Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ordinanza 21 giugno 2026, n. 21075
In tema di responsabilità medica, l’accertamento relativo all’interruzione del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l’esito infausto finale costituisce un accertamento in fatto. Come tale, se congruamente motivato dal giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità. Lo ha ribadito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso di un paziente che chiedeva il risarcimento per l’amputazione di un arto, avvenuta a distanza di nove anni dalle cure prestate dalla struttura convenuta.
Il caso clinico e le pronunce di merito
La complessa vicenda ha origine tra il 19 aprile 2004 e il 29 giugno 2006, quando P.M. si sottoponeva a prestazioni sanitarie presso l’Istituto Ortopedico R. (IOR) per l’impianto e il successivo espianto di una protesi al ginocchio. Nel 2015, a distanza di nove anni dall’interruzione del rapporto di cura, il paziente subiva l’amputazione della coscia sinistra a causa di un grave quadro infettivo.
Il Tribunale accertava una responsabilità dello IOR per il tardivo espianto della protesi e il tardivo reimpianto della nuova senza adeguate indagini laboratoristiche, condotta che aveva esposto il paziente al rischio di reimpianto pur ancora infetto da Stafilococco Epidermidis. Tuttavia, il Giudice limitava il risarcimento al solo danno differenziale, detratto il “danno di base” (l’amputazione), non imputabile allo IOR.
La Corte d’Appello di Bologna (sentenza n. 735/2024 dell’11 aprile 2024) confermava la decisione, basandosi sulle risultanze della CTU, che aveva escluso il nesso eziologico tra la condotta dei medici e l’amputazione per tre ragioni convergenti: al momento dell’interruzione del rapporto (2006), l’infezione era ancora eradicabile con una probabilità del 50-70%, per cui l’esito finale non era ragionevolmente probabile ma eccezionale e atipico; le risultanze cliniche e strumentali dell’epoca non indicavano i presupposti per un espianto immediato della nuova protesi, e le prescrizioni rilasciate dallo IOR — terapia antibiotica, fino ad allora somministrata con apparente favorevole risposta, e ripetizione di esami — apparivano del tutto corrette e commisurate; il batterio (Stafilococco Epidermidis) era stato rilevato l’ultima volta nel 2011 e risultava assente quantomeno a partire dal 7 luglio 2014; l’infezione che aveva determinato l’amputazione nel 2015 era stata causata da un patogeno differente.
La decisione della Corte di Cassazione
Studio Gestione Sinistri s.r.l., quale procuratrice speciale di P.M., proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi. Il secondo — esaminato per primo per ragioni logiche — denunciava violazione degli artt. 40 e 41 c.p., nonché 1218, 1223 e 2055 c.c., sostenendo, con richiamo a Cass. n. 28985/2019, che ai fini della rilevanza causale vanno sottratte solo le serie del tutto inverosimili: poiché l’infezione era eradicabile con probabilità superiore al 50%, ciò avrebbe al più giustificato una corresponsabilità di altre strutture, non l’esclusione del nesso con lo IOR, in applicazione del principio del «tutto o niente».
La Cassazione ha dichiarato il secondo motivo inammissibile, rilevando che la Corte d’Appello aveva fondato la decisione su un accertamento in fatto — e non su un’errata applicazione delle norme sul nesso causale — articolato su elementi trancianti: l’eradicabilità dell’infezione al 2006, l’adeguatezza delle prescrizioni rilasciate, la mancata compromissione immunitaria del paziente, l’effettiva eradicazione del batterio (ultimo rilevamento nel 2011, assenza certa dal luglio 2014) e l’intervento, a distanza di nove anni, di un patogeno diverso e indipendente.
Il primo motivo — con cui la ricorrente sosteneva che l’aver lasciato il paziente con un’infezione periprotesica ne avesse determinato nuovi ricoveri, esponendolo al rischio di contrarre nuove infezioni, e che la continuità del fenomeno infettivo fosse dimostrata proprio dagli interventi susseguitisi fino al 2015 — è stato dichiarato assorbito dal rigetto del secondo.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato integralmente inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese (Euro 6.000 per compensi, Euro 200 per esborsi, spese forfettarie al 15% e accessori) e attestazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002.
Rilievi per la pratica forense
L’ordinanza offre uno spunto procedurale importante per le cause di malpractice caratterizzate da un lungo decorso clinico e dal coinvolgimento di più strutture: quando il giudice di merito, supportato da una CTU lineare, individua un fattore interruttivo del nesso causale — nella specie, l’eradicazione documentata del batterio originario e l’insorgenza sopravvenuta di un’infezione autonoma — la parte soccombente non può invocare in Cassazione la violazione degli artt. 40 e 41 c.p. per proporre una propria lettura alternativa dei fatti clinici, trattandosi di censura che sollecita un inammissibile riesame del merito.
Avv. Sabrina Caporale
