19948).

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Avv. Emanuela Foligno

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