Malattia professionale: nesso eziologico e principio di equivalenza delle condizioni

Corte di Cassazione, III civile, 5 novembre 2024, n. 28458

L’INAIL riconosce la natura professionale della patologia cancerogena della vittima, tuttavia entrambi i Giudici di merito rigettano la domanda risarcitoria dei familiari presentata nei confronti del datore di lavoro.

Il caso

La Corte di Venezia (sent. 23.12.2021), ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta dai congiunti del lavoratore nei confronti del datore di lavoro per i danni conseguenti alla morte per patologia cancerogena contratta a seguito della esposizione all’amianto.

Al lavoratore,  operaio presso lo stabilimento di Porto Marghera dal 1966 al 1980, e come addetto alla manutenzione degli impianti nell’area industriale di Porto Marghera dal 1980 fino al 1998, anno del suo pensionamento, nel 2010 veniva diagnosticato prima un ampio “versamento pleurico” e poi una “patologia tumorale a carico dei polmoni (patologia qualificata inizialmente dai medici, a seguito di esame istologico, come mesotelioma pleurico”) che lo conduceva in breve tempo alla morte, nel novembre 2010.

L’INAIL riconosceva l’origine professionale della patologia qualificandola come patologia asbesto correlata.

Per tale ragione i familiari della vittima convenivano in giudizio, davanti al Giudice del lavoro, i datori di lavoro chiedendo l’accertamento della natura professionale della patologia e l’accertamento della responsabilità delle società nella causazione del danno, provocato dalla prolungata esposizione all’amianto del dipendente, senza alcuna adeguata protezione, per tutta la sua vita lavorativa, con condanna delle società convenute al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis.

Il Giudice del lavoro tratteneva presso di sé le domande di risarcimento  proposte dagli eredi iure hereditatis e trasmetteva al Presidente del tribunale, per l’assegnazione alla sezione ordinaria, le domande proposte dagli eredi iure proprio.  La causa così si biforcava:

-il Giudice del lavoro in primo grado rigettava la domanda degli eredi ;

-il Tribunale di Venezia, quale Giudice civile ordinario, rigettava altresì nel 2019 le domande proposte iure proprio dagli eredi relative al danno da perdita del rapporto parentale, fondandosi sulle risultanze istruttorie (CTU e prove testimoniali) formatesi nel processo del lavoro.

La Corte d’appello di Venezia,  rigetta l’appello dando atto del decesso del lavoratore per un tumore al polmone, dando atto al contempo che lo stesso era stato soggetto per tutta la durata della sua attività lavorativa ad esposizione all’amianto, ma, siccome il CTU aveva escluso la riconducibilità della patologia tumorale che aveva portato alla morte al mesotelioma pleurico (pur dando atto di aver potuto lavorare solo su campioni di materiale biologico danneggiati dal trascorrere del tempo) e poiché non tutte le patologie tumorali polmonari, in soggetto sottoposto all’amianto, necessariamente derivano dall’esposizione all’amianto, negava che fosse stata fornita la prova del nesso causale tra la prestazione lavorativa con continuativa esposizione alle polveri d’amianto e il danno (tumore ai polmoni che in pochi mesi portava alla morte).

In particolare, il Giudice di appello ha evidenziato che il C.T.U. aveva fatto propria la valutazione dell’esperto in malattie polmonari consultato per l’esame istologico dei campioni a suo tempo prelevati al lavoratore, che aveva escluso, con elevato grado di certezza, che si trattasse di mesotelioma pleurico. Richiesto dal Giudice di precisare se la vittima fosse deceduta per altra patologia tumorale di origine professionale, il Consulente aggiungeva, “non essendo qualificabile la patologia tumorale, non si poteva verificare se la causa fosse l’esposizione all’amianto”.

La Corte veneta fa proprie queste conclusioni ed il sottostante processo logico, ovverosia : escluso che si tratti di mesotelioma, la malattia di cui è morto il lavoratore rimane di causa incerta, e quindi non è possibile affermare, neppure in termini probabilistici, che il defunto sia morto per una malattia asbesto correlata. Da questo ragionamento, che è errato, è scaturito il rigetto della domanda.

Il giudizio della Corte di Cassazione

I congiunti della vittima denunciano una falsa applicazione dell’art. 41 c.p., perché la Corte veneta non avrebbe tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, in particolare, essendo emersa la presenza di una causa astrattamente idonea alla contrazione del tumore, e non di altre, quali tabagismo, si doveva affermare la probabilità qualificata della derivazione causale della patologia dalla esposizione prolungata al rischio individuato durante tutta la vita professionale della vittima.

La censura è fondata. Il ragionamento che ha fatto la Corte di appello è partito dall’accertamento delle circostanze di fatto indicate, tutte rilevanti, ma esclude, sulla base del parere dell’ultimo Consulente, che la patologia contratta dalla vittima fosse qualificabile come mesotelioma pleurico, e sulla base di ciò nega che sia stata fornita la prova, seppur sulla base di un ragionamento probabilistico, del nesso di causalità, concludendo nel senso che l’evento lesivo sia dovuto a causa incerta.

Il ragionamento è errato.

L’accertamento della non riconducibilità della patologia per cui è morto il lavoratore alla tipologia del mesotelioma pleurico, la più frequente e caratteristica patologia derivante dall’esposizione all’amianto, qualificata pertanto come malattia professionale, non esclude che la morte per tumore ai polmoni sia stata causata da una malattia contratta in ambito lavorativo. Pertanto, la Corte di Venezia doveva verificare se, in presenza di quelle circostanze di fatto attestanti l’esposizione al rischio in ambito lavorativo, ed in assenza di altri fattori esterni di esposizione accentuata al rischio di patologia tumorale polmonare, si dovesse ritenere più probabile che non che la morte fosse da porre in rapporto causale con l’attività lavorativa svolta e con l’esposizione al contatto e all’ingerimento della polveri di amianto.

Alle medesime conclusioni è giunta, peraltro, la Sezione Lavoro della S.C., che ha esaminato il ricorso degli eredi avente ad oggetto le domande proposte iure hereditatis dagli attuali ricorrenti in relazione alla morte del padre: la Sezione lavoro (ordinanza n. 18050/2024 dell’ 1.7.2024,  ha cassato la sentenza n. 684/2021 della Corte d’appello di Venezia, Sezione lavoro, rinviando per l’accertamento del nesso causale in relazione al motivo accolto, oltre che per le spese del giudizio.

In buona sostanza, i Giudici di appello hanno erroneamente seguito il ragionamento del CTU, secondo cui l’unica diagnosi puntuale sarebbe stata quella fondata sull’esame istologico, nel caso concreto non eseguito.

Ma tale criterio valutativo è errato, perché incentrato sulla certezza causale, laddove il criterio da utilizzare è quello del più probabile che non, sicché il fattore causale è rilevante anche in termini di concausalità, in forza del principio di equivalenza delle cause posto dall’art. 41 c.p.

Ai sensi dell’art. 41 c.p., il rapporto causale tra l’evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, potendo escludersi l’esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l’infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni.

Venendo alla specifica fattispecie di esposizione all’amianto, il nesso causale tra l’esposizione ad amianto e il decesso intervenuto per tumore polmonare può ritenersi provato quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti e secondo il criterio del “più probabile che non”, possa desumersi che la non occasionale esposizione all’agente patogeno – in relazione alle modalità di esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e all’assenza di strumenti di protezione individuale – abbia prodotto un effetto patogenico sull’insorgenza o sulla latenza della malattia (viene richiamata  ord. n. 13512/2022).

Questo significa che per affermare il nesso causale non occorre necessariamente identificare la patologia tumorale in termini di mesotelioma, come invece ha ritenuto la Corte d’appello.

Sussiste pertanto  violazione dell’art. 41 c.p. e la decisione della Corte veneta viene cassata con rinvio per un nuovo apprezzamento dell’esposizione a polveri di amianto e della sua rilevanza causale o concausale nell’eziologia della patologia del de cuius e poi del suo decesso.

In conclusione la Suprema Corte pronuncia il seguente principio di diritto:

“Accertata la presenza di uno di fattori di rischio (nel caso di specie l’esposizione all’amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza di non occasionale esposizione all’agente patogeno, determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all’attività lavorativa e/o all’ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso.”

Avv. Emanuela Foligno

Di Dr. Carmelo Galipò

Specialista in Medico legale e delle Ass.ni. Direttore editoriale de "Responsabile Civile": blog sulla responsabilità civile e penale. Presidente dell'Accademia della Medicina Legale.

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