Tribunale Asti – Giudice dott.ssa Lo Bello – Sentenza del 26/9/2025
Nesso causale tra la vaccinazione anti-SARS-COV-2 con Comirnaty e l’infermità derivatane: atassia da poliradicolonevrite acuta tipo Miller Fisher.
Una donna aveva manifestato una grave reazione neurologica dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid Comirnaty, sviluppando una sindrome di Miller Fisher. Dopo il rigetto della domanda da parte della Commissione Medica, il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra la vaccinazione e la patologia, accertando il diritto all’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992.
I fatti
La paziente ha instaurato giudizio civile al fine di ottenere l’indennizzo di cui alla n. 210/1992, oltre accessori di legge.
Si sottoponeva, nelle date del 07/04/2021 e 28/04/2021, al ciclo vaccinale anti Sars -Cov – 2 con somministrazione del vaccino Comirnaty e manifestava una reazione avversa concretizzatasi in “atassia da poliradicolonevrite acuta tipo Miller Fisher”, che provocava vari ricoveri nei mesi successivi a quello della vaccinazione e la necessità di numerose visite neurologiche.
Veniva ricoverata in data 10/02/2022 presso l’Ospedale di Orbassano “per sospetta mielite di natura infiammatoria” e nella lettera di dimissione del 17/02/2022 il medico aveva concluso affermando “non escludibile un ruolo scatenante vaccinico”.
Commissione medica e legge 210
Tuttavia, la Commissione Medica di Milano riconosceva l’ascrivibilità della patologia a una delle otto categorie della tabella A allegata al DPR n. 834/1981, e la tempestività della domanda, escludendo però il nesso causale tra l’infermità e la vaccinazione anti – Covid 19.
Il Tribunale dà atto che la legge 210 riconosce il diritto ad un indennizzo da parte dello Stato a chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica.
La giurisprudenza ha poi chiarito che “Per il riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale derivante da menomazioni psico – fisiche la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi, l’effettuazione della terapia trasfusionale o la somministrazione dei vaccini, il verificarsi di danni e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica” e che “la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto l’effettuazione della somministrazione vaccinale e il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità pagina 4 di 7 scientifica, mentre nel caso il nesso causale costituisce solo un’ipotesi possibile”.
CTU: nesso eziologico tra il ciclo vaccinale e la patologia
I C.T.U. hanno riconosciuto la sussistenza di un nesso eziologico tra il ciclo vaccinale e la patologia da cui la donna è affetta, comprovandosi il soddisfacimento del requisito sanitario per beneficiare dell’indennizzo della L. n.210/92.
Ciò ha consentito al Tribunale di ritenere dimostrato che il ciclo vaccinale di cui si discute abbia causato la patologia di mielite/poliradicolonevrite.
In particolare, secondo i Consulenti:
“Come noto la pandemia da SARS-CoV-2 ha richiesto lo sviluppo urgente di vaccini di cui molti sono arrivati alla fase clinica ed i principali hanno mostrato una elevata efficacia dopo la seconda dose.
Ed in questo contesto, sebbene la maggior parte degli effetti collaterali sia descritta come lieve, è da ricordare che sono stati segnalati rari ma gravi eventi avversi neurologici rappresentati da sindrome di Guillain-Barré (GBS),da paralisi di Bell, da mielite trasversa (ATM), da encefalite ed encefalomielite acuta disseminata (ADEM), da sindrome di Miller-Fisher, da ictus e da trombosi cerebrale… Vero è che sebbene Comirnaty abbia dimostrato elevata efficacia e buon profilo di sicurezza, è da considerare che sono comunque riportate reazioni avverse neurologiche importanti e che, tra queste, è compresa la mielite trasversa acuta (ATM), condizione infiammatoria del midollo spinale in grado di determinare paralisi, disturbi sensitivi e disfunzioni autonomiche…
Eventi avversi neurologici post-vaccinali: quando la risposta immunitaria diventa anomala
Ciò che è certo è che si innescano reazioni immunitarie anomale con complicanze neurologiche e che la temporalità degli eventi e l’intensità della risposta immunitaria indotta dalla seconda dose di vaccino consente di individuare, soprattutto in soggetti che possono essere in qualche modo predisposti, l’esistenza di un rapporto causale per attivazione o riattivazione di processi autoimmunitari con coinvolgimento del midollo spinale anche perché, nel caso di specie, è dimostrata l’esclusione di possibili cause alternative”.
Concludendo: “considerati sia i gravi sintomi neurologici certificati a distanza di una settimana dalla seconda dose di Comirnaty che l’assenza di identificabili fattori causali alternativi prevalenti in grado di giustificare autonoma insorgenza di quanto determinatosi, è da ritenersi più probabile che non che si tratti di danno neurologico su base immuno-mediata post-vaccinale”.
Il Tribunale fa proprie le conclusioni dei Consulenti, anche con riferimento alla irrilevanza causale di altra patologia dalla quale la ricorrente era affetta al momento della somministrazione dei vaccini (positività EBV e CMV).
Le comorbidità possono configurare un terreno “predisponente” ma non forniscono alternativa eziologica concreta
Sotto questo specifico aspetto, il Giudice, sottolinea che le comorbidità possono semmai configurare un terreno “predisponente” ma non forniscono alternativa eziologica concreta o prevalente all’evento scatenante. Il richiamo alla multifattorialità ed all’eziologia sconosciuta della poliradicolonevrite non può contraddire un nesso quando tempistica, quadro clinico ed assenza di alternative evidenti convergono verso una spiegazione immuno-mediata post-vaccinale. Ad ogni modo, l’esistenza di patologie autoimmuni, come causa alternativa, pur configurando una condizione predisponente, non costituiscono di per sé causa efficiente autonoma per la comparsa di una sindrome neurologica acuta immuno-mediata come una poliradicolonevrite tipo Miller-Fisher o una mielite trasversa.
La storia clinica della paziente dimostra che non vi erano eventi neurologici pregressi, né modifiche terapeutiche rilevanti pre- vaccinazione e la proposta ipotesi di “causa preesistente ignota” non può prevalere su una sequenza clinica temporale ben definita e coerente con l’ipotesi di evento post-vaccinale.
Ne consegue che nessuna delle infezioni menzionate è da considerarsi compatibile con una causa scatenante acuta del quadro e, pertanto, non vi sono spiegazioni alternative valide.
Il giudizio espresso dai CTU, pertanto, soddisfa il criterio logico di accertamento della causalità civile, vale a dire il criterio del “più probabile che non”, secondo cui il nesso causale può ritenersi provato quando la relazione probabilistica fra il fatto (la vaccinazione) e l’evento di danno sia giudicata assai più alta rispetto a tutte le altre ipotesi individuate come possibili, ma in realtà assai improbabili, oltre che oggetto di mere e indimostrate congetture, ergo sussiste il diritto della paziente ad ottenere l’indennizzo di cui alla L. n. 210/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Avv. Emanuela Foligno
