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Omicidio stradale, guida sotto droghe e alcol ignorata: la Cassazione annulla tutto

Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 16 ottobre 2025, n. 33951

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale di Alessandria relativa a un caso di omicidio stradale, evidenziando come il Giudice di merito non avesse correttamente considerato la guida sotto l’effetto di droghe e alcol da parte dell’imputato. La vicenda riguarda un incidente mortale provocato da un conducente di BMW M3 che, viaggiando a velocità elevata, invade la corsia opposta e causa la morte del conducente di un’altra auto. La Cassazione sottolinea il travisamento della CTU medico-legale, che aveva accertato lo stato di alterazione psico-fisica dovuto a sostanze stupefacenti e alcool.

L’incidente e la vicenda giudiziaria

L’imputato, a bordo dell’autovettura BMW M3, viaggiava in direzione del ponte a velocità elevatissima e invadeva la opposta corsia di marcia scontrandosi contro l’autovettura Lancia Musa cagionando la morte del conducente.

L’uomo veniva sottoposto ad esami ematici da cui era emerso un tasso alcolemico di 0,85 g/l alla prima prova e di 0,64 g/l alla seconda prova. Da ulteriori esami effettuati presso l’ospedale era emersa anche l’assunzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina.

Il Tribunale ha escluso la circostanza aggravante della guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilevando che in ordine allo stato di alterazione. Il Consulente del PM si era espresso in termini probabilistici: ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e, per l’ipotesi in cui potesse operare la riduzione della pena, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale, formulando una prognosi di futura astensione dalla commissione di altri reati.

Il GUP del Tribunale di Alessandria ha affermato la penale responsabilità del conducente della BMW e lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione. Con la stessa sentenza il GUP ha disposto la riduzione della pena ad anni 1 mesi 10 giorni 15 di reclusione in caso di mancata impugnazione nei termini di legge da parte dell’imputato e del difensore e, in tale ipotesi, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

L’intervento della Cassazione

Il Procuratore della Repubblica di Alessandria propone ricorso in Cassazione.

Osserva che il Giudice, nell’affermare che dalla CTU lo stato di alterazione da stupefacenti sarebbe emerso solo in termini probabilistici, avrebbe travisato il contenuto della consulenza, nella quale, al contrario, si era affermato che l’imputato, al momento dell’incidente, “si trovava sotto l’effetto della cocaina e dell’alcol etilico” e che “sulla base dei farmacocinetici relativi allo stupefacente cocaina, desunti dalla letteratura scientifica, l’assunzione della cocaina era avvenuta 1-4 ore prima dell’incidente”. La conclusione probabilistica menzionata dal GUP, secondo il Procuratore, si riferisce non già allo stato di alterazione, bensì al range temporale di assunzione.

Il Procuratore lamenta anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il Giudice avrebbe valorizzato, in maniera illogica, le gravissime conseguenze fisiche cui l’imputato era andato incontro in conseguenza del sinistro, ovvero una circostanza ininfluente ai fini della ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio. Aveva valorizzato, altresì, in maniera contraddittoria, il pentimento dimostrato attraverso la rinnovazione delle scuse alla famiglia della vittima, quando invece dagli atti emergeva che l’imputato non si era mai preoccupato di porgere scuse, che comunque non possono essere considerate elemento positivo ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Le doglianze del Procuratore di Alessandria sono fondate.

L’aggravamento di pena per chi guida in stato di alterazione psicofisica

L’art. 589 bis, comma 1, c.p. sanziona la condotta di “chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.” In particolare, viene previsto al secondo comma un aggravamento di pena per chi, ponendosi alla guida di un veicolo a motore [in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186, comma 2 lett. c) CdS] o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona.

Conseguentemente è necessario che il soggetto agente si sia posto alla guida in stato di alterazione conseguente all’uso di sostanze stupefacenti ed abbia cagionato per colpa la morte di un uomo, mentre ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 187 CdS, è sufficiente che il soggetto agente si ponga alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, indipendentemente dallo stato di alterazione che tale assunzione possa o meno avere determinato.

Ciò premesso, il Giudice è effettivamente incorso nel travisamento degli atti processuali ed in specie della CTU.

Il Giudice ha richiamato un dato, conferendo allo stesso un significato macroscopicamente difforme da quello suo proprio, in tal modo provocando e legittimando il sindacato della Corte di Cassazione. Il Consulente ha affermato che “il conducente della BMW. al momento dell’incidente… si trovava sotto l’effetto della cocaina e dell’alcol etilico” e che “sulla base dei farmacocinetici relativi allo stupefacente cocaina, desunti dalla letteratura di merito” deve ritenersi che “l’assunzione della cocaina… sia avvenuta 1-4 ore prima dell’incidente”; così pure nelle conclusioni ha ribadito che “è possibile affermare che al momento dell’incidente C.G. si trovava sotto l’effetto della cocaina, sostanza che aveva con ogni probabilità assunto 1-4 ore prima dell’incidente”.

Il Giudice, in sostanza, ha sottolineato il passaggio della Consulenza in cui si è fatto riferimento al giudizio probabilistico (“con ogni probabilità”) e ha ricollegato tale giudizio allo stato di alterazione, quando invece, sia dal punto di vista grammaticale, sia dal punto di vista del tenore complessivo delle considerazioni del Consulente, detto giudizio era riferito al momento della assunzione della cocaina, da collocarsi in un lasso temporale variabile da 1 a 4 ore prima rispetto all’incidente. In ordine allo stato di alterazione il Consulente si è invece espresso in termini di certezza, ribadendo in più passaggi che l’imputato aveva guidato sotto l’effetto di sostanza stupefacenti.

Ciò significa che sono state valorizzate solo le risultanze della CTU, travisate come detto, e nulla è stato argomentato con riferimento ad altre circostanze di fatto emerse nel corso dell’istruttoria.

Conseguentemente, la S.C. annulla la sentenza limitatamente alla circostanza aggravante con rinvio al Tribunale di Alessandria che nel nuovo giudizio, dovrà valutare la sussistenza di detta circostanza attraverso una corretta e completa lettura dei dati veicolati dal consulente nel processo e delle altre risultanze processuali.

Avv. Emanuela Foligno

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