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Diagnosi tardiva della frattura, sì al risarcimento ma senza personalizzazione del danno

Corte d’Appello Salerno – sentenza 15 aprile 2025, n. 313

La vicenda ruota attorno a una diagnosi tardiva della frattura dello scafoide del polso sinistro, non individuata nei controlli successivi a un incidente stradale. La Corte d’Appello di Salerno ha accertato la responsabilità della struttura sanitaria per l’omessa tempestiva diagnosi e per la mancata immobilizzazione, ritenendo sussistente il nesso causale con l’aggravamento della lesione. Tuttavia, pur riconoscendo il danno non patrimoniale, ha escluso ogni personalizzazione del risarcimento.

Il caso

In data 9.11.2010 la vittima rimaneva coinvolta in un incidente stradale e veniva trasportata in ospedale. Alla dimissione viene formulata la diagnosi di contusioni multiple, prognosi di sette giorni ed esami Rx, compreso “polso-mano”.

Una settimana dopo (il 15.11.2010) il paziente si rivolgeva all’Ospedale “S. Maria della Speranza” di Battipaglia per la persistenza di dolori diffusi e deficit algico del polso sinistro, e veniva diagnosticato “trauma al rachide cervicale con sindrome vertiginosa, al rachide lombare, alla spalla ed al polso sn e trauma cranico, minima coccigodinia, dolore al tratto cervicale e contusione del rachide con mialgia alla palpazione dei paravertebrali e dei trapezi. Dolore riferito anche alla spalla ed al polso a sn con impegno funzionale. Riferite vertigini. Si consiglia uso del collare ortopedico ereggi braccio. Controllo il 29.11.2010”.

Solo in data 14.12.2010 (dopo oltre un mese dal sinistro), l’ortopedico dell’ospedale di Battipaglia prescriveva una RM che, eseguita in data 22.12.2010, per la prima volta evidenziò una “lesione al polso sinistro (frattura dello scafoide carpale e apofisi stiloide del radio di sn).

Il paziente, nega il consenso ad un intervento chirurgico sullo scafoide sinistro, e pratica terapie per varie settimane (FKT e ) e, dopo alcuni controlli (anche TAC ed RM), risultava evidente un ritardo e un non perfetto consolidamento della frattura dello scafoide sinistro.

Persistendo la sintomatologia dolorosa si recava presso un centro ortopedico del Policlinico di Ancona ove, per una diagnosi ormai di iniziale pseudo-artrosi, si proseguiva solo con un approccio incruento con l’uso di tutori e di mobilizzazione cauta progressiva dell’articolazione del polso sx.

Tanto premesso, ritenendo che l’evento di danno patito sia stato causato dalla ritardata diagnosi di frattura dello scafoide del polso sinistro dell’ospedale di Battipaglia e dalla conseguente omissione della prestazione sanitaria, si rivolgeva al Tribunale per vedere accertata la responsabilità della struttura menzionata.

La vicenda giudiziaria

Il Tribunale esclude la responsabilità per l’evento di danno, esponendo che, per poter stabilire l’esistenza di un nesso di causa tra il preteso inadempimento dei sanitari del di Battipaglia per l’omissione della diagnosi e del trattamento di immobilizzazione ed il danno lamentato, “sarebbe stato necessario appurare che, effettivamente, la radiografia del 09.11.2010, già eseguita presso l’Azienda ospedaliera Ruggi – ove l’attore fu ricoverato dopo il sinistro -consentisse di riscontrare la sussistenza della frattura dello scafoide”. Inoltre che “i Consulenti, invece, hanno evidenziato che tale immagine radiografica non è in atti e non è stata neppure reperita presso il nosocomio, risultando la documentazione ormai al macero, in considerazione del tempo trascorso”; che “d’altro canto, il referto di tale immagine negava la presenza di fratture e la RMN disposta in data 14.12.2010 non forniva una risposta certa, evidenziando solo “scarsa definizione della corticale dello scafoide carpale”, difatti fu necessario ricorrere ad un esame TAC con ricostruzione tridimensionale per quella che era ancora solo una “sospetta” frattura dello scafoide”; che, alla data della prima visita presso il presidio di Battipaglia il 15.11.2010, non vi erano ragioni per prescrivere una nuova radiografia, stante la disponibilità di quella, recentissima, del 09.11.2010”; che “non può, dunque, ritenersi affatto, in mancanza dell’immagine radiografica del 09.11.2010, propendersi per la esistenza del nesso di causa tra la condotta del sanitario ed il danno, non risultando soddisfatta la prova del primo ciclo causale richiesto al paziente che si assuma danneggiato da inadempimento del medico”.

Il Tribunale sottolinea anche che “il referto di quella indagine diagnostica deponeva per l’assenza di frattura, non giustificandosi l’esigenza immediata di nuovi approfondimenti diagnostici, che venivano disposti solo al persistere della sintomatologia”.

La diagnosi tardiva della frattura

Riassunta la vicenda clinica, il danneggiato in secondo grado lamenta “erronea valutazione ed interpretazione di quanto dedotto dal CTU”. Secondo il danneggiato, il CTU avrebbe affermato l’esistenza di un ritardo nella diagnosi e un inadeguato trattamento di immobilizzazione a causa dell’evidente errore dovuto a imperizia e negligenza dell’ospedale di Battipaglia nell’individuare la frattura dello scafoide sinistro; ed avendo egli provato l’esistenza del contratto di spedalità e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia, nonché allegato l’inadempimento della struttura come idoneo a provocare il danno lamentato, gravava sulla struttura sanitaria l’onere di dimostrare che tale inadempimento non vi era stato ovvero che, pur esistendo, esso non era stato eziologicamente rilevante.

Sottolinea, ancora, che i CTU hanno ravvisato “una chiara responsabilità di lieve-modesto grado nell’approccio diagnostico e per oltre un mese avvenuto all’ospedale di Battipaglia ove non fu posto alcun sospetto di lesione fratturativa del polso”, concludendo che, “sul piano del nesso di causalità, la pseudo-artrosi è comunque collegata, pur con delle attenuanti come su detto, al ritardo diagnostico della frattura dello scafoide, ad una mancata repentina immobilizzazione e quindi alla responsabilità dei sanitari del solo ospedale di Battipaglia (ambulatorio di ortopedia)”; che è stata fornita adeguata prova anche del “danno patrimoniale perla perdita di chance da intendere “quale perdita di occasioni favorevoli al suo collocamento lavorativo”; che, più specificamente, l’appellante non ha più potuto esercitare l’attività agonistica di ballerino professionista nonché l’attività lavorativa di agente.

Il Giudice di primo grado ha spiegato le ragioni che lo hanno indotto a discostarsi dalle conclusioni dei CTU e a condividere i rilievi del CTP dell’Asl (che accertava un danno biologico permanente nella misura del 2%), essendo il postumo della pseudoartrosi da ricollegarsi esclusivamente al rifiuto di sottoporsi ad intervento chirurgico.

La Corte di appello, già dalla vicenda clinica, evince, invece, la sussistenza del primo elemento costitutivo della responsabilità contrattuale della struttura poiché l’omessa diagnosi della frattura nei controlli effettuati dal medico di Battipaglia e la conseguente omissione del necessario intervento di immobilizzazione, configurano un inadempimento dell’obbligo di effettuare la corretta diagnosi e la necessaria terapia.

Per quanto riguarda gli altri elementi costitutivi della responsabilità (evento di danno e relazione di causalità con l’inadempimento), i Giudici di secondo grado evidenziano che la RM eseguita il 22 dicembre evidenziava un ritardo nella calcificazione post-fratturativa che, secondo i CTU, è imputabile al ritardo di oltre un mese nella diagnosi e nell’intervento di immobilizzazione.

Il nesso causale tra la diagnosi tardiva della frattura e il danno

Applicando i noti criteri della condizione necessaria della causalità adeguata, la Corte di secondo grado afferma che l’evento di danno non si sarebbe verificato (secondo il criterio del “più probabile che non”) se l’ortopedico dell’ospedale di Battipaglia avesse effettuato una tempestiva diagnosi di frattura dello scafoide del polso sinistro e un adeguato e corretto trattamento di immobilizzazione. Sul punto viene osservato che ha errato il Giudice di primo grado nel ritenere non provato il nesso di causalità sulla base di un ragionamento (l’affidamento incolpevole del sanitario di Battipaglia sulla radiografia effettuata il 9 novembre presso l’azienda sanitaria salernitana che, secondo il referto, negava la presenza di fratture) che riguarda, pacificamente, l’elemento strutturale della colpa.

Difatti, per il nesso di causalità materiale occorre solo accertare, in base ad un giudizio controfattuale che, se l’ortopedico di Battipaglia avesse diagnosticato la frattura e immobilizzato il polso sinistro, l’aggravamento della frattura non si sarebbe verificato.

Fermo quanto sopra, rimane l’elemento della colpa che, nell’ambito della responsabilità contrattuale si presume; pertanto, è onere della struttura sanitaria dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza, o di imperizia, può essere mosso al suo medico ortopedico, avendo egli impiegato la diligenza richiesta dalla natura della prestazione.

Viceversa, non si può parlare di “colpa” quando risulta provato che quell’aggravamento della patologia, secondo la scienza medica, era inevitabile oppure se era evitabile si è comunque verificato non per negligenza o imperizia, ma per causa non imputabile (c.d. fortuito).

Calando tali concetti al caso trattato, la negligenza dell’ortopedico di Battipaglia consiste nel non aver effettuato tempestivamente, sin dalla visita del 15 novembre, quelle indagini diagnostiche (la RM prescritta solo nella visita del 22 dicembre) che avrebbero probabilmente (secondo il criterio del “più probabile che non”) evidenziato la frattura.

La suddetta negligenza non può essere esclusa per il fatto che la radiografia del 9 novembre non evidenziava la frattura, e perché tale lesione non era una conseguenza imprevedibile del trauma, sia perché, come sottolineato dai CTU “appare comprensibile e di frequente esperienza il fatto che, nell’immediatezza di un trauma, non si individui una piccola frattura dello scafoide; infatti, come l’esperienza comune suggerisce, edemi post-traumatici e piccoli ematomi possono coprire una piccola frattura di un piccolo osso quale lo scafoide del polso sinistro”.

In tal senso, la Corte di appello, diversamente dal primo grado, condivide la valutazione dei CTU, che hanno escluso l’imperizia, o negligenza, dei sanitari dell’ospedale Ruggi, ma l’hanno ravvisata nella condotta dell’ortopedico dell’ospedale di Battipaglia. In altri termini, come già detto, la colpa del medico di Battipaglia consiste nell’avere fatto affidamento su una radiografia eseguita nell’immediatezza del trauma che, per esperienza comune degli specialisti, può non evidenziare piccole fratture nascoste da edemi e piccoli ematomi, anziché sospettare, data la persistenza di dolori e un deficit algico del polso sinistro, una possibile frattura del polso.

La valutazione della personalizzazione del danno

Passando ora alla valutazione e quantificazione del danno subito, il danneggiato chiede il risarcimento del danno non patrimoniale e quello relativo alla perdita della possibilità di continuare ad esercitare l’attività agonistica di ballerino. Per quanto attiene al pregiudizio patrimoniale chiede il ristoro per la perdita del reddito dell’attività lavorativa di agente non essendo più in grado di guidare autonomamente un autoveicolo.

I Giudici di appello osservano, prima di tutto, che l’impossibilità di continuare a esercitare l’attività di ballerino, se non si traduce in un mancato guadagno, può essere liquidata solo come danno non patrimoniale, ma non in maniera distinta, bensì come pregiudizio dinamico-relazionale e/o morale, eventualmente con un aumento per personalizzazione rispetto alla liquidazione standard collegata alla percentuale di invalidità permanente. Egualmente dicasi per la lamentata impossibilità di guidare autonomamente un veicolo.

Venendo ai criteri di calcolo, trattandosi di una lesione micropermanente, il danno non patrimoniale viene liquidato in base ai parametri dettati dall’art. 139 CdA.

La particolarità del caso è data dalla perdita della possibilità di continuare ad esercitare l’attività agonistica di ballerino e guidare autonomamente un autoveicolo. Dalle prove testimoniali non si evince che il danneggiato ha perduto la capacità di guidare (solo le vecchie autovetture non sono dotate di servosterzo), né risulta che l’abbandono dell’attività di ballerino sia dipeso dai postumi del trauma. D’altronde, la percentuale di invalidità accertata (5%, di cui il 3% imputabile alla negligenza dell’ortopedico dell’ospedale di Battipaglia) al polso sinistro non potrebbe avere alcuna reale conseguenza sullo svolgimento di tale attività. Per tali ragioni non viene effettuata alcuna personalizzazione del danno.

Parimenti, è risultata non provata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita del reddito dell’attività lavorativa di agente: non vi è prova del reddito percepito, del nesso di causalità giuridica tra gli esiti permanenti e la perdita del lavoro ed è risultata smentita la circostanza che la vittima non possa più guidare autonomamente un autoveicolo.

In conclusione, l’appello viene parzialmente accolto con la conseguente condanna della struttura sanitaria al risarcimento del solo danno non patrimoniale standard per l’importo complessivo di €7.591,73.

Redazione

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