Un incidente con un cinghiale non comporta automaticamente la responsabilità della Regione. La Corte di Cassazione ha ribadito che, per ottenere un risarcimento, è necessario dimostrare il nesso causale tra l’animale selvatico e il danno subito, oltre a provare l’impossibilità di evitare l’impatto nonostante una guida prudente (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 1 agosto 2025, n. 22190).
I fatti
Il Tribunale di Macerata (sent. del 25.8.2021), in accoglimento dell’appello proposto dalla Regione Marche, ha rigettato la domanda proposta dall’automobilista per la condanna della Regione Marche al risarcimento dei danni subiti dall’attore in conseguenza dell’incidente con un cinghiale. In particolare, il danneggiato, a bordo della propria autovettura, entrava in collisione contro l’animale che transitava sulla carreggiata.
Il Giudice di secondo grado ha rilevato che l’automobilista non avesse fornito alcuna prova certa, non solo in ordine al ricorso di alcuna colpa imputabile a carico della Regione convenuta, ma anche in ordine alla sussistenza di alcun nesso di causalità tra i danni subiti e il ruolo dell’animale.
In Cassazione, il danneggiato sostiene che il Giudice d’appello avrebbe erroneamente escluso l’avvenuta dimostrazione del concreto comportamento colposo ascrivibile alla Regione, nella specie consistito nella colpevole omissione concernente l’adozione degli obblighi di controllo della fauna selvatica imposti dalla normativa di settore.
Ed ancora, sempre secondo il danneggiato, il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di qualificare la fattispecie concreta in modo diverso da quello originariamente prospettato dalla parte (nella specie, orientato secondo il paradigma di cui all’art. 2043 c.c.), con la conseguente erronea affermazione dell’inapplicabilità del titolo della responsabilità regionale ai sensi dell’art. 2052 c.c..
Le argomentazioni sono inammissibili.
Il giudizio della Cassazione
L’affermazione della mancata dimostrazione del nesso di causalità tra i danni sofferti dall’automobilista e il comportamento dell’animale, esclude la rilevanza di ogni considerazione in ordine al comportamento colpevole della Regione, ed esclude anche la rilevanza di ogni considerazione in ordine alla riconducibilità della fattispecie concreta al paradigma di cui all’art. 2043 c.c., piuttosto che a quello dell’art. 2052 c.c., costituendo, la prova del nesso di causalità tra l’incidente con un cinghiale e il danno, una premessa comunque indispensabile ai fini del risarcimento del danno in relazione a entrambe le prospettive normative evocate.
Il danneggiato “trascura” che, secondo la Corte d’appello “In entrambe le ricostruite soluzioni in diritto (pur dandosi atto che la domanda è fondata sulla sola responsabilità extracontrattuale dell’Ente, onde l’accoglimento sulla scorta della responsabilità del custode andrebbe incontro al vizio di ultrapetizione) non risulta fornita la prova del diritto risarcitorio, ma solo quella sull’ammontare del danno.”
Manca il nesso di causalità tra l’incidente con un cinghiale e i danni denunciati
Ebbene, anche seguendo il più recente indirizzo cui è pervenuta la giurisprudenza sulla responsabilità per custodia, non risulta la prova che la condotta di guida del conducente dell’autovettura fosse connotata da speciale prudenza, in considerazione della circostanza dell’orario notturno, che l’area non presentava illuminazione, che su quella strada erano intervenuti diversi incidenti coinvolgenti fauna selvatica e che la condotta dell’animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l’impatto: in altre parole, non risulta che la condotta dell’animale sia stata la causa del sinistro, e cioè che abbia improvvisamente ed inaspettatamente invaso la carreggiata stradale e che il conducente non abbia potuto fare nulla per evitare l’impatto.
Il Giudice di appello ha osservato che gli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio, e i fatti di causa valutati nel loro complesso, non sono idonei a fornire una prova adeguata della sussistenza del nesso di causalità tra l’incidente con un cinghiale e i danni denunciati.
Sul titolo di responsabilità da ascriversi al custode della strada, la S.C. osserva che l’automobilista ha prospettato in termini meramente assiomatici, l’avvenuta dimostrazione del nesso causale tra la condotta dell’animale e il danno.
Sulla base di tali premesse viene dichiarata l’inammissibilità integrale del ricorso.
Avv. Emanuela Foligno