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Neonato morto dopo il parto, dubbi sul nesso causale tra condotta della pediatra ed evento letale

Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 21 novembre 2025, n. 37930

Il caso riguarda un neonato morto dopo il parto e le valutazioni dei giudici sul possibile nesso causale tra le scelte della pediatra e l’esito fatale. La decisione chiarisce quando la condotta del medico può essere considerata determinante nella produzione dell’evento lesivo.

I fatti

All’imputata viene contestato, nella sua qualità di Pediatra in servizio all’ospedale di Canicattì, di avere colposamente ritardato l’esame emogasanalitico sul neonato il quale, subito dopo la nascita (marzo 2017) manifestava gravi difficoltà respiratorie, e di avere omesso di cateterizzare la vena ombelicale prima del trasferimento del neonato presso l’UTIN (Unità Terapia Intensiva Neonatale) di Agrigento, al fine di consentire l’infusione di liquidi in un momento di emergenza; tali omissioni, cagionavano la morte del bimbo il quale, a causa di una sofferenza fetale acuta, manifestatasi durante il parto, e di una grave insufficienza respiratoria, sopravvenuta successivamente, cessava di vivere dopo poche ore dal parto, una volta trasportato presso il reparto di neonatologia dell’ospedale di Agrigento.

Anche il Giudice di secondo grado ha riconosciuto alla Pediatra la responsabilità in ordine al reato di omicidio colposo in danno del neonato.

Il ricorso in Cassazione

La pediatra contesta la mancata acquisizione della consulenza medico-legale svolta nella parallela causa civile intentata dalle parti civili nei confronti della Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Secondo il medico la Corte siciliana non avrebbe fornito alcuna razionale spiegazione sulle ricostruzioni alternative in ordine alla causa del decesso del neonato fornite dagli altri periti. Eccepisce, infine, che i Periti nominati in secondo grado avrebbero arbitrariamente ipotizzato la fantomatica presenza massiva di meconio “invisibile” in un parto eutocico” , riconducendo la causa della morte del neonato (avvenuta sei ore dopo il parto) ad una polmonite da sovra infezione batterica che in realtà, secondo la consolidata letteratura medica, nella Sindrome da Aspirazione Massiva di Meconio (SAM) si sviluppa solo dopo le prime 24-48 ore dalla nascita.

I vizi logico-giuridici in tema di accertamento del nesso di causalità

Le censure, nella parte In cui evidenziano vizi logico-giuridici in tema di accertamento del nesso di causalità, colgono nel segno.

I Giudici siciliani non hanno applicato correttamente i principi della materia perché hanno basato il loro giudizio controfattuale su considerazioni essenzialmente congetturali, nella parte in cui affermano che “l’immediata effettuazione dell’esame emogasanalitico, pur non consentendo di rilevare la presenza di meconio, “avrebbe certamente indirizzato a trovare la causa per la quale il bambino respirava male”, In quanto il neonato avrebbe ricevuto “cure adeguate” (non meglio specificate), a seguito delle quali avrebbe avuto “maggiori chances di vita, poiché la funzione respiratoria sarebbe stata bene supportata”.

Non si capisce da quali elementi la Corte di appello abbia tratto la sussistenza di una regola cautelare per cui, sulla base della situazione concreta ravvisata dal medico in ordine alle condizioni del neonato, si sarebbe dovuto immediatamente procedere ad una emogasanalisi.

Se è vero, che subito dopo il parto il bambino “stava bene e si presentava con un colorito roseo, vitale e piangeva” e presentava soltanto una ipotonia e una “cute lievemente cianotica”, senza alcun segno visivo di presenza di meconio e che fino alle ore 15.05 (orario di termine del turno dell’imputata), aveva un colorito “roseo” e respirava autonomamente; tali considerazioni inducono a ritenere illogica e contraddittoria la motivazione rispetto ai dati probatori processualmente emersi anche con riguardo alla ritenuta configurabilità della colpa addebitata alla Pediatra, essenzialmente ricavata sulla base di una valutazione ex post.

Il giudice non può attingere a criteri di mera probabilità statistica, ma deve fare riferimento al criterio della probabilità logica

Per contro, il rispetto del principio di personalità/colpevolezza della responsabilità penale comporta che sia consolidato il principio secondo cui l’addebito colposo debba essere formulato sulla base di una valutazione ex ante, ponendosi nella prospettiva del soggetto agente in un momento antecedente al concretizzarsi della situazione di rischio.

Occorre, infatti, domandarsi, quale condotta egli avrebbe potuto e dovuto tenere per evitare o quantomeno attenuare le conseguenze dell’evento dannoso ?

Al riguardo, viene ribadito che per offrire la prova del fatto il giudice non può attingere a criteri di mera probabilità statistica, ma deve fare riferimento al criterio della probabilità logica, Intesa come «la verifica aggiuntiva, sulla base dell’intera evidenza disponibile, dell’attendibilità dell’impiego della legge statistica» rispetto al singolo evento oggetto dell’accertamento.

In altri termini, il ragionamento sul nesso eziologico è stato svolto in termini erronei ed insoddisfacenti, perché è stata trascurata la valutazione in termini rigorosi e scientificamente accettabili i dati indiziari disponibili, al fine di verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta dal sanitario, l’evento lesivo sarebbe stato ragionevolmente evitato.

Aggiungasi, infine, che il reato oggetto di imputazione è ormai estinto per intervenuta prescrizione. Il fatto in contestazione risale, infatti, al 6/3/2017, ed il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi risulta scaduto in epoca successiva a quella di emissione della sentenza oggetto di ricorso. Agli effetti penali, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Il ricorso viene, invece ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, stante l’accoglimento del ricorso in punto di responsabilità.

Avv. Emanuela Foligno

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