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All’interno del Forum tutti gli iscritti possono condividere e allegare un caso clinico sia per richiedere un parere a tutta la Community sulla sua procedibilità per la richiesta di risarcimento, sia per risolvere eventuali dubbi procedurali o sostanziali, come, ad esempio, per evidenziare errori del Consulente Tecnico in corso di 696bis e quindi valutare la convenienza di proseguire in giudizio.
Il caso di studio inserito andrà spogliato dei dati sensibili riferiti al paziente almenochè chi inserisce il caso abbia una liberatoria che allegherà al caso stesso.
Insomma il Forum è una grande opportunità per tutti gli iscritti (professionisti e non).
Seguo un paziente detenuto in ambiente carcerario a Opera e, nonostante le criticità cliniche, non riesce ad avere il riconoscimento della detenzione domiciliare.
Le motivazioni del giudice per un paziente defedato e in serie difficoltà mi appaiono contrarie al senso di umanità e non considerano, in condivisibile misura, l'assolta impreparazione dei sanitari del servizio penitenziario non solo nella gestione del paziente acuto ma nella prevenzione delle infezioni cui è esposto per carenza di igiene complessiva in cella che poi sono quelle che determinano i frequenti accessi in PS del paziente detenuto.
Dono alla comunità Siaf l'elaborato perchè possa suggerirmi un diverso approccio.
Anche io sono stato interessato a un caso simile presso la Casa Circondariale dí L’Aquila (detenuto sottoposto a chirurgia bariatrica) ed ho ottenuto la domiciliazione
Il Quadro clinico attuale, estratto dalla relazione, dovrebbe essere
- Paziente profondamente astenico.
- Stato ipotono trofico generalizzato dei muscoli degli arti inferiori.
- Impossibilità di mantenere la stazione eretta e di deambulare.
- Significativa riduzione del murmure vescicolare (MV)
- Polineuropatia mista (assonale/demielinizzante): Danno ai nervi di tutti e quattro gli arti, con un peggioramento a livello degli arti inferiori, che contribuisce in modo determinante alla debolezza e all'incapacità di deambulare.
- Sindrome del Tunnel Carpale: Severa a sinistra e moderata a destra.
Compromissione ventilatoria di tipo restrittivo con ipossiemia notturna: Quadro documentato in passato e verosimilmente persistente
Sulla base della documentazione fornita, il Sig. Omissis è stato sottoposto a un complesso percorso di chirurgia bariatrica che include i seguenti interventi:
- 2006: Inserimento di bendaggio gastrico.
- 20 ottobre 2014: Rimozione del bendaggio gastrico e contestuale intervento malassorbitivo di diversione biliopancreatica secondo Scopinaro.
- 2015: Un ulteriore intervento di diversione bilio-pancreatica.
- 2020: A seguito di una subocclusione, ha subito un intervento di resezione del complesso anastomotico gastro-digiunale e sua riconfezione, associato a una plastica per laparocele multipli
Anemia grave e cronica (valori di emoglobina tra 7.5 e 8.6 g/dL), che ha richiesto in passato emotrasfusioni
porterei attenzione al fatto che nella Casa circondariale di Opera è attivo il Servizio Sai Servizio Medico Multiprofessionale Integrato con sezione specializzata (SMMPI) Questo servizio aggiunge alle caratteristiche del servizio medico multiprofessionale integrato la presenza di una sezione detentiva sanitaria specializzata dedicata a fornire assistenza sanitaria a detenuti affetti da specifici stati patologici, anche di particolare complessità clinica o post acuzie, che richiedono approcci multidisciplinari.
Le strutture con sezioni sanitarie specializzate sono:
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- la Casa di Reclusione di Milano-Opera per la presenza di:
• quattro camere di pernottamento presso il SAI dotate di impianto a pressione alternata che all’occorrenza possono ospitare detenuti con malattie infettive, per l’isolamento respiratorio nei casi di tubercolosi aperta e altre malattie diffusibili per via respiratoria.
• un servizio di emodialisi destinato in modo prevalente, ma non esclusivo, a detenuti in regime di 41bis o alta sicurezza presenti presso gli istituti.
• la sezione Vela classificata come Sezione a trattamento intensificato riservata ai soggetti affetti da dipendenze patologiche (n.25 posti).
In basso il link del documento completo che puoi copia e leggere
Così come hai descritto il quadro clinico ( dovrebbe avere anche il piantone di assistenza e può fare riabilitazione motoria di mantenimento/ estensiva nella casa penitenziaria) non mi sembra incompatibile con la detenzione.
L’accertamento della incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario
Con sentenza n. 5522 del 19 ottobre 2023-8 febbraio 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha osservato che la concessione della detenzione domiciliare, il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell'art. 147 c.p. e il differimento obbligatorio ai sensi dell'art. 146 dello stesso codice sono istituti che si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzione di condizioni personali (art. 3 Cost.), su quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.) e, infine, su quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.).
Quindi, a fronte di una richiesta di differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute o di detenzione domiciliare per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato, oggetto di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all'interno dell'istituto penitenziario o, comunque, in centri clinici penitenziari e se esse siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena, con un trattamento rispettoso del senso di umanità, tenuto conto anche della durata del trattamento e dell'età del detenuto, a loro volta soggette ad un'analisi comparativa con la pericolosità sociale del condannato, e della possibilità che un eventuale (anche residuo) rischio di recidiva sia adeguatamente fronteggiabile con la detenzione domiciliare cosiddetta umanitaria, considerate le limitazioni e le restrizioni ad essa apponibili.
Il giudice deve, quindi, operare un bilanciamento di interessi tra le esigenze di certezza e indefettibilità della pena, nonché di prevenzione e di difesa sociale, da una parte, e la salvaguardia del diritto alla salute e ad un'esecuzione penale rispettosa dei criteri di umanità, dall'altra, al fine di individuare la situazione cui dare la prevalenza; di tale valutazione deve dare conto con motivazione compiuta, ancorché sintetica, che consenta la verifica del processo logico-decisionale ancorato ai concreti elementi di fatto emersi dagli atti del procedimento.
La Suprema Corte ha, inoltre, sottolineato che: ai fini dell'accoglimento di un'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2, c.p., non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario (Cass. pen., sez. I, 17 maggio 2019, n. 27352).
Il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza, nominando un perito (Cass. pen., sez. I, 16 maggio 2019, n. 39798); la valutazione sull'incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso comporta un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all'interno del circuito penitenziario, ma anche di concreta adeguatezza del trattamento terapeutico, che, nella situazione specifica, è possibile assicurare al suddetto (Cass. pen., sez. I, 5 luglio 2011, n. 30945; in senso conforme Cass. pen., sez. I, 17 ottobre 2018, n. 53166).
Il tribunale di sorveglianza, ove ritenga che il rinvio dell'esecuzione della pena invocato per motivi di salute non possa essere concesso, sul presupposto che è possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambiente carcerario fornito di centro clinico specializzato, deve indicare, nel provvedimento di rigetto, con precisione e non genericamente, la struttura penitenziaria in cui la pena deve essere espiata (Cass. pen., sez. I, 18 settembre 2015, n. 41192).
Giuseppe Molfese
- art. 146 c.p.
- art. 147 c.p.
Il Rinvio dell'Esecuzione della Pena (Art. 146 e 147 c.p.):
- L'esecuzione di una pena può essere rinviata obbligatoriamente (Art. 146 c.p.) o facoltativamente (Art. 147 c.p.).
- Il rinvio facoltativo è previsto per chi si trova in condizioni di
grave infermità fisica.
- La "grave infermità" non si limita a malattie in fase terminale, ma include patologie che causano una sofferenza e un'afflizione di tale intensità da andare oltre la normale afflittività della pena, violando il senso di umanità.
- Per concedere il rinvio, il giudice deve valutare se le condizioni di salute siano così gravi da rendere la detenzione un trattamento inumano e se le cure necessarie non possano essere adeguatamente fornite in ambiente carcerario o in centri clinici penitenziari.
Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 23/01/2025) 12/03/2025, n. 9989
Svolgimento del processo
- Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 6 novembre 2024, ha rigettato l' istanza di differimento pena proposta da A.
- Il Tribunale, riconosciuto che un procedente provvedimento di rigetto è stato annullato da questa Corte e preso atto delle motivazioni della sentenza depositata, ha comunque respinto la richiesta relativa a un soggetto ultraottantenne con difficoltà di deambulazione affetto da diverse
Sul punto il giudice, infatti, anche se il giudizio di rinvio non è stato ancora fissato, ha ritenuto di ribadire che le condizioni di salute del detenuto non sono gravi e che lo stesso, non sussistendo un imminente pericolo di vita, può essere assistito in regime di detenzione, anche se necessita di periodiche e programmate visite presso i presidi sanitari territoriali.
A ben vedere, d'altro canto, secondo il Tribunale le condizioni di detenzione non sarebbero disumane, pure se è stato ritenuto necessario ribadire che il detenuto deve essere trasferito in un centro penitenziario dotato di reparto per la disabilità fisica e motoria.
Sotto altro profilo, poi, il condannato, nonostante le ridotte capacità motorie sarebbe comunque socialmente pericoloso quanto alla possibilità di reiterare le condotte già poste in essere.
- Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il detenuto che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 147 pen. e 47-ter, commi 1 e I-ter ord. pen. evidenziando che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato le effettive condizioni di salute del detenuto, soggetto che viene costantemente assistito da un piantone che lo aiuta anche nelle più elementari necessità quotidiane per l' igiene personale e che, pertanto, le condizioni d detenzione sono allo stato disumane e degradanti. A ben vedere, d'altro canto, lo stesso Tribunale, ribadendo l' invito al DAP a trasferire il ricorrente presso una struttura penitenziaria dotata di specifico centro, avrebbe di fatto riconosciuto che la detenzione è inidonea a gestire la concreta situazione del ricorrente in carcere. Sotto altro profilo, poi, l'affermazione per cui il detenuto sarebbe socialmente pericoloso in quanto conserverebbe una qualche abilità motoria sarebbe del tutto illogica perché non terrebbe conto del fatto che il ricorrente, dopo l' ictus del 2018, può muovere solo parzialmente alcuni arti.
- In data 20 dicembre 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Proc. Gen. Francesca Costantini chiede che il ricorso sia rigettato.
- In data 7 gennaio 2025 sono pervenute le conclusioni con le quali l'avv. Ruggero Thermes, allegata ulteriore e recente documentazione medica, insiste per l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
- Il ricorso è
- In un unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 147 pen. e 47-ter, commi 1 e I-ter ord. pen.
La doglianza è fondata.
- Ai sensi dell' 146, comma 1, n. 3, cod. pen., l'esecuzione della pena detentiva deve essere obbligatoriamente differita in due casi: "se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale"; se deve aver luogo nei confronti di persona affetta "da malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione".
In entrambi i casi, l'ulteriore condizione prescritta dalla norma è che la "persona si trovi in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative".
Invece, il differimento facoltativo, ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen., può essere concesso al condannato che risulti affetto da "una grave infermità fisica" che renda le condizioni di salute del soggetto incompatibili con il carcere.
Ricorrendo tale presupposto, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. penit., può essere disposta la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, ove il giudice ritenga che l'esigenza di contenere la residua pericolosità del detenuto con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute (Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, Cecchi Gori, Rv. 281225).
La valutazione sulla "grave infermità" consiste in un giudizio bifasico, dovendo essere effettuato prima in astratto, tenendo conto dell' inquadramento nosografico della patologia del detenuto e della astratta possibilità di cura, e poi in concreto, tenendo conto delle modalità di somministrazione delle terapie di cui il soggetto necessita, valutate in relazione all' istituto penitenziario in cui è ristretto e alle eventuali ulteriori strutture dove poterlo trasferire, nonché alla concreta incidenza della specifica situazione ambientale con il peculiare quadro clinico del detenuto (Sez. 1, n. 36875 del 15/07/2021, Guida, n. m.; Sez. 1, n. 50998 del 17/10/2018, Martinelli, n. m.).
Il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 ord. pen. (Sez. 1, n. 37216 del 5/03/2014, Carfora, Rv. 260780; Sez. 1, n. 8936 del 22/11/2000, Piromalli, Rv. 218229 - 01).
Si è precisato che in questo complesso giudizio deve essere effettuato anche un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le sue condizioni complessive di salute (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699).
Peraltro, il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l' incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l’istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve disporre gli accertamenti medici necessari, nominando un perito (Sez. 1, n. 54448 del 29/11/2016, Morelli, Rv. 269200 - 01).
- Il Tribunale non si è conformato ai principi in precedenza
A fronte di quanto riconosciuto nello stesso provvedimento impugnato, nel quale si dà espressamente atto della situazione personale del ricorrente -soggetto ottantunenne, invalido al 100%, affetto da ipertensione arteriosa, sindrome depressiva e con un pregresso ictus per cui ha una mobilità estremamente ridotta, tanto da avere necessità di un piantone - il giudice della sorveglianza, infatti, si è limitato ad affermare in termini generici e contraddittori che "le condizioni cliniche sono stabili e in buon compenso".
Ciò, considerato che la conclusione circa la pericolosità sociale del condannato risulta apodittica e incoerente, rende la motivazione del tutto carente quanto alla valutazione in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti e delle condizioni previsti dalle norme.
Anche con riferimento al paventato pericolo di reiterazione, infatti, il giudice, che pure ha riconosciuto che il ricorrente ha avuto un ictus e che ha una mobilità estremamente ridotta (spostamenti quasi esclusivamente in carrozzina, deambulazione per brevi tratti se accompagnato, forza residua di 3/5 nell'arto superiore sinistro e di 4/5 sull'arto inferiore sinistro), non ha evidenziato le ragioni sulle quali ha formulato il proprio giudizio nel senso che le condotte delittuose poste in essere prima dell'insorgere dell'emiparesi sono compatibili con le attuali condizioni di salute.
- Per le ragioni esposte il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio affinché il Tribunale di Roma, libero nell'esito, proceda a un nuovo giudizio sul
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.
Conclusione
Così deciso il 23 gennaio 2025.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2025.
Non credo che il quadro clinico che hai descritto sia incompatibile con la detenzione e, in specie, con la detenzione a Opera. Comunque buon lavoro
Caro Nicandro grazie del Tuo contributo. Invio in allegato le controdeuzioni al diniego ricevuto.
