Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile, ordinanza 28 settembre 2025, n. 26301
Interessante decisione delle Sezioni Unite inerente al mobbing nella Pubblica Amministrazione. La domanda, sia in primo che in secondo grado, viene rigettata per mancata prova del comportamento persecutorio.
La vicenda
Un referendario della Corte dei Conti si rivolge al TAR del Lazio per chiedere i danni per asserito comportamento di mobbing posto in essere dal presidente della sezione, nonché dagli organi di vertice della stessa Corte e da parte di appartenenti, non meglio identificati, al ruolo amministrativo del personale. Questi comportamenti di mobbing si sarebbero concretizzati, tra l’altro, nella mancata scelta, nonostante le sue capacità professionali e linguistiche, quali la perfetta conoscenza della lingua russa, per partecipare a un incontro con una delegazione della Federazione Russa.
La domanda viene rigettata sia dal TAR che dal Consiglio di Stato (n. 3982 del 2/05/2024) per mancata prova del comportamento persecutorio. La ricorrente ha chiesto la decisione collegiale e il ricorso è stato fissato in adunanza camerale dinanzi le Sezioni Unite.
Il ricorso alle Sezioni Unite
La vittima lamenta:
- ammissibilità del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione ex artt. 111, ottavo comma, Costituzione e 103 Costituzione e per c.d. eccesso o rifiuto di giurisdizione e violazione di legge.
- negato accertamento istruttorio e violazione di legge nell’omessa interpretazione dell’art. 1227 c.c.
- denegato accertamento istruttorio e violazione di legge nell’interpretazione dell’art. 2697, secondo comma, c.c. ed omessa e contraddittoria decisione su un punto decisivo della controversia con riferimento all’art. 2087 c.c. (art. 360, terzo e quinto comma, comma c.c.).
- violazione di legge e del principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., poiché la ritenuta mancanza di accertamento sull’an relativo ai danni patiti e patiendi comporta un’impossibilità, sia assoluta che relativa, di consequenzialità nell’applicabilità di principio di soccombenza reciproca che possa dare luogo alla compensazione delle spese di lite, così come disposto dal Consiglio di Stato.
Quanto censurato viene integralmente rigettato.
La mancata prova della configurabilità di un danno risarcibile
La domanda della parte ricorrente è stata disattesa dal Giudice per la mancata prova della configurabilità di un danno risarcibile e quindi per la conseguenziale insussistenza dei presupposti fattuali suscettibili di integrare la condotta persecutoria asseritamente lesiva.
Le altre censure sono incentrate sul mancato approfondimento istruttorio da parte del Giudice amministrativo, che, nella prospettazione della ricorrente, non avrebbe adeguatamente valorizzato le circostanze fattuali, di carattere documentale, rappresentate in causa, così non dando luogo all’applicazione dell’art. 1227 c.c. e addivenendo a una pronuncia di non liquet. L’argomentazione censoria si appunta, inoltre, sulla mancata applicazione dell’art. 2697, comma secondo, c.c., non avendo il Consiglio di Stato adeguatamente valutato le circostanze fattuali alla luce del principio di non contestazione e secondo il ragionamento presuntivo, in modo tale da valorizzare il materiale istruttorio depositato in atti e che avrebbe condotto all’affermazione della sussistenza della condotta persecutoria in danno della ricorrente.
L’approfondimento istruttorio omesso avrebbe riguardato anche la la CTP medico-legale di parte che da un lato non sarebbe stata adeguatamente considerata quale fonte di prova al fine della responsabilità del datore di lavoro Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 2087 c.c. e dall’altra non sarebbe stata considerata al fine di disporre l’ammissione della CTU, medico legale, di ufficio, pure reiteratamente richiesta.
In buona sostanza, la parte ricorrente cerca di ricomprendere nel rifiuto di giurisdizione le violazioni di legge sostanziale e processuale sopra dedotte, ma la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dalla, dedotta, erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei principi del diritto europeo da parte del Giudice amministrativo, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111, comma 8, Cost., atteso che l’interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione.
La compensazione delle spese di lite
Infine, sulla compensazione delle spese di lite, la ricorrente sostiene che in considerazione delle risultanze di causa essa sarebbe immotivata, in quanto dal materiale istruttorio sarebbe emersa comunque la soccombenza della Corte dei Conti, cosicché la Pubblica Amministrazione resistente avrebbe dovuto subire la condanna alle spese, in relazione al valore della controversia.
Ciò è infondato: il Consiglio di Stato ha così motivato la propria decisione sul punto: “Si valutano, nondimeno sussistenti, in considerazione delle peculiarità della fattispecie, come emergenti dalla documentazione in atti, i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio” cosicché non vi è alcun riferimento alla reciproca soccombenza quale ragione della disposta compensazione e dunque il quarto motivo del ricorso non si correla adeguatamente alla sentenza impugnata.
Inoltre, la censura riguardante la mancata condanna alle spese è al di fuori dell’ambito del sindacato delle Sezioni Unite.
Ricorso rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
