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Decesso durante intervento aortico: complicanza nota, nessuna colpa medica

Corte di Cassazione, III civile, 12 novembre 2024, n. 29187

Il decesso durante intervento aortico non comporta automaticamente responsabilità medica. La Corte di Cassazione ha confermato che, quando la complicanza è nota e gestita secondo le corrette procedure, non sussiste colpa dei sanitari.

I fatti

I Giudici di primo e secondo grado rigettano la domanda di condanna del Policlinico San Matteo di Pavia al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del decesso della paziente in esito ad intervento di sostituzione del tratto iniziale dell’aorta.

I Giudici di appello hanno confermato che il primo giudice aveva correttamente applicato il principio secondo cui spetta al danneggiato provare il nesso causale tra insorgenza o aggravamento della patologia e la condotta dei sanitari. Hanno rilevato la mancata prova in giudizio del nesso tra il trattamento sanitario contestato e il decesso del paziente. L’intervento chirurgico di sostituzione di un tratto dell’aorta era stato eseguito correttamente, nonostante i congiunti della paziente lamentassero la gestione della complicanza insorta.

I CTU hanno accertato che il decesso era avvenuto per insufficienza multiorganica, conseguente a un infarto miocardico perioperatorio. La causa dell’infarto era una dissezione del tronco comune della coronaria sinistra dopo l’intervento per aneurisma dell’aorta ascendente. È ragionevole ritenere che la dissezione coronarica sia avvenuta durante il secondo declampaggio.

Il danno ischemico al cuore della paziente è durato oltre tre ore, dal declampaggio al termine dell’intervento. La tempistica di perfusione delle dosi di cardiologia non è stata rispettata con precisione, ma il peso causale di una miocardioprotezione non adeguata era marginale. Mancano evidenze scientifiche che attestino la superiorità della perfusione retrograda rispetto a quella anterograda, il cui uso nel caso specifico non può rappresentare censura.

Infine, i CTU hanno osservato che la ridotta resistenza dei tessuti aortici nelle persone con sindrome di Marfan determina un’elevata incidenza di aneurismi aortici. Non è possibile stabilire con certezza quale fattore abbia provocato la dissezione che ha causato l’infarto. In ogni caso, entrambe le parti concordano che si trattava di una complicanza nota e non imputabile a malpractice medica.

I Giudici di appello, quindi, hanno condiviso le conclusioni della CTU, affermando che non è stata fornita la prova, secondo il criterio del più probabile che non, che è una diversa condotta dai sanitari del Policlinico San Matteo avrebbe potuto evitare la morte della donna.

L’intervento di rigetto della Corte di Cassazione

Viene lamentata la asserita mancata dimostrazione di idonea prova del nesso causale. Secondo i ricorrenti i Giudici avrebbero errato nell’applicazione delle regole sul riparto dell’onere di prova, in quanto l’intervento “non presentava problemi tecnici di speciale difficoltà”, il “decesso della paziente è riferibile causalmente ad una complicanza manifestatasi nel corso dell’intervento chirurgico, rappresentata dalla dissezione dell’arteria coronarica”, la “dissezione aortica potrebbe essere stata determinata sia da una incongrua manovra chirurgica sia da altri diversi meccanismi lesivi, di cui peraltro non viene meglio precisata la natura iatrogena o non iatrogena” e “non è possibile stabilire né con certezza né con elevata probabilità quali di questi fattori abbia in concreto operato”.

La censura viene respinta in virtù del consolidato principio secondo cui il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell’aggravamento della situazione patologica o nell’insorgenza di una nuova malattia), non è sufficiente la semplice allegazione dell’inadempimento del professionista; è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale (ciò che, nella specie, non è avvenuto), provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

I ricorrenti, infatti, asseriscono un errore medico nel corso dell’intervento chirurgico tale da aver determinato la dissezione aortica, che invece è escluso come circostanza “pacifica” tra le parti.

Nulla c’entra la mancanza di prova del carattere imprevedibile e inevitabile della complicanza in quanto la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata che è incentrata sulla mancanza di colpa medica nel trattamento della complicanza stessa, avendo, anzi, i sanitari operato secondo le leges artis e, dunque, restando essi e il Policlinico San Matteo esenti da responsabilità.

È proprio in questi termini che l’accertamento della Corte territoriale si è sovrapposto a quello del primo Giudice, ripercorrendone l’iter argomentativo, il cui esito era nel senso che “le conclusioni raggiunte dalla CTU – che appaiono motivate e convincenti e, quindi, si richiamano integralmente – non permettono di ritenere dimostrate le principali critiche mosse.

La motivazione della sentenza impugnata ha posto in rilievo che la domanda attorea si fondava su “una negligente gestione delle complicanze sorte durante l’esecuzione dell’intervento e non tempestivamente rimediate” e che il Tribunale aveva escluso che “la dissezione del tronco della coronaria sinistra implicasse aspetti di malpractice medica”, quindi, era “circostanza pacifica” la correttezza dell’Intervento chirurgico di sostituzione di un tratto dell’aorta.

La S.C. , in conclusione, conferma la sentenza di secondo grado.

Redazione

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