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Cesareo e infezione addominale, l’ospedale non risponde se la profilassi è corretta


Tribunale Agrigento – sentenza 23 dicembre 2025, n. 1399

Il Tribunale di Agrigento rigetta la richiesta risarcitoria di 200.000 euro avanzata da una paziente: l’infezione addominale, insorta a causa di una stenosi cervicale dopo un cesareo, rientra tra le complicanze insopprimibili. Piena correttezza dei sanitari nella profilassi e nell’intervento d’urgenza salvavita.

Con la sentenza del 23 dicembre 2025, il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, è tornato a pronunciarsi in tema di responsabilità medica, offrendo interessanti spunti in merito alla corretta valutazione medico-legale delle complicanze post-operatorie e al riparto dell’onere probatorio.

Il fatto

La vicenda trae origine dalla richiesta risarcitoria (quantificata in 200.000,00 euro) avanzata da una giovane paziente nei confronti dell’Azienda Sanitaria. La donna, sottoposta a parto cesareo nell’agosto del 2018, aveva lamentato gravi danni alla propria integrità psico-fisica derivanti da un’infezione addominale insorta nel post-partum.

Dimessa tre giorni dopo il parto, la paziente era stata costretta a recarsi nuovamente al Pronto Soccorso pochi giorni dopo per il presentarsi di febbre alta (39,5°C) e forti dolori addominali. Ricoverata d’urgenza, gli accertamenti (ecografia e TAC) avevano evidenziato versamenti fluidi e raccolte flogistico-ascessuali, rendendo necessaria una laparotomia d’urgenza.

In giudizio, la ricorrente ha lamentato la presunta inadeguatezza della profilassi antibiotica, la mancata e tempestiva diagnosi dell’infezione (a suo dire già presente al momento delle dimissioni) e gravi ripercussioni psicofisiche future, tra cui l’impossibilità di sostenere una nuova gravidanza, dolori persistenti, attacchi di panico e sindrome depressiva.

I principi di diritto: il riparto dell’onere probatorio

Il Giudice ha preliminarmente richiamato la costante giurisprudenza di legittimità in merito alla natura contrattuale della responsabilità dell’ente ospedaliero, derivante dal cosiddetto “contatto sociale” o contratto di spedalità (ex artt. 1218 e 1228 c.c.).

Da tale inquadramento discende una precisa ripartizione dell’onere della prova:

Il paziente danneggiato deve dimostrare l’esistenza del contratto, l’aggravamento della patologia (o l’insorgenza di una nuova affezione) e il nesso di causalità tra l’azione/omissione dei sanitari e il danno.

La struttura sanitaria deve invece provare che la prestazione professionale è stata eseguita con la massima diligenza e che l’esito infausto è stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile, non imputabile al proprio operato (cfr. Cass., Sez. U, n. 577/2008).

Le risultanze della CTU e l’assenza di profili di colpa

La decisione ha fatto proprie le conclusioni della Consulenza Tecnica d’Ufficio, acquisita tramite Accertamento Tecnico Preventivo (ATP ex art. 8 L. 24/2017). I periti hanno categoricamente escluso qualsiasi profilo di negligenza o imperizia in capo al personale medico:

Profilassi antibiotica impeccabile: La Cefazolina (2 g) è stata somministrata esattamente 60 minuti prima dell’incisione cutanea, in totale conformità con le linee guida internazionali.

Dimissioni corrette: Al momento delle dimissioni, il 13 agosto, la paziente era apiretica e con un esame obiettivo negativo, non presentando alcun segno clinico di infezione in atto.

Origine della complicanza: Durante la successiva laparotomia, è emerso che la causa primaria dell’infezione è stata una stenosi del canale cervicale, la quale ha impedito il normale deflusso del sangue post-operatorio. Il conseguente ristagno ematico ha generato un aumento della pressione endouterina, indebolendo la sutura (causandone la deiscenza) e favorendo la contaminazione batterica da germi di provenienza cervico-vaginale.

La decisione

Alla luce di queste evidenze scientifiche, il Tribunale ha statuito che la profilassi antibiotica, per quanto eseguita alla perfezione, riduce ma non azzera il rischio di infezione del sito chirurgico. Tale evento si configura, nel caso di specie, come una complicanza prevedibile ma insopprimibile, non dipendente dalla perizia dell’operatore.

Anzi, il Giudice ha lodato l’operato dei sanitari in occasione del secondo ricovero, definendo “salvifica” e “pienamente condivisibile” la scelta di eseguire la laparotomia in urgenza, intervento che ha permesso di bonificare gli ascessi, risolvere la stenosi e salvare la paziente.

Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, quantificate in 3.810,00 euro oltre accessori di legge.

Avv. Sabrina Caporale

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