Tribunale Cassino, 06/02/2024, n.186
Nel caso in cui il sinistro stradale veda coinvolto un solo veicolo il terzo trasportato non può esercitare l’azione diretta nei confronti del vettore.
La vicenda
La vittima riferisce che il sinistro si verificava nel Comune di Cervaro e che il conducente dell’autovettura su cui era trasportato, nell’effettuare la curva e successivamente il tratto di strada in discesa, perdeva il controllo del mezzo andando a collidere con la parte anteriore sul guardrail sito sulla destra. A causa dello scontro il trasportato riportava gravissime lesioni, per cui si rendeva necessario il ricovero d’urgenza presso l’Ospedale S. Scolastica di Cassino.
L’assicuratore della RCA del veicolo riconosceva al danneggiato l’importo di euro 221.340,00, ma tale importo non veniva ritenuto soddisfacente.
Il processo
Il Tribunale respinge la domanda del danneggiato poiché assenti i presupposti applicativi richiesti dall’art. 141 Codice Assicurazioni.
Il terzo trasportato che ha subito un danno può giovarsi di due forme di tutela:
- a) l’azione diretta ex art. 144 codice delle assicurazioni nei confronti dell’assicurazione del responsabile civile;
- b) l’azione diretta ex art. 141 codice assicurazione nei confronti dell’assicurazione del vettore.
La differenza che sussiste tra detti rimedi riguarda l’ampiezza del thema decidendum, in quanto nell’azione diretta nei confronti dell’assicurazione del vettore l’oggetto del giudizio non comprende l’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Invero, con l’azione di cui all’art. 141 cod. ass., la legge attribuisce all’assicuratore una funzione liquidatrice “neutra” che prescinde dall’accertamento del profilo della colpa.
Oltre a ciò, nelle ipotesi in cui sia coinvolto un solo veicolo nel sinistro, le SS.UU. (35351/2022), hanno dato continuità al principio di diritto: “……… la tutela rafforzata riconosciuta dall’art. 141 cod. ass. al trasportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile ……. nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile”.
Il meccanismo dell’art. 141 per l’azione diretta è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, la prima delle quali provvede (salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto all’esistenza e all’entità del danno causalmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile.
L’interazione fra l’assicuratore che anticipa il risarcimento, e quello destinato a sopportarne il peso definitivo a seguito della rivalsa del primo, presuppone una duplicità di enti assicurativi che non può aversi, ovviamente, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo.
Calando tali principi al caso specifico, il danneggiato non doveva proporre l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del veicolo su cui era trasportato; per tale ragione la domanda viene dichiarata inammissibile.
Avv. Emanuela Foligno
