Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 9 settembre 2025, n. 24867
Nel giudizio per un sinistro stradale avvenuto a Sanremo, entrambi i Giudici di merito avevano attribuito la responsabilità al conducente danneggiato, rigettando la sua domanda risarcitoria. La decisione si fondava anche sulla presunta incapacità a testimoniare dei terzi trasportati a bordo della sua vettura, ritenuti portatori di un interesse. La Suprema Corte ha invece chiarito che la capacità a testimoniare e la valutazione sull’attendibilità del teste operano su piani diversi: la prima dipende dall’esistenza di un interesse giuridico ex art. 246 cpc, la seconda attiene invece alla credibilità della deposizione, da valutare caso per caso.
I fatti
Il Tribunale di Imperia, in funzione di Giudice di appello, ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta dal danneggiato contro il proprietario del veicolo antagonista e la società Assicurazioni Generali Spa, in relazione al sinistro stradale avvenuto a Sanremo il 5 giugno 2012.
Riferisce, in punto di fatto, che mentre percorreva con la propria autovettura la rotonda denominata “Pian di Nave”, avente un unico senso di marcia con direzione antioraria – veniva travolto dall’automobile di proprietà e condotta dal convenuto, la quale immettendosi da un parcheggio sito sul lato mare della rotonda e attraversando la stessa in senso trasversale, procedeva a velocità così sostenuta, tanto da cappottarsi dopo la collisione.
Sebbene la dinamica del sinistro fosse stata confermata, secondo il danneggiato, dai testi terzi trasportati a bordo della vettura dell’attore, nonché dalla stessa convenuta all’esito della prova per interpello, il Giudice di Pace non accoglieva la richiesta di CTU medico-legale sulla persona dell’attore, assegnando la causa a sentenza, con cui respingeva la domanda. Il secondo grado, come detto, conferma la decisione del Giudice di Pace.
La decisione della Cassazione
Il danneggiato censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato incapaci a testimoniare i testi (sul presupposto che, in quanto terzi trasportati, essi fossero portatori di un interesse che potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio), e ciò sebbene nessuna delle convenute avesse eccepito la loro incapacità a testimoniare; violazione dell’art. 2054 c.c.; motivazione apparente.
Sempre secondo il ricorrente, il Tribunale, al fine di valutare la condotta di guida del veicolo antagonista, e il relativo rapporto di causalità con l’evento dannoso, avrebbe omesso di tenere in considerazione due circostanze di fatto:
- 1) che il veicolo antagonista si era immesso all’interno della rotonda dopo essere ripartito da un parcheggio sito sul lato mare della rotonda,
- 2) la vettura stava attraversando la rotonda con direzione da mare verso monte e, quindi, seguendo una «linea retta», senza seguire l’obbligatorio senso di marcia curvilineo ed antiorario imposto dalla rotonda medesima.
Le doglianze sono fondate e vengono accolte.
Il Giudice d’appello, non solo ha rilevato d’ufficio (circostanza non contestata neppure dalla assicurazione Generali), l’incapacità a testimoniare dei testi terzi trasportati, ma ha fatto, poi, discendere da tale incapacità, si ribadisce non tempestivamente eccepita da alcuna delle parti, una sorta di presunzione di inattendibilità di quanto da essi dichiarato.
Orbene, secondo la sentenza impugnata, “parte attrice e odierna appellante avrebbe dovuto fornire una ricostruzione di valore logico decisamente prevalente, il che non è stato perché l’elemento di sostegno alla ricostruzione alternativa (la testimonianza di due persone trasportate, entrambi danneggiati, come dagli stessi affermato nel corso dell’udienza del 7.4.2014, una delle quali fratello convivente del conducente dell’autovettura, della cui attendibilità soggettiva era comunque lecito dubitare) è stato congruamente ritenuto meno solido dell’elemento estraneo che sostiene la ricostruzione degli operanti”, ovvero la “testimonianza di persona certamente presente ai fatti, sentita nell’immediatezza, senza alcun legame con una delle parti, che, peraltro, le confermava in sede di udienza”.
In questo modo, il Giudice d’appello ha erroneamente “sovrapposto” l’incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. (non eccepita da alcuna parte) e l’inattendibilità delle dichiarazioni dei testi, che avrebbe dovuto tenere distinti, finendo, così, per dare prevalenza ad una ricostruzione, non tanto perché “sorretta da elementi logici coerenti”, quanto, piuttosto, perché quella “alternativa” risultava affetta da un vizio inerente alla condizione soggettiva dei due testi.
La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull’attendibilità del teste
Quindi, il Tribunale di Imperia ha disatteso il principio secondo cui la “capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull’attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l’una, ai sensi dell’art. 246 cpc, dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il Giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
Nel caso di specie, la maggiore attendibilità del teste V. (non trasportato) è stata apprezzata, non sul piano di un confronto della plausibilità delle dichiarazioni rese dallo stesso e dagli altri testi, bensì (come finisce con il riconoscere la stessa assicurazione), sull’essere costui “imparziale”, diversamente dai testi “incapaci”, A. e P..
La decisione viene cassata con rinvio.
Avv. Emanuela Foligno
