Danno biologico statico e dinamico, cosa vuol dire?

Definire il danno biologico, che è la conseguenza della  ” invalidità permanente”,  in due distinte componenti (statica e dinamico relazionale) è una erronea  astrazione medico giuridica che si basa sul postulato che definisce  lo  stesso concetto di “danno biologico “  il quale – in sé-  determina  un anomalo automatismo applicativo ( rapporto causa /effetto ) e , quindi ,   è foriero  di  evidenti disallineamenti liquidativi , ove si consideri che il parametro IP,  in un sistema tabellare , prevede, quale  unica variabile,  l’età del danneggiato

Se si considera che il parametro di riferimento è rappresentato dalla  Invalidità permanente  e che tale parametro afferisce esclusivamente a variabili convenzionali di “ disfunzionalità psico fisica che non hanno un rapporto causale diretto sul fare personale e dinamico relazionale dell’ uomo . a maggior ragione non si comprende quale possa essere la distinzione tra danno statico e danno dinamico- relazionale a seguito del  riscontro di  una determinata condizione menomativa biologica idonea a causare una complessiva “ricaduta esistenziale”  che può ripercuotersi  contestualmente  sul “fare personale ” , sul “ fare relazionale”  e  sul “ sentire “  del danneggiato … senza entrare nel merito valutativo e probatorio di  eventuali aspetti di danno non patrimoniale connessi a “peculiarità dinamico relazionale”  e/o “interferenze in ambito lavorativo“

Il problema, semmai, sta nel discernere quale sia l’effettivo rapporto causale tra invalidità permanente e conseguenza “esistenziale“.

E questo dovrebbe essere ora il compito della Medicina Legale : cioè chiarire finalmente l’equivoco di fondo.

Non potendosi modulare  la ricaduta esistenziale incrementando il grado di IP ( la cui variabilità  si basa su esclusivi riscontri  clinico strumentali integrati rispetto a parametri  convenzionali espressi nei comuni Baremes medico legali ) appare  necessario prevedere preliminarmente  una “variabile qualitativa “ ,connessa agli aspetti intrinseci della “menomazione”, che possa modulare e riequilibrare l’effettiva ricaduta esistenziale di quella determinata menomazione accertata in sede medico legale

E’ in questi termini che si inseriscono gli attuali  Parametri della “ sofferenza menomazione correlata  di competenza del medico legale che non interferiscono con altre ipotesi di “ danno “ soggettivo , afferenti a specifiche  componenti “ emozionali “ , ontologicamente estranee al danno biologco le quali- come tali – risulterebbero   concettualmente estranee dalla previsione della TUN

Sistema che consentirebbe  ora  di distribuire la liquidazione delle previste componenti  soggettive ( pur definite come danno morale ) non in via automatica rispetto al variare delle IP ma seconda un certa “logica“ equitativa  maggiormente idonea, peraltro, a favorire la composizione  delle vertenze risarcitorie  in sede extra giudiziaria

Si impone dunque un sostanziale rinnovamento dottrinario della Medicina Legale  Assicurativa che preveda un ” doppio binario ” nella stima tecnica del danno alla persona onde eliminare le anomalie insite nello stesso concetto di danno alla persona, ove applicato in un’ ottica liquidativa per il danno non patrimoniale

Non si tratta -come taluno potrebbe erroneamente ipotizzare – di una ” rivoluzione copernicana ” ma solo di una evoluzione concettuale e tecnica della materia dopo il Gerin ...necessaria a chiarire il rapporto ” causa -effetto” del concetto di danno biologico e quindi a garantire una maggiore perequazione liquidativa del danno non patrimoniale

Dr. Enrico Pedoja

(innovazionemedicolegale.it)

Per approfondimenti:

  • Paper position Simla 2023
  • Principi e guida alla valutazione della “sofferenza correlata “( Minerva Medica 2024) Casistica Applicativa SMLT 2010-2020

Di Dr. Enrico Pedoja

SPECIALISTA MEDICO LEGALE UNIVERSITA' DI PADOVA 1986 HA SVOLTO ATTTIVITA LIBERO PROFESSIONALE PER NUMEROSE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE FINO AL 2011 - PRESIDENTE DI COMMISSIONE INVALIDI CIVILI FINO AL 2013 ATTUALMENTE ESERCITA ESCLUSIVA ATTIVITA' LIBEROPROFESSIONALE IN AMBITO CIVILISTICO E PREVIDENZIALE Promotore e Cofondatore della Società Medico legale del Triveneto nel 2009, che ha coordinato e poi presieduto fino al 2024 Membro Consiglio direttivo SIMLA dal 2017 al 2024 Segretario Nazionale SISMLA dal 2017 al 2023  ( Tariffario Nazione Sismla ) Responsabile tecnico medico legale del COMITATO  LINEE GUIDA IN ATP CONCILIATIVA EX 696 BIS IN MATERIA SANITARIA DEL TRIBUNALE  DI TREVISO  Ha elaborato nel 2013 il principio tecnico della " sofferenza lesione/menomazione  correlata " Autore di pubblicazioni medicolegali in tema di valutazione danno a persona ( vedi :"principi e guida alla valutazione medicolegale della sofferenza correlata" Minerva medica 2024) Autore di numerosi articoli in materia di danno alla persona in ambito contrattuale e extracontrattuale ( RIDARE- Altalex- Giustizia Insieme -Persona e danno -Diritto.it) Relatore a numerosi Convegni medico giuridici SITO WEB          Innovazionemedicolegale.it

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