Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 9 ottobre 2025, n. 27067
La domanda risarcitoria per una caduta su strada pubblica è stata rigettata per mancanza di prova del nesso causale tra la disconnessione del manto stradale e l’evento dannoso. La decisione conferma l’orientamento secondo cui, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., l’onere probatorio resta a carico del danneggiato, che deve dimostrare il concreto collegamento tra la cosa in custodia e il danno subito.
I fatti
Il giorno 6/06/2015, la vittima cadeva, asseritamente a causa della disconnessione della strada urbana in Comune di Calvi dell’Umbria riportando lesioni al polso destro e al piede sinistro. Il Tribunale di Terni rigetta la domanda con compensazione delle spese di lite.
La Corte di appello di Perugia (sent. n. 504 del 30/09/2022), rigetta l’impugnazione e la vicenda approda in Cassazione.
La vittima si lamenta della mancata ammissione delle prove testimoniali e sull’avere i Giudici di merito operato una inversione dell’onere della prova con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 2051 c.c.; della omessa concreta valutazione delle certificazioni sanitarie
Le prospettazioni della vittima non vengono accolte. Pur facendo i Giudici di appello riferimento ai concetti di insidia e trabocchetto, che sono oramai come noto desueti, la motivazione è leggibile anche nel senso della mancata prova, da parte della donna del nesso di causa. I Giudici di merito hanno fondato il proprio giudizio negativo sulla mancata prova del nesso causale tra la disconnessione della strada e la caduta avvenuta.
La mancanza di nesso causale
È mancata la prova che la caduta della vittima fosse avvenuta a causa della buca e comunque della disconnessione della strada. Sul punto la sentenza è conforme alla più recente giurisprudenza secondo la quale in tema di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto, bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il Giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l’esclusione della Responsabilità del custode ove costituisca l’unica ed esclusiva causa dell’evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la res.
Anche nella parte finale della decisione, la Corte d’appello pone in dubbio, sulla base del referto medico, che la donna fosse effettivamente caduta sulla pubblica via, in quanto dal referto del pronto soccorso dell’ospedale di Terni il luogo in cui era stato riportato il trauma risultava indicato come “casa”.
Ad ogni modo dalla tesi difensiva della vittima non si comprende quale fosse l’articolato istruttorio non ammesso dal Tribunale e con quali testi, posto che essi non risultano ritualmente indicati nell’atto e tantomeno è dato comprendere chi fosse presente al momento della allegata caduta sulla pubblica via, né sono trascritti i nomi dei testimoni originariamente indicati.
In conclusione, tali carenze rendono il ricorso infondato.
Avv. Emanuela Foligno