Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 14 ottobre 2025, n. 27445
La CTU espletata in secondo grado esclude la riconducibilità del decesso, intervenuto all’età di 99 anni, alla malattia di bronchite cronico-ostruttiva di cui l’ex lavoratore era affetto dal 1967 a causa della attività lavorativa svolta –
La vicenda
La Corte d’appello di Palermo ha respinto la domanda per il conseguimento della rendita a superstite ex art. 85 T.U. n.1124/65 sulla malattia professionale già riconosciuta in vita alla vittima.
La CTU espletata in secondo grado esclude la riconducibilità del decesso, intervenuto all’età di 99 anni, alla malattia di bronchite cronico-ostruttiva di cui era affetto dal 1967 a causa della attività lavorativa svolta, evidenziando che dalla cartella clinica di ricovero ospedaliero nel 2013 per frattura al femore non emergeva alcun rilievo di deficit respiratorio, né erano emerse complicanze dopo l’intervento chirurgico in anestesia generale; si trattava di un ex fumatore, esposto cronicamente ad agenti inquinanti, con esiti di ischemia cerebellare, in silenzio clinico per i successivi due anni, fino al luglio 2015 in cui risultava una richiesta del medico curante per una bombola di ossigeno con diagnosi di insufficienza respiratoria acuta, ossia per alterazione di scambi gassosi sviluppata in tempi brevi, nuovamente comparsa dopo sette mesi, pochi giorni prima del decesso.
La Corte di appello ha condiviso le risultanze della CTU che aveva concluso per la non accertata esistenza del nesso causale tra la malattia e la morte, secondo il criterio civilistico del più probabile che non, mancando una certificazione adeguata e sufficiente che dimostri che la malattia professionale abbia determinato il decesso, o abbia avuto un ruolo fondamentale nel determinismo della morte.
Ricorso in Corte di Cassazione
Si censura la asserita mancanza di una certificazione adeguata e sufficiente a dimostrare il determinismo della morte, in contrasto con l’art. 41 c.p. secondo il quale il rapporto causale è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, dovendosi riconoscere l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contributo anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, salvo il caso del nesso interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l’evento tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni.
Nella CTU svolta in primo grado, era stato affermato con ragionevole certezza, il nesso causale tra tecnopatia riconosciuta e decesso (insufficienza respiratoria cronica dovuta a bronchite cronica ostruttiva enfisematosa, aggravata progressivamente nel tempo): in forza del principio di equivalenza il nesso è ravvisabile anche quando la malattia sopravvenuta, pur non collegandosi eziopatogeneticamente alla tecnopatia, sia stata comunque da questa influenzata nel suo finale esito letale.
Si lamenta anche che non sia stato correttamente applicato il principio della ragionevole probabilità scientifica, e che manchino altre patologie che possano aver contribuito o determinato il decesso; invero, il congiunto della ricorrente, ex minatore addetto alla estrazione di zolfo dal sottosuolo in ambiente poco ventilato, era risultato affetto da broncopneumopatia cronica da anidride solforosa (BPCO da SO2) e l’insufficienza respiratoria, per deterioramento della propria forza fisica aggravata dalla perdita di elasticità polmonare, determina una graduale riduzione di apporto di ossigeno all’organismo. Quindi, non poteva essere ipotizzato dal CTU il sospetto di altre cause non presenti in atti, non era accertato alcun diverso fattore patogeno, per cui la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere efficienza causale ad ogni antecedente (anche pregresso e remoto) che avesse contribuito all’exitus.
Nel controricorso l’INAIL evidenzia che il principio di equivalenza causale resta mitigato dal giudizio di alta probabilità logica, dovendosi escludere la certezza assoluta o il rigido determinismo; e le conclusioni della CTU sono denunciabili in sede di legittimità, come difetto di motivazione, sotto il profilo di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica e di illogicità delle conclusioni, non già sotto il profilo di mere difformità tra il significato ed il valore attribuiti a determinati dati e fatti patologici, ed il significato ad essi attribuito dalle parti, nel qual caso la censura si tradurrebbe in un inammissibile dissenso diagnostico.
Il ricorso è complessivamente inammissibile
La S.C. rammenta che la rendita ai superstiti è una prestazione economica erogata dall’INAIL e riconosciuta agli stretti congiunti (coniuge e unito civilmente, e figli o, in mancanza, ascendenti e collaterali viventi a carico e conviventi) di un lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro o malattia professionale. E’ una prestazione previdenziale autonoma, spettante ai soggetti sopra indicato jure proprio e non jure successionis, che prescinde sia dalla circostanza che per quello stesso evento fosse stata già costituita la rendita in favore del lavoratore deceduto.
L’art. 85 della legge istitutiva del beneficio prevede che se l’infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti indicati una rendita… quindi siamo i fronte a una posizione soggettiva attiva originata dall’evento morte del lavoratore, causata da (quale conseguenza di) un infortunio sul lavoro o malattia professionale. Ciò non si traduce in un’automatica trasmissione agli eredi del lavoratore del diritto alla rendita per malattia professionale goduta in vita dallo stretto congiunto, ma necessita di un accertamento della derivazione dell’evento letale dalla tecnopatia già riconosciuta.
Calando tali impostazioni al caso concreto, la ricostruzione storica degli eventi clinici e diagnostici svolta con la seconda CTU, ha escluso la derivazione causale della letale insufficienza respiratoria acuta dalla bronchite cronica ostruttiva di cui il lavoratore era affetto sin dal 1967 a causa dell’attività lavorativa svolta, per tre ragioni:
– in occasione di un ricovero ospedaliero per intervento chirurgico nel 2013 nulla veniva annotato nel diario clinico né era stato rilevato alcun deficit respiratorio significativo;
-l’insufficienza respiratoria acuta può essere sintomatica di diverse patologie e la richiesta di una bombola d’ossigeno nel luglio 2015, e nuovamente dopo sette mesi, a pochi giorni dal decesso, dimostrerebbe il rapido sviluppo di una alterazione degli scambi gassosi; la mancanza di documentazione sanitaria (TAC, spirometria, visita specialistica, piano terapeutico) non consentiva di affermare che l’insufficienza respiratoria manifestata nell’ultimo anno di vita potesse essere dovuta ad una patologia cronica, stabilizzata nel tempo.
-La mancanza di nesso causale fra la pregressa tecnopatia e l’evento morte si basa su un analitico accertamento di fatto la cui valutazione è stata condivisa dal Giudice di merito, che ne ha apprezzato la correttezza d’indagine.
Il Giudice di merito, pertanto, non ha disatteso prove legali o considerato come facenti piena prova elementi di prova soggetti invece a valutazione ; e comunque, Il potere del Giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di Cassazione.
Infine, è stato anche considerato dai Giudici di merito, il “silenzio” clinico di due anni fino alla richiesta di una bombola di ossigeno al luglio 2015; ciò, unitamente alla presenza di altre circostanze che illustrano l’insorgenza di una patologia causativa del decesso indipendentemente dalla malattia professionale, quali il significato del termine acuto abbinato alla insufficienza respiratoria, dovuta al fatto che la alterazione degli scambi gassosi si sviluppa in un periodo di tempo relativamente breve (da ore a giorni), consente di ricondurre la sintomatologia di insufficienza respiratoria a molteplici altre cause, fra le quali la riduzione di elasticità dei polmoni. Si consideri anche che la moglie della vittima non argomenta in modo specifico l’erronea, o carente, valutazione della autonoma derivazione casuale della insufficienza respiratoria acuta dalla riconosciuta tecnopatia, e non allega di avere contestato con proprie opposte argomentazioni sul silenzio clinico di due anni, sulla natura acuta della insufficienza respiratoria, sull’infondatezza dell’abitudine al fumo e sulle altre circostanze dedotte in consulenza.
Le critiche mosse riguardano l’omessa considerazione che dà alcuna certificazione in atti si desume che il deceduto lavoratore fosse affetto, in vita, da altre patologie d’organo, progressivamente aggravate nel tempo, che abbiano potuto determinarne la morte; ineriscono altresì ad una carente motivazione sul violato principio di equivalenza, e ad un omesso esame di un fatto decisivo ravvisabile nella mancata analisi comparativa delle due relazioni di consulenza tecnica svolte nei due gradi di giudizio. Tuttavia, in realtà, vengono svolte argomentazioni giuridiche e non fatti storici, ergo le critiche vorrebbero inammissibilmente sindacare il merito della motivazione della Corte d’appello.
Il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Avv. Emanuela Foligno
