Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 22 ottobre 2025, n. 28120
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la responsabilità del chirurgo estetico e riconosciuto alla paziente il danno permanente estetico nella misura del 3%, nonostante il risultato dell’intervento non fosse perfettamente soddisfacente. Secondo la Suprema Corte, in tema di chirurgia estetica, il professionista risponde solo se dimostrata imperizia o violazione dell’obbligo di informazione, e non per un mero esito non conforme alle aspettative del paziente.
I fatti
La donna chiede il risarcimento dei danni da difetto di consenso informato e da inesattezza dell’adempimento dell’obbligazione professionale sanitaria al chirurgo estetico, che gli aveva effettuato un intervento di chirurgia estetica al viso il 28 novembre 2009, e alla Casa di Cura di Pescara, dove era avvenuto l’intervento.
Disposta CTU medico-legale il Tribunale pronuncia sentenza parziale n. 2171/2016, con cui:
- a) dichiara parzialmente imperita la prestazione del chirurgo e la conseguenza dannosa patita dall’attore, identificata nella sua totale inabilita temporanea per 10 giorni, nella sua, inabilita temporanea al 50% per 10 giorni e nella sua inabilita temporanea ancora di 10 giorni al 25%.
- b) riconosce un danno permanente estetico, disponendo supplemento di CTU affidata a un nuovo Consulente.
- c) rigetta tutte le ulteriori domande risarcitorie. Espletato il supplemento della CTU, il Tribunale, quantifica nel 3% di danno non patrimoniale la riduzione di integrità psicofisica.
La Corte d’appello di L’Aquila conferma il primo grado.
L’intervento della Cassazione
Secondo la paziente vi sarebbe stato errore nella ripartizione dell’onere probatorio “nel quadro della responsabilità medica per l’intervento di chirurgia estetica”, in relazione a omesso esame di fatto discusso e decisivo, cioè “intervento c.d. mediamente insoddisfacente”; denuncia altresì difetto della motivazione, contraddittorietà e apparenza motivazionale per avere il Giudice d’appello “argomentato per relationem l’elaborato della CTU”, senza fornire giustificazione a “specifici fatti”.
Ed ancora, censura l’affermazione: l’intervento estetico sarebbe stato mediamente insoddisfacente “escludendo anche… postumi” iatrogeni a esso collegabili; in ciò vi sarebbe un paralogismo ove si dichiara l’esclusione dei postumi iatrogeni ricollegabili all’intervento, senza tuttavia spiegare perché non vi fosse lesione iatrogena nell’intervento, comunque, definibile “mediamente insoddisfacente”. Ciò verrebbe a contrastare con i principi per cui, in caso di prestazioni di routine, “spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia“, provando invece che derivino da “evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento”, ovvero l’insussistenza del nesso causale “tra la tecnica operatoria prescelta e l’insorgenza delle… complicanze”; e la metodologia andrebbe raffrontata con le linee guida”.
Le doglianze espresso sono prive di fondamento.
Chirurgia estetica e consenso informato
Venendo alla asserita omessa considerazione della mancanza di un personalizzato consenso informato per un trattamento sanitario non urgente e differibile, mancherebbe, sempre secondo la tesi della paziente, la prova inerente a un’informazione completa e corretta. Si citano Corte Cost. 438/2008, Cass. 16543/2011 e Cass. 20984/2012, argomentando sull’ipotesi che il consenso non sarebbe stato dato se fosse stata fornita l’informazione, e si giunge ad affermare che, se ci si trova dinanzi a trattamenti medici con scopo estetico, una volta che siano accertati il peggioramento estetico e la mancanza di adeguata informazione sui rischi, non sarebbe necessario accertare quale sarebbe stata la scelta del paziente.
Nel caso in esame, in sintesi, il Giudice d’appello non avrebbe considerato i fatti storici decisivi dal punto di vista della responsabilità professionale, non considerando le prove documentali, perizie, e certificati medici, come fatti storici decisivi ai fini dell’addebito di responsabilità che risultano dal fascicolo di primo grado, dalla sentenza di primo grado, dall’atto di appello e dalle comparse conclusionali”. Tutti i predetti fatti storici andavano valutati nel loro complesso alla luce della diligenza professionale latamente intesa e considerati nel loro insieme: ciò non sarebbe stato fatto.
Orbene, quanto censurato è in realtà di natura fattuale: si riversa in una doglianza di difetto di prova, e precisamente alla pretesa mancanza di “prova che al paziente venne fornita un’informazione completa e corretta” quando diede il consenso. Da un lato, quindi, ripropone un diverso accertamento fattuale (ancora evocando pure elementi aliunde), e dall’altro perviene anche a lamentare la presenza di un vizio motivazionale che, in realtà, è assente, poiché invocata per coprire la natura sollecitante una rivalutazione del fatto che include il motivo. Anche volendo appezzare la censura ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., si arriverebbe a rilevare che la censura si basa su elementi aliunde.
In conclusione, il ricorso viene rigettato. La peculiarità della vicenda, anche in riferimento alla conclusione risarcitoria cui è pervenuto il primo grado e che il secondo ha confermato, giustifica la compensazione delle spese.
Avv. Emanuela Foligno
