Definire il danno biologico, che è la conseguenza della ” invalidità permanente”, in due distinte componenti (statica e dinamico relazionale) è una erronea astrazione medico giuridica che si basa sul postulato che definisce lo stesso concetto di “danno biologico “ il quale – in sé- determina un anomalo automatismo applicativo ( rapporto causa /effetto ) e , quindi , è foriero di evidenti disallineamenti liquidativi , ove si consideri che il parametro IP, in un sistema tabellare , prevede, quale unica variabile, l’età del danneggiato
Se si considera che il parametro di riferimento è rappresentato dalla Invalidità permanente e che tale parametro afferisce esclusivamente a variabili convenzionali di “ disfunzionalità psico fisica che non hanno un rapporto causale diretto sul fare personale e dinamico relazionale dell’ uomo . a maggior ragione non si comprende quale possa essere la distinzione tra danno statico e danno dinamico- relazionale a seguito del riscontro di una determinata condizione menomativa biologica idonea a causare una complessiva “ricaduta esistenziale” che può ripercuotersi contestualmente sul “fare personale ” , sul “ fare relazionale” e sul “ sentire “ del danneggiato … senza entrare nel merito valutativo e probatorio di eventuali aspetti di danno non patrimoniale connessi a “peculiarità dinamico relazionale” e/o “interferenze in ambito lavorativo“
Il problema, semmai, sta nel discernere quale sia l’effettivo rapporto causale tra invalidità permanente e conseguenza “esistenziale“.
E questo dovrebbe essere ora il compito della Medicina Legale : cioè chiarire finalmente l’equivoco di fondo.
Non potendosi modulare la ricaduta esistenziale incrementando il grado di IP ( la cui variabilità si basa su esclusivi riscontri clinico strumentali integrati rispetto a parametri convenzionali espressi nei comuni Baremes medico legali ) appare necessario prevedere preliminarmente una “variabile qualitativa “ ,connessa agli aspetti intrinseci della “menomazione”, che possa modulare e riequilibrare l’effettiva ricaduta esistenziale di quella determinata menomazione accertata in sede medico legale
E’ in questi termini che si inseriscono gli attuali Parametri della “ sofferenza menomazione correlata di competenza del medico legale che non interferiscono con altre ipotesi di “ danno “ soggettivo , afferenti a specifiche componenti “ emozionali “ , ontologicamente estranee al danno biologco le quali- come tali – risulterebbero concettualmente estranee dalla previsione della TUN
Sistema che consentirebbe ora di distribuire la liquidazione delle previste componenti soggettive ( pur definite come danno morale ) non in via automatica rispetto al variare delle IP ma seconda un certa “logica“ equitativa maggiormente idonea, peraltro, a favorire la composizione delle vertenze risarcitorie in sede extra giudiziaria
Si impone dunque un sostanziale rinnovamento dottrinario della Medicina Legale Assicurativa che preveda un ” doppio binario ” nella stima tecnica del danno alla persona onde eliminare le anomalie insite nello stesso concetto di danno alla persona, ove applicato in un’ ottica liquidativa per il danno non patrimoniale
Non si tratta -come taluno potrebbe erroneamente ipotizzare – di una ” rivoluzione copernicana ” ma solo di una evoluzione concettuale e tecnica della materia dopo il Gerin ...necessaria a chiarire il rapporto ” causa -effetto” del concetto di danno biologico e quindi a garantire una maggiore perequazione liquidativa del danno non patrimoniale
Dr. Enrico Pedoja
(innovazionemedicolegale.it)
Per approfondimenti:
- Paper position Simla 2023
- Principi e guida alla valutazione della “sofferenza correlata “( Minerva Medica 2024) Casistica Applicativa SMLT 2010-2020