Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 28 luglio 2026, n. 28581
In tema di colpa medica, il giudice non può condannare un sanitario basandosi sul presupposto che una diversa condotta (ad esempio, un monitoraggio continuo della paziente) avrebbe evitato l’evento avverso, se non ricostruisce prima – con assoluta certezza processuale – l’esatta dinamica naturalistica e temporale della malattia. Se il decesso (nel caso di specie, di un feto) è causato da un evento acuto e fulmineo, come una trombosi dell’arteria ombelicale, la pretesa “condotta alternativa doverosa” (un taglio cesareo d’urgenza) potrebbe essere comunque inutile per questioni di tempistiche tecniche.
A stabilirlo è la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, che con la sentenza depositata il 28 luglio 2026 ha annullato con rinvio la condanna per interruzione colposa di gravidanza (art. 593-bis c.p.) a carico di un ginecologo in servizio presso un ospedale campano.
Il caso in esame
La tragica vicenda riguarda la morte in utero di un feto, causata da una trombosi dei vasi dell’arteria ombelicale. Il Tribunale di Napoli prima, e la Corte d’Appello poi, avevano condannato il ginecologo di turno. Secondo l’ipotesi accusatoria sposata dai giudici di merito, l’imputato era venuto meno ai propri doveri di prudenza e diligenza: pur a fronte di un quadro clinico materno a rischio e di un tracciato cardiotocografico “non rassicurante”, non aveva disposto un monitoraggio continuo (in continuum) della gestante, né aveva anticipato il parto mediante un taglio cesareo d’urgenza. Secondo i giudici di merito, un monitoraggio ininterrotto avrebbe permesso di cogliere i segnali dell’imminente trombosi e di salvare il feto.
La difesa dell’imputato è ricorsa in Cassazione denunciando la palese illogicità della motivazione e il mancato rispetto dei canoni di valutazione della prova scientifica. In particolare, la difesa (supportata peraltro dalle conclusioni dei consulenti tecnici della stessa Procura, e non solo da quelli di parte) ha evidenziato che la trombosi placentare è un evento acuto e fulmineo. Anche se la donna fosse stata attaccata costantemente al monitor, il crollo dei parametri vitali del feto sarebbe stato immediato. Considerando i tempi tecnici ineliminabili per l’allestimento di una sala operatoria e per l’anestesia (almeno 15 minuti), il taglio cesareo non avrebbe comunque potuto evitare il decesso.
La decisione della Cassazione: il primato del giudizio esplicativo
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso, ribadendo i rigorosi parametri a cui i giudici di merito devono attenersi quando valutano il nesso di causalità nella responsabilità medica.
La Corte ricorda che l’indagine si compone di due fasi ineludibili:
Il giudizio esplicativo (o causalità materiale): bisogna prima accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, l’esatta dinamica naturalistica dell’evento. Come e in quanto tempo si è sviluppata la patologia?
Il giudizio controfattuale: solo se si ha una risposta certa alla prima domanda, ci si può chiedere: “Se il medico avesse agito correttamente (es. monitoraggio continuo), l’evento si sarebbe evitato?”.
Il vizio mortale della sentenza d’appello – sottolinea la Cassazione – risiede proprio nell’aver bypassato il primo punto. La Corte territoriale ha sposato la tesi dei consulenti di parte civile (secondo cui la malattia avrebbe avuto un decorso “lento”, dando il tempo ai medici di intervenire), senza però farsi minimamente carico di smontare, o quantomeno confutare, le tesi diametralmente opposte dei consulenti del Pubblico Ministero e della difesa. Questi ultimi, dati clinici e letteratura alla mano, avevano dimostrato come l’evento trombotico a carico dell’arteria ombelicale fosse stato improvviso, rendendo inutile qualsiasi tentativo di intervento d’urgenza.
La Cassazione ammonisce: se residua incertezza sull’effettivo snodarsi della catena causale sul piano naturalistico, il dubbio non può essere superato con ragionamenti probabilistici. In presenza di prove scientifiche divergenti, il giudice di merito è libero di aderire all’una o all’altra tesi, ma ha l’obbligo di una motivazione rafforzata: deve spiegare criticamente perché ritiene inattendibile la scienza che decide di scartare.
La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli, che dovrà riesaminare il caso valutando accuratamente se l’evento fosse concretamente prevedibile ed evitabile nei tempi dettati dalla biologia e dalle procedure chirurgiche.
Il principio di diritto
“In tema di responsabilità medica, il giudizio controfattuale (volto a stabilire se la condotta alternativa doverosa omessa avrebbe salvato il paziente) postula il preventivo accertamento, con grado di certezza processuale, del giudizio esplicativo, ossia dell’esatta dinamica naturalistica e temporale della patologia. Qualora, a fronte di pareri tecnici divergenti, emerga l’ipotesi di un evento acuto e fulmineo (come una trombosi ombelicale) che avrebbe reso inattuabile nei tempi tecnici necessari l’intervento salvifico, il giudice non può affermare la sussistenza del nesso causale senza fornire una motivazione rafforzata che confuti criticamente e scientificamente le tesi disattese.”
Avv. Sabrina Caporale
