Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 23 novembre 2025, n. 30776
La vicenda riguarda un paziente ricoverato per infarto e sottoposto, senza adeguata informazione, a una terapia trombolitica ormai superata e controindicata nel suo caso. Il trattamento ha provocato un ictus emorragico che lo ha reso totalmente invalido, costringendolo a un’assistenza continua fino alla morte. I familiari hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni, contestando la gestione clinica e l’applicazione dei criteri di causalità e liquidazione adottati nei giudizi di merito.
I fatti
Il paziente veniva ricoverato presso l’Ospedale Maggiore a seguito di diagnosi di infarto acuto del miocardio. Nel reparto di cardiologia, senza adeguata informazione né consenso, veniva sottoposto a terapia trombolitica, pratica da tempo superata e controindicata nel caso specifico, che determinava conseguentemente un ictus emorragico.
Il paziente riportava gravissime lesioni permanenti, successivamente valutate nella misura del 100% di invalidità permanente, con perdita della parola, emiplegia, perdita della vista, incapacità di deambulare e di provvedere ai bisogni fisiologici, episodi di epilessia, afasia e disfagia, con totale compromissione delle funzioni cognitive e relazionali. Dopo un lungo decorso ospedaliero e riabilitativo durato sino al 7/01/2014, rimaneva totalmente invalido e bisognoso di assistenza continua, fornita dalla moglie, che lo aveva accudito sino alla morte avvenuta sei anni dopo l’eventus damni e quattro anni dopo l’introduzione del giudizio di merito.
Le fasi del processo
Nel giudizio di riassunzione. Il Tribunale di Ragusa (sentenza n. 835/2019), accoglie le domande attoree e condanna l’ASP di Ragusa al risarcimento del danno non patrimoniale pari alla complessiva somma di euro 423.532,45 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale iure hereditatis. Condannava altresì l’Azienda sanitaria al pagamento in favore della coniuge iure proprio, della complessiva somma di euro 89.535,61 a titolo di danno parentale.
La Corte di Catania rimodula il quantum e condanna l’Azienda sanitaria al pagamento, in favore degli eredi, a titolo di danno non patrimoniale, della complessiva somma di euro 239.717, e, a titolo di danno patrimoniale, della complessiva somma di euro 149.415,07 a titolo di danno non patrimoniale, dell’importo di euro 88.595,00; condanna la Struttura sanitaria al pagamento, in favore della moglie della vittima, a titolo di danno patrimoniale, della complessiva somma di euro 27.915,37.
L’ASP deposita istanza di correzione di errore materiale perché erroneamente confermata la liquidazione del danno in favore della coniuge senza adeguare la somma in proporzione alla riduzione del minor danno riconosciuto alla vittima. L’istanza viene accolta e la Corte di secondo grado rettifica la liquidazione del danno non patrimoniale in favore della moglie addivenendo all’importo di euro 59.929,00.
L’intervento della Cassazione
La Corte avrebbe liquidato il danno secondo il criterio della premorienza nonostante il danneggiato, deceduto dopo 4,5 anni dall’inizio della causa e 6,5 dal danno evento, non avesse aspettative di vita concrete e specifiche ulteriori rispetto a quanto fosse vissuto e nonostante il fatto che il danno avesse introdotto un rischio latente di morte rilevato dal CTU.
Il Giudice di merito non avrebbe applicato i principi in tema di causalità materiale, sostituendo al criterio della probabilità prevalente e del più probabile che non un ragionamento di tipo congetturale, e omettendo di accertare l’effettiva incidenza eziologica delle condotte concorrenti. Difatti, avrebbe omesso di considerare le conclusioni del CT, che aveva evidenziato l’aumento del rischio di morte miocardica in caso di trasferimento del paziente, e di valutare la reale efficienza causale della condotta dei sanitari del servizio 118 rispetto a quella dell’Ospedale.
Tutte le critiche involgenti il danno liquidato sono infondate perché non enunciano la violazione e la falsa applicazione in cui sarebbe incorso il Giudice.
Conclusivamente, il ricorso principale viene rigettato, in quanto il primo motivo è infondato e i restanti sono inammissibili, mentre il ricorso incidentale della ASP è dichiarato inammissibile.
Avv. Emanuela Foligno
