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Danni da chirurgia estetica, condannati chirurgo e studio medico: legge Gelli-Bianco non applicabile

Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 16 novembre 2025, n. 30200

La Corte di Cassazione conferma la responsabilità del chirurgo e dello studio medico per i danni da chirurgia estetica subiti dalla paziente durante un intervento eseguito nel 2016, escludendo l’operatività della polizza assicurativa per scoperto superiore al danno liquidato.

I fatti

La paziente agisce nei confronti del Chirurgo e dello Studio Medico Chirurgico Polispecialistico davanti al Tribunale di Pescara per ottenere il risarcimento dei danni da chirurgia estetica per l’intervento eseguito presso lo studio citato il 7 ottobre 2016.

I convenuti resistevano, e ottenevano di chiamare in manleva rispettivamente Assicuratrice Milanese S.p.A. e Generali Italia. Il Tribunale rigetta la domanda attorea con sentenza n. 148/2021.

La Corte di L’Aquila (sentenza n. 1117/2022), accoglie il gravame, condannando solidalmente il Chirurgo e lo Studio Medico Chirurgico a risarcire l’appellante dei danni patrimoniali e non patrimoniali; condanna per obbligo di manleva Assicuratrice Milanese; dichiara che la copertura assicurativa invocata Studio Medico Chirurgico nei confronti di Generali assicurazioni non opera perché la polizza, all’articolo 1 delle Condizioni Particolari, prevedeva che, nel caso di attività di chirurgia estetica, la copertura assicurativa fosse valida ed operante con l’applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 15.000, sicché lo scoperto è superiore al danno liquidato, per cui nei confronti di Generali assicurazioni l’appello è da respingere, avendo l’appellante insistito per una sua condanna in solido con la struttura assicurata nonostante fosse ben consapevole dell’invocata clausola di scoperto.

L’intervento della Cassazione

La paziente aveva agito nei confronti del Chirurgo e dello Studio Medico; quest’ultimo aveva chiamato in causa Generali assicurazioni. Nell’appello aveva chiesto di accogliere il gravame e per l’effetto dichiarare l’inadempimento del contratto intercorso tra lei da un lato e i soggetti convenuti dall’altro, e, ancora per l’effetto, condannare i convenuti nonché le rispettive Compagnie chiamate in causa, con vincolo di solidarietà passiva, al risarcimento. Evidentemente aveva proposto in appello una domanda nuova, cioè aveva esteso la sua domanda originaria nei confronti delle compagnie assicuratrici; e qui non è certo applicabile la c.d. legge Gelli Bianco (l. 8 marzo 2017 n. 24), in quanto vigente dal 1° aprile 2017, mentre l’operazione chirurgica è stata effettuata il 7 ottobre 2016.

Ad ogni modo, se anche si dovesse ritenere sussistente un effetto retroattivo di tale legge e che quindi la paziente avesse agito anche nei confronti delle compagnie, si dovrebbe comunque rilevare che il Tribunale ha espressamente affermato che, trattandosi di fatto antecedente alla legge Gelli Bianco, non era stata esercitata azione diretta tra il presunto danneggiato da responsabilità medica e la compagnia assicuratrice del medico o della struttura sanitaria; e non risulta che vi sia stato appello al riguardo.

Infatti, la Corte territoriale afferma che la donna proponeva appello nei confronti dei convenuti e delle rispettive compagnie assicurative, ma ne illustra il contenuto senza indicare alcunché sulla legge Gelli Bianco.

Pacifico, dunque, che la paziente non ha rapporto diretto con Generali assicurazioni, per cui le sue critiche sono prive di ogni fondatezza.

Conclusivamente, la S.C. rigetta il ricorso e dichiara non luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Avv. Emanuela Foligno

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