Corte di Appello di Napoli, sent. n. 1809 del 10/03/2026
La Corte d’Appello di Napoli, pronunciandosi in tema di responsabilità sanitaria, ha chiarito che l’onere di allegazione che grava sul paziente si intende soddisfatto con la narrazione del fatto storico e del pregiudizio psicofisico subito. L’accertamento della colpa dei sanitari spetta al giudice, il quale, con il supporto della CTU, rileva l’effettivo inadempimento. Conseguentemente, la successiva specificazione delle carenze terapeutiche risultante dalla relazione peritale non modifica la domanda iniziale, bensì costituisce una mera precisazione della condotta inadempiente.
La vicenda
Una donna veniva ricoverata presso una struttura sanitaria per un episodio sincopale, trauma cranico e infarto miocardico. Dopo il ricovero, la paziente lamentava la caduta di un incisivo, nonché difficoltà di deglutizione e di linguaggio, tuttavia veniva dimessa qualche tempo dopo con diagnosi di faringite, senza che venisse sottoposta ad ulteriori esami per accertare la presenza di corpi estranei.
Nei mesi successivi, nonostante diversi accessi ospedalieri per persistenti dolori e problemi di deglutizione, veniva scoperta la presenza di un frammento della protesi dentaria nell’ipofaringe attraverso consulenza ORL e radiografia.
La paziente veniva così sottoposta a tracheotomia e asportazione del corpo estraneo, subendo postumi permanenti e uno stato ansioso reattivo.
Il giudizio di primo grado
La donna (poi deceduta in corso di causa) adiva le vie legali per domandare il risarcimento dei danni patiti, ma il Tribunale le dava torto.
Il giudice di prime cure, nel rigettare la pretesa risarcitoria, riteneva che l’inadempimento allegato (condotta attiva dei sanitari nel “far ingoiare” la protesi) fosse differente da quello accertato dalla consulenza tecnica d’ufficio, cioè l’omessa diagnosi del corpo estraneo.
Il ricorso in appello
La Corte territoriale riformava la decisione di primo grado, accogliendo l’appello degli eredi della danneggiata.
I giudici di secondo grado specificavano che, in tema di responsabilità sanitaria, spetta all’attore allegare l’inadempimento e il rapporto di causalità, mentre il sanitario è tenuto a fornire la prova contraria. L’onere di allegazione del paziente è, però, “relativo”, in quanto non è possibile esigere l’individuazione ex ante del profilo tecnico-scientifico specifico dell’errore sanitario. È fondamentale la descrizione dei fatti e della storia clinica del paziente, tuttavia è compito del giudice verificare l’errore medico, con l’ausilio di apposita CTU medico-legale.
Nella vicenda de qua, i giudici d’appello rilevavano che l’atto di citazione contenesse già in sé indicazioni rilevanti, quali il ricovero, la sintomatologia persistente, la mancata esecuzione di indagini strumentali e la diagnosi tardiva. Dunque, l’omessa diagnosi risultava già dalla documentazione prodotta e l’attività del CTUaveva solo confermato un inadempimento già pienamente descritto negli atti di causa.
La quantificazione del danno
Dopo aver accertato la responsabilità della struttura sanitaria, la Corte territoriale quantificava il danno applicando il criterio della “premorienza”. Il danno biologico permanente veniva liquidato in proporzione al periodo di effettiva sopravvivenza della paziente dopo il fatto lesivo.
I giudici di secondo grado sottolineavano che, in caso di premorienza, non è equo applicare la tabella milanese “premorienza” con importi decrescenti, bensì è necessario:
- calcolare la somma che sarebbe spettata alla parte danneggiataqualora fosse vissuta fino al termine del giudizio;
- dividerla per gli anni di vita residua attesi secondo le tavole ISTAT;
- moltiplicare la quota annua per gli anni effettivamente vissuti dopo l’evento dannoso.
Altresì, la Corte territoriale rigettava la richiesta di personalizzazione del danno non patrimoniale, non essendo stati prodotti specifici elementi di prova atti a dimostrare una sofferenza interiore di intensità maggiore rispetto a quella ordinariamente legata alla menomazione.
La condanna della struttura sanitaria
In virtù di ciò, i giudici di secondo grado accoglievano l’appello e, in riforma della sentenza del Tribunale, dichiaravano la responsabilità della struttura sanitaria per i danni subiti dalla paziente durante il ricovero, condannandola a risarcire gli eredi con la somma complessiva di 3.126,44 euro, nonché al pagamento delle spese di lite.
Avv. Giusy Sgrò
