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Intervento con complicanza, non è domanda nuova ampliare le contestazioni dopo la CTU


Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 29 luglio 2025, n. 21889

I Giudici di merito ritengono che la lesione conseguente all’intervento sia da imputarsi ad una complicanza prevedibile, ma non prevenibile, conseguente alla compressione/stiramento del nervo radiale nel corso della trazione applicata per ridurre la frattura. Il paziente aveva ampliato le contestazioni sulla condotta dei medici in base a nuovi elementi emersi dalla consulenza tecnica. La Cassazione chiarisce che queste aggiunte non costituiscono una “nuova domanda”, perché rientrano comunque nell’ambito della prestazione chirurgica originaria.

I fatti

Il paziente si sottopone il 19.6.2013 a intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo midollare presso l’Ospedale di Jesi, cui consegue la lesione del nervo radiali del braccio sinistro.

Il Tribunale di Ancona (sent. n. 1350/2019), respinge la domanda; condivide con il CTU sul fatto che la disfunzione conseguente all’intervento fosse da imputarsi ad una complicanza prevedibile, ma non prevenibile, conseguente alla compressione/stiramento del nervo radiale nel corso della trazione applicata per ridurre la frattura; esclude che la “forza” utilizzata dai sanitari, per causa dell’ipertrofia della massa muscolare del paziente, fosse stata inadeguata, eccessiva o incongrua, come si evince “dall’assenza di effetti della manovra sui tessuti molli e sui vasi situati in prossimità dell’area interessata che sarebbero rimasti lesionati ove l’energia utilizzata nell’eseguire la manovra fosse stata eccessiva e inadeguata”; nega che ai convenuti potesse imputarsi di non avere adottato cautele ulteriori e idonee per evitare la compressione o lo stiramento del nervo radiale; ritiene che le allegazioni del CTP avessero introdotto domande nuove e inammissibili quanto all’eventuale non corretto posizionamento del paziente sul letto operatorio imputabile a tutta la equipe della sala operatoria (chirurgo, anestesista, personale di sala): inadempimento estraneo all’oggetto del giudizio incentrato sulla non corretta esecuzione dell’intervento chirurgico riferibile in modo individuale ai sanitari convenuti e non a comportamenti attribuibili a condotte precedenti o successive all’intervento eventualmente poste in essere da altri soggetti, come il personale di sala.

La Corte di appello di Ancona conferma il primo grado di giudizio.

L’intervento della Cassazione

Secondo il paziente, il Tribunale avrebbe aderito acriticamente alle valutazioni espresse dal CTU nella relazione integrativa che hanno escluso la responsabilità dei sanitari, e hanno negato che la forza utilizzata nell’esecuzione della manovra di ricomposizione della frattura fosse stata inadeguata. Tale conclusione sarebbe stata raggiunta in assenza di prova certa, in ragione del mancato interessamento dei tessuti molli e dei vasi sanguigni situati in prossimità dell’area interessata e sarebbe il frutto di una mera congettura e dunque non vi sarebbe certezza circa l’inevitabilità del danno.

In sostanza, il ricorrente propone un’altra congettura; il che significa che prospetta, contrapponendosi alla CTU condivisa dal Tribunale, prima, e dalla Corte d’appello, successivamente, un’allegazione difensiva con cui critica gli elementi di giudizio che hanno costituito la base di valutazione del CTU.

Difatti, la S.C. ribadisce che qualora il Giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del CTU, facendole proprie, affinché si possa discorrere di “lacune” della consulenza è necessario che esse si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione di accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi: non è sufficiente la prospettazione di una difformità tra le valutazioni del Consulente e quella della parte.

Ed ancora, il ricorrente ripropone la tesi sostenuta in appello, secondo cui l’arto sinistro presentava una tumefazione già prima dell’intervento, persistita dopo lo stesso, fondata sul fatto omesso e non esaminato dal Giudice, costituito dalla prescrizione di una terapia cortisonica domiciliare che, secondo il ricorrente, dimostrava la lesione dei tessuti molli e dei vasi sanguigni. Anche questa censura viene respinta.

La decisione di appello è conforme in facto (fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata) a quella di prime cure. Il ricorrente per evitare l’inammissibilità del motivo avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Invece, non è stata dimostrata la decisività del fatto asseritamente omesso, cioè che “la terapia farmacologica domiciliare a base di cortisone fosse stata prescritta proprio e solo in ragione dell’interessamento dei tessuti molli.”

La qualificazione di “domanda nuova”

Venendo ora alla qualificazione di “domanda nuova”, ovverosia quella con cui era stata individuata come causa possibile della lesione muscolare il non corretto posizionamento del paziente sul lettino, in ragione delle critiche svolte all’elaborato da parte del CTP a seguito del nuovo quesito formulato dal Giudice in ordine al “se fossero individuabili ed adottabili metodologie che consentissero l’esecuzione dell’intervento chirurgico eliminando o minimizzando il rischio di compressione del nervo”; la Corte di appello ha confermato che si era trattato di una domanda nuova, perché, trattandosi di un diritto eterodeterminato, la domanda era stata integrata inammissibilmente con fatti nuovi e diversi e, in particolare, ha precisato che, nel caso di domanda fondata sull’altrui inadempimento, essa deve essere formulata con l’allegazione delle specifiche circostanze che lo integrano.

Il ricorrente sostiene, per contro, di avere sempre allegato l’inadempimento di controparte, circostanziandolo con il riferimento alle manovre incongrue dei chirurghi durante l’intervento di osteosintesi, per non aver posto in essere tutte le adeguate misure cautelative ampiamente previste in casi consimili, determinanti per il corretto trattamento ed orientamento chirurgico elettivo della lesione, e aggiunge che, in ogni caso, ricadeva sulla struttura ospedaliera e sui sanitari l’onere di provare non solo l’insussistenza dell’inadempimento ma anche del semplice dubbio sulla causa ignota (Cass. 22/07/2021, n. 21135).

Ebbene, effettivamente risulta che il paziente aveva agito in giudizio domandando la condanna dei convenuti per la lesione del nervo radiale del braccio sinistro e, in particolare, il fatto che all’esito dell’integrazione della CTU parte ricorrente abbia allegato una circostanza eventualmente “ulteriore” a fondamento della pretesa risarcitoria non integra gli estremi della domanda nuova. Ciò è stato chiarito da svariati interventi della Corte di Cassazione.

Non è domanda nuova ampliare le contestazioni dopo la CTU

Difatti, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all’esito della CTU, non integrano domanda nuova, poiché non determinano alcun mutamento della causa petendi e dell’Indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall’attore, il cui onere di allegazione dev’essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore.

La S.C., sul punto, ribadisce che ove il danno subito dal paziente risulta causalmente riconducibile ad una inadempienza del complesso di obbligazioni facente carico alla struttura e al suo personale, per condotte colpose non costituenti erronea esecuzione della prestazione chirurgica in senso stretto, il fatto lesivo contestato, rilevante per l’individuazione della responsabilità sanitaria, deve essere identificato in base a criteri giuridici e non meramente storici.

Il posizionamento del paziente

In altri termini, applicando il surriferito principio al caso concreto qui trattato, la struttura sanitaria si era impegnata ad effettuare la prestazione chirurgica e ovviamente, tutto ciò che era relativo, strumentale, accessorio a quella prestazione, rientrava nel medesimo “fatto”, ossia fondava il contenuto della obbligazione assunta, e di conseguenza l’inadempimento di prestazioni accessorie (quale quella qui rilevante: il posizionamento del paziente sul lettino) non costituiva “fatto” diverso dall’inadempimento delle prestazioni principali, trovando applicazione il principio secondo cui se il paziente si duole della cattiva esecuzione dell’intervento, tale domanda può essere intesa come riferita ad ogni prestazione inerente l’intervento.

Il fatto costitutivo del diritto azionato è rimasto immodificato nella sua essenzialità materiale, e le specificazioni della condotta, inizialmente allegate dall’attore non possono essere ritenute di portata preclusiva, ciò anche in base alla lettura costituzionalmente orientata dell’art. 205*9 c.c. In questi termini non è corretta la decisione del Giudice che ha omesso di prendere in considerazione gli specifici fatti di inadempimento evidenziati dal CTP ed astrattamente idonei a provocare l’evento dannoso verificatosi, ritenendo che la loro deduzione integrasse una inammissibile nuova domanda.

La decisione viene cassata in relazione alle censure accolte.

Avv. Emanuela Foligno

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