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Cede la ringhiera, bambino precipita dal balcone: doppia responsabilità di proprietario e usufruttuario

Corte di Cassazione, III civile, sentenza 21 novembre 2025, n. 30701

Un bambino precipita dal balcone a causa del cedimento della ringhiera. La Corte di Cassazione ha chiarito la responsabilità, stabilendo che sia il proprietario sia l’usufruttuario dell’appartamento possono essere chiamati a rispondere del danno, in solido, per negligenza nella custodia e manutenzione dell’edificio. Un particolare caso di “doppia e differente” responsabilità per il proprietario dell’edificio e dell’usufruttuario.

Bambino precipita da un balcone a Pozzuoli, la dinamica

Il giorno 17 giugno 2004 il bambino, dell’età di un anno e otto mesi, mentre giocava con la sorella, sul balcone dell’appartamento sito in Pozzuoli locato ai coniugi, precipitava al suolo, cadendo da un’altezza di 10 metri circa, a causa del cedimento della ringhiera cui era appoggiato. A seguito di un lungo periodo di inabilità, il bambino riportava gravissimi postumi permanenti, di tipo fisico e neurologico.

Il Tribunale di Napoli esclude la responsabilità del Condominio per essere la ringhiera di proprietà esclusiva dell’appartamento; accertava, invece, quella delle convenute raggiunta la prova della responsabilità delle medesime, ex art. 2051.

Con sentenza n. 25819/2017 la Corte di Cassazione accoglie il ricorso con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, perché, in diversa composizione, riesaminasse l’atto di divisione nella sua complessità, facendo riferimento sia alla descrizione dell’immobile (confini e planimetria), sia al comportamento delle parti successivo alla divisione, al fine di individuare il proprietario e/o usufruttuario dell’unità immobiliare. Ciò in base al presupposto che l’art. 2051 c.c. non poteva applicarsi ad entrambi, non essendo ipotizzabile un eguale potere fisico sulla cosa da parte di persone aventi ipoteticamente titoli diversi.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 4728/2022 accertava la responsabilità del proprietario ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Il secondo intervento della Cassazione

I congiunti della vittima rinunciano all’azione nei confronti delle eredi del proprietario con conseguente cessazione della materia del contendere.

I congiunti della vittima, invece, reiterano l’istanza di decisione del ricorso incidentale da loro proposto nei confronti dell’usufruttuaria, poiché si tratta di domanda indipendente da quella oggetto della rinuncia. Riferiscono i ricorrenti incidentali che la domanda risarcitoria era stata proposta sin dal primo grado nei confronti di coloro che gli attori ritenevano, a titoli concorrenti ma diversi tra loro, tenuti alla manutenzione della ringhiera, Lamentano che la Corte d’appello, nonostante la diversità delle domande proposte dai familiari del bambino, abbia erroneamente ritenuto che nei confronti delle sigg.re C. ed E. fosse stata proposta una sola domanda, ai sensi dell’art. 2051 c.c.; donde l’omessa pronuncia sulla domanda proposta ai sensi dell’art. 2053 c.c., ritualmente introdotta e reiterata in tutti gli stati e gradi del giudizio.

I ricorrenti deducono che l’esistenza del diritto di proprietà dell’appartamento in capo alla E. sia decisiva ai fini della valutazione della domanda di responsabilità per rovina di edificio proposta nei suoi confronti, poiché il diritto di proprietà costituisce presupposto indefettibile della fattispecie disciplinata dall’art. 2053 c.c. La Corte d’appello avrebbe, quindi, rigettato la domanda proposta nei confronti di E. per averla ritenuta priva della custodia dell’appartamento presso il quale si era verificato il sinistro. Cionondimeno, tale indagine restava fuori dal thema decidendum. Le critiche sono fondate.

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

La Suprema Corte (25819/2017) ha cassato con rinvio la sentenza allora impugnata da E. che condannava quest’ultima, unitamente alla C., ai sensi dell’art. 2051 c.c., non potendosi applicare ad entrambe la medesima fattispecie: ed invero, non è ipotizzabile un eguale potere fisico sulla cosa da parte di persone aventi ipoteticamente titoli diversi. Per l’effetto, investita soltanto sul punto, è stata tralasciata ogni altra questione, con rinvio alla Corte di Napoli, per l’accertamento del responsabile per danni da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., da individuarsi nel soggetto che avesse la concreta disponibilità materiale sulla cosa.

La Corte di appello, in fase d rinvio, ha esaminato l’atto pubblico di divisione della comunione e donazione del 20/09/1995, e ha di lì dichiarato C.C. responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c., condannando i suoi eredi al risarcimento dei danni in favore degli attori in riassunzione. Al contempo, però, la Corte territoriale non ha esaminato nel merito la domanda proposta nei confronti di E.L., ai sensi dell’art. 2053 c.c.

Sul punto la Corte ha osservato «il thema decidendi resta allo stato limitato alla verifica dell’obbligo risarcitorio in capo all’appellante E., eventualmente in alternativa rispetto alla C., alla luce del principio enunciato dalla Suprema Corte la quale ha ritenuto la sentenza di primo grado viziata sul punto da un’insanabile contraddizione rilevando come l’art. 2051 c.c. non possa applicarsi ad entrambe».

In alt6ri termini, la Corte d’appello ha espressamente dichiarato di dover limitare la propria cognizione alla esclusiva individuazione del responsabile ex art. 2051 c.c., di modo che ogni altra questione doveva ritenersi estranea al thema decidendum.

Questo ragionamento non è condivisibile in quanto il Giudice è tenuto a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione. Questo significa che la Corte di appello, una volta accertato il soggetto responsabile ex art. 2051 c.c., avrebbe poi dovuto esaminare nel merito la domanda proposta dai familiari della vittima nei confronti di E.L. ex art. 2053 c.c., in quanto proprietaria dell’appartamento presso il quale si è verificato il sinistro, valutandone la corresponsabilità, se del caso anche a diverso titolo per non esservi alcuna incompatibilità tra quella del custode e quella del proprietario, in uno alla C., che ha ritenuto responsabile ex art. 2051 c.c.

Coesistenza della responsabilità di nudo proprietario ed usufruttuario

Proprio nella fattispecie dell’art. 2053 c.c., è stata riconosciuta la coesistenza della responsabilità di nudo proprietario ed usufruttuario, poiché, quando il proprietario di edificio pur senza perderne l’ingerenza, non trae temporaneamente dalla cosa alcuna utilità perché il godimento spetta ad un terzo, come accade nel caso che il contenuto del dominio sia limitato o compreso dall’usufrutto, la presunzione, sostanzialmente oggettiva, stabilita dall’art. 2053 c.c. per la rovina dell’edificio opera a carico dei titolari dei due distinti diritti; ne consegue che, in tale ipotesi, il proprietario e l’usufruttuario sono obbligati in solido al risarcimento, ai sensi dell’art. 2055 c.c..

Viene disposta (nuovamente) la cassazione della sentenza impugnata, che in modo non corretto ha omesso di esaminare nel merito l’alternativa o concorrente domanda, fondata sul diverso titolo di responsabilità di cui all’art. 2053 c.c., impregiudicata la domanda proposta nei confronti di E.L. ai sensi dell’art. 2053 c.c., alla luce dei principi sopra illustrati.

Avv. Emanuela Foligno

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