Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 6 ottobre 2025, n. 26817
Nel giudizio di appello, la richiesta di una nuova CTU medico-legale volta ad accertare l’aggravamento sopravvenuto delle condizioni di salute del danneggiato non può essere considerata tardiva. L’aggravamento verificatosi dopo la notifica dell’atto di impugnazione legittima infatti la richiesta di approfondimento tecnico, che il giudice ha il dovere di valutare e motivare adeguatamente in caso di rigetto. La CTU di approfondimento della condizione di aggravamento non può essere considerata tardiva in appello.
I fatti
L’attore si trovava, in qualità di trasportato, a bordo della Alfa Romeo che mentre percorreva la S.P. 5 con direzione Lazise-Verona, dopo una serie di manovre di sorpasso, si scontrava sulla corsia di marcia opposta con la vettura Ford S-Max. A causa del violento impatto l’attore era stato proiettato sulla carreggiata uscendo dalla portiera anteriore destra riportando gravissime lesioni fisiche.
Citati a giudizio sono la proprietaria e il conducente della Alfa Romeo e la rispettiva assicurazione per il risarcimento del danno derivante dal sinistro stradale verificatosi il 6 giugno 2013.
Il Tribunale di Verona dichiara la responsabilità dell’Alfa Romeo e riconosce il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 cc. Nel secondo grado di giudizio, la Corte di appello di Venezia (sent. 14 dicembre 2021), riduceva l’importo risarcitorio in Euro 354.016,18, anziché la somma di Euro 425.091,40 liquidata in primo grado, e confermava nel resto.
L’intervento della Cassazione
Viene censurata esclusivamente la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la richiesta di una nuova CTU medico -legale formulata nel corso del giudizio di appello.
I ricorrenti avevano notificato l’atto di citazione in appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona, con la quale veniva riconosciuto al ricorrente un’invalidità permanente pari al 75%. Deducono che nel prosieguo del giudizio d’appello il ricorrente subiva un considerevole aggravamento delle condizioni di salute psico-fisiche, tanto che in data 6.05.2021 provvedeva a depositare una perizia medico legale integrativa, la quale attestava un peggioramento delle condizioni cliniche riconoscendo una percentuale di invalidità permanente pari al 80/85, rispetto al 75 % dichiarato dal Tribunale di Verona.
La Corte di Venezia ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta della nuova CTU medico legale, limitandosi a dichiarare che “inammissibili e tardive sono le istanze istruttorie formulate dalle parti alla luce dell’approfondita istruttoria svolta in primo grado e della CTU particolarmente approfondita che ha valutato, con estrema puntualità e cognizione di causa, tutte le ipotesi formulate dalle parti in causa in relazione all’individuazione del soggetto che era alla guida dell’Alfa Romeo, nonché i danni subiti dal trasportato che ha azionato i giudizi.” Questa motivazione può definirsi, senza dubbio, apparente.
La mancata disposizione di una nuova CTU medico legale
Secondo la tesi della parte danneggiata la Corte veneta non avrebbe espresso alcuna motivazione in ordine alla mancata disposizione di una nuova CTU medico legale, omettendo di considerare che il peggioramento delle condizioni di salute è avvenuto successivamente alla notifica dell’atto di appello. Il motivo è fondato.
I Giudici di appello non hanno tenuto conto della circostanza che la richiesta di una nuova CTU non poteva ragionevolmente essere contenuta nell’atto di appello, in quanto il peggioramento del quale si lamenta la considerazione è avvenuto successivamente alla notifica. I Giudici si sono limitati ad affermare che la CTU espletata nel giudizio di prime cure fosse approfondita e puntuale relativamente all’accertamento dei danni subiti, senza considerare che la patologia del ricorrente si era evoluta negativamente dopo il deposito dell’elaborato peritale. Tali argomentazioni, come già detto, rendono la motivazione apparente.
Non è pertinente il riferimento alla “tardività delle istanze istruttorie”, trattandosi nel caso della CTU di approfondimento che può essere disposto anche d’ufficio, né l’argomentazione relativa alla completezza dell’elaborato è pertinente, essendo stata prospettata l’ipotesi di aggravamento della patologia.
Ormai può dirsi del tutto granitico l’orientamento secondo cui la decisione di ricorrere o meno ad una CTU costituisce un potere discrezionale del Giudice, il quale, comunque, ha il dovere di motivare adeguatamente il rigetto della istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dando adeguata dimostrazione di potere risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l’istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare.
In conclusione, la causa viene rinviata alla Corte di Venezia che dovrà procedere a un riesame del merito.
Avv. Emanuela Foligno