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Responsabilità medica e cartella clinica, il principio di vicinanza della prova


Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 1 settembre 2026, n. 24912

Con l’ordinanza n. 24912 del 2026, depositata il 1° settembre 2026 nel procedimento R.G.N. 21206/2023, la Terza Sezione civile della Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso proposto dalla coniuge di un paziente oncologico deceduto e ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 972/2023, rinviando la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

La pronuncia affronta tre questioni tra loro collegate: l’omesso esame di documenti potenzialmente decisivi per il nesso causale, l’obbligo del giudice di confrontarsi con contestazioni tecniche puntuali rivolte alla consulenza tecnica d’ufficio e il rilievo probatorio delle lacune della cartella clinica.

La Corte non ha tuttavia accertato in via definitiva il nesso tra l’infezione, la sospensione della chemioterapia, la recidiva tumorale e il decesso. Ha ritenuto necessario un nuovo esame della controversia alla luce dei principi indicati.

Il caso clinico

Il paziente, già affetto dal morbo di Crohn, aveva ricevuto la diagnosi di un tumore del colon nell’estate del 2010. Nel dicembre dello stesso anno era stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico in Gran Bretagna e aveva poi iniziato in Italia una chemioterapia adiuvante con oxaliplatino e capecitabina, secondo un programma concordato tra gli oncologi italiani e britannici.

Dopo la prima somministrazione, il paziente aveva manifestato nausea, vomito e altri effetti collaterali, tali da rendere necessario il ricovero presso una Azienda Sanitaria di un capoluogo lombardo il 27 gennaio 2011 e la temporanea sospensione della terapia.

Il 1° febbraio 2011 gli era stato posizionato un catetere venoso centrale nella vena giugulare destra. Due giorni dopo era insorta un’infezione, evoluta in shock settico, con conseguente trasferimento nel reparto di malattie infettive. Il ricovero si era protratto per oltre un mese, sino alle dimissioni del 1° marzo 2011.

Nel frattempo, l’oncologo italiano aveva prospettato la prosecuzione della terapia e l’oncologo britannico, con e-mail del 20 febbraio 2011, aveva indicato la possibilità di riprendere il trattamento dopo il recupero delle condizioni generali, con una riduzione del dosaggio del 25 per cento.

L’8 marzo 2011, dopo la dimissione, i sanitari avevano tuttavia deciso di non riprendere la chemioterapia adiuvante, facendo riferimento al grave deperimento organico e alla tossicità riscontrata dopo il primo ciclo. Nel 2014 era stata diagnosticata una recidiva della neoplasia e il paziente era deceduto il 13 novembre 2015.

La documentazione clinica del ricovero del 2014 riportava, tra l’altro, che una nuova linea chemioterapica non era stata somministrata a causa dello shock settico da Staphylococcusaureus secondario al posizionamento del catetere venoso centrale.

Le decisioni di merito

La coniuge aveva agito per il risarcimento dei danni subiti iure proprio e iure hereditario.

Il Tribunale, sulla base della consulenza tecnica collegiale, aveva riconosciuto il danno derivante dall’infezione insorta a seguito del posizionamento del catetere, ma aveva escluso il nesso causale tra l’infezione, la definitiva sospensione della chemioterapia e il successivo sviluppo della malattia metastatica.

La Corte d’appello di Milano, pur avendo censurato la ricostruzione fattuale del Tribunale, aveva sostanzialmente recepito le conclusioni dei consulenti d’ufficio. Aveva inoltre rideterminato il danno, riconosciuto una posta risarcitoria per la violazione del diritto al consenso informato e liquidato in favore della ricorrente euro 14.312,50, oltre interessi e spese.

Secondo i giudici di merito, la sospensione definitiva della terapia era stata determinata dalla grave tossicità del trattamento e dalla sua non comprovata efficacia, e non dall’infezione contratta in ospedale.

L’omesso esame dei documenti decisivi

La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo all’omesso esame di fatti storici decisivi, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (art. 360 c.p.c.).

La ricorrente aveva evidenziato una serie di elementi documentali che avrebbero potuto incidere sulla ricostruzione del rapporto tra infezione e sospensione della terapia: il netto miglioramento delle condizioni generali registrato il 31 gennaio 2011; l’ulteriore miglioramento annotato il 1° febbraio; la comunicazione dell’oncologo italiano del 2 febbraio sulla prosecuzione della chemioterapia; l’e-mail dell’oncologo britannico del 20 febbraio, favorevole alla ripresa del trattamento a dosaggio ridotto; e la documentazione clinica del 2014, nella quale la mancata somministrazione di una nuova linea chemioterapica era ricondotta allo shock settico secondario al CVC.

La Corte d’appello, pur avendo corretto la ricostruzione del Tribunale sulla sequenza temporale degli eventi, si era limitata a ritenere che il CTU avesse implicitamente considerato irrilevanti le comunicazioni tra gli oncologi. Secondo la Cassazione, ciò non equivaleva a un reale esame autonomo dei documenti e delle loro possibili ricadute sul nesso causale.

Il vizio non consisteva nella semplice mancata valorizzazione di ogni singolo elemento istruttorio, ma nell’omesso esame di fatti storici, risultanti dagli atti e oggetto di discussione, potenzialmente decisivi per l’esito della controversia.

L’adesione alla CTU e le contestazioni del CTP

La Corte ha accolto anche il motivo relativo alla motivazione della sentenza d’appello e alla mancata considerazione delle osservazioni tecniche formulate dal consulente di parte.

In linea generale, il giudice può aderire alle conclusioni del CTU indicando le ragioni del proprio convincimento. Non è tenuto a confutare espressamente ogni allegazione contraria del consulente tecnico di parte quando essa risulti implicitamente incompatibile con l’elaborato peritale ritenuto attendibile.

La situazione è diversa quando le contestazioni del CTP siano puntuali e specifiche e mettano in discussione la tenuta logica dell’elaborato, evidenziando lacune metodologiche, assenza di giustificazione o incongruenza delle conclusioni rispetto ai dati disponibili. In tale ipotesi, il giudice non può limitarsi a riportare le conclusioni del CTU senza confrontarsi con le censure decisive.

Nel caso esaminato, le contestazioni riguardavano, tra l’altro: la possibile riconducibilità degli effetti collaterali al morbo di Crohn o all’insufficienza renale; la frequenza e la gravità di tali effetti nei pazienti sottoposti a chemioterapia; la compatibilità degli effetti con la prosecuzione del trattamento; la loro possibile trattabilità farmacologica; il rapporto tra l’infezione derivata dal CVC e la sospensione della chemioterapia; e la valutazione dell’effettivo beneficio atteso dalla prosecuzione della terapia.

La Corte d’appello, secondo la Cassazione, si era limitata a recepire pedissequamente le risposte dei consulenti d’ufficio, senza esaminare le critiche tecniche già formulate in primo grado e riproposte in appello. Tale omissione è stata ricondotta alla nullità della sentenza per difetto di motivazione, in relazione all’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. (art. 132 c.p.c.).

L’incompletezza della cartella clinica e la vicinanza della prova

Il terzo profilo riguarda il cosiddetto danno evidenziale, espressione con la quale si descrive il rilievo che può assumere, sul piano probatorio, l’incompletezza della documentazione sanitaria.

La Cassazione ha ribadito che la lacuna della cartella clinica può essere valorizzata dal giudice nell’accertamento del nesso causale quando: proprio la lacuna abbia reso impossibile o particolarmente difficile l’accertamento del rapporto eziologico; la condotta del sanitario sia astrattamente idonea a provocare il danno; l’incertezza probatoria sia riconducibile alla carente tenuta della documentazione sanitaria.

In questi limiti, il principio di vicinanza della prova consente al giudice di ricorrere alle presunzioni a favore del paziente. Diversamente, la lacuna documentale finirebbe per avvantaggiare proprio il soggetto che aveva l’obbligo di redigere correttamente la cartella clinica.

La regola non introduce una presunzione automatica di responsabilità e non comporta che ogni omissione documentale determini l’accoglimento della domanda. Il giudice deve verificare, in concreto, se la condotta sanitaria fosse idonea a produrre l’evento e se l’incompletezza abbia effettivamente impedito l’accertamento del nesso causale. L’art. 2697 c.c. conserva la propria funzione di regola generale sull’onere della prova (art. 2697 c.c.).

Nel caso concreto, la cartella clinica non esplicitava adeguatamente le ragioni del posizionamento del CVC.

La documentazione disponibile registrava, secondo la prospettazione della ricorrente, un miglioramento delle condizioni generali del paziente e la prospettiva di riprendere la chemioterapia. La Corte d’appello avrebbe dovuto quindi verificare se il catetere fosse necessario in quel momento oppure se, alla luce delle condizioni cliniche, l’inserimento avesse esposto il paziente a un rischio infettivo non adeguatamente giustificato.

La Cassazione ha ritenuto che la lacuna documentale impedisse di valutare compiutamente tale profilo e di esaminare le difese della ricorrente. Il riferimento all’eventuale carattere “inutile se non dannoso” del catetere riguarda il tema da riesaminare, non un accertamento definitivo della responsabilità già compiuto dalla Corte di cassazione.

Il nesso causale ancora da riesaminare

La pronuncia non stabilisce definitivamente che l’infezione abbia causato la sospensione della chemioterapia, né che la sospensione abbia determinato la recidiva e il decesso.

Il giudice del rinvio dovrà rivalutare, sulla base dell’intero materiale probatorio: la necessità e la correttezza del posizionamento del CVC il rapporto tra catetere e infezione da Staphylococcusaureus l’incidenza dell’infezione sulle condizioni del paziente dopo la dimissione il rapporto tra infezione e mancata ripresa della chemioterapia l’effettiva probabilità di beneficio della terapia adiuvante il collegamento tra sospensione del trattamento, recidiva tumorale e decesso.

L’accertamento dovrà tenere conto anche della documentazione che prospettava la ripresa della chemioterapia, delle annotazioni cliniche sul miglioramento del paziente e della successiva cartella del 2014.

Il principio di diritto

La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:

“L’incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice non può non utilizzare nell’ambito dell’accertamento dell’esistenza o meno di un valido nesso causale tra l’operato sanitario e il danneggiato, in forza del noto ed evidente principio della vicinanza della prova.”

Il principio deve essere letto insieme alla motivazione dell’ordinanza. Esso opera nei rigorosi limiti in cui la lacuna documentale impedisca l’accertamento del nesso eziologico e la condotta sanitaria sia astrattamente idonea a provocare il danno.

L’esito del giudizio

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso e dichiarato assorbiti gli altri. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d’appello di Milano e rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Il giudice del rinvio dovrà esaminare nuovamente la controversia senza aderire acriticamente alla CTU, confrontandosi con le contestazioni tecniche della parte e con i documenti potenzialmente decisivi. Dovrà inoltre valorizzare, nei limiti indicati dalla Cassazione, l’eventuale incompletezza della cartella clinica nell’accertamento del nesso causale.

La pronuncia non riconosce quindi in via definitiva ulteriori somme alla ricorrente e non afferma automaticamente la responsabilità della struttura per il decesso. Impone un nuovo giudizio di merito, condotto secondo le regole sulla prova, sulla motivazione e sulla vicinanza della documentazione sanitaria.

Avv. Sabrina Caporale

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