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Danno da perdita del rapporto parentale, illegittime le liquidazioni simboliche sotto i minimi tabellari


Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, sentenza 23 giugno 2026, n. 21366

La Corte di Cassazione interviene in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, chiarendo i criteri di liquidazione del pregiudizio non patrimoniale. I giudici ribadiscono che non è consentito scendere sotto i minimi delle Tabelle di Milano sulla base di valutazioni generiche o circostanze ordinarie, dovendo invece emergere elementi eccezionali e specificamente provati per giustificare una riduzione. La Terza Sezione Civile, in pubblica udienza (26 maggio 2026, relatore Spaziani, PG Pepe), accoglie il ricorso principale delle figlie della vittima e il ricorso incidentale del medico K.H., dichiara inammissibile il ricorso incidentale di M.D., e cassa con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

Il caso

La vicenda trae origine dal decesso di A.F. durante un ricovero presso un Istituto Clinico del capoluogo lombardo. Le figlie P.L. e P.La. (unitamente alla sorella della vittima A.M.L., la cui domanda fu rigettata in entrambi i gradi) agirono per il risarcimento dei danni. La clinica chiamò in manleva i medici M.D. e K.H., che a loro volta chiamarono in garanzia Assicuratrice Milanese, UnipolSai e il medico Z.M.P. (quest’ultimo, in separato giudizio riunito, verso Zurich Insurance).

Il Tribunale di Milano (sentenza 24 gennaio 2020) condannò la clinica a risarcire 30.000 euro ciascuna a titolo di danno parentale e 2.000 euro ciascuna a titolo di danno iure hereditatis; condannò M.D. e K.H. a tenere indenne la clinica rispettivamente nei limiti del 25% e del 5%; condannò Z.M.P. a tenere indenne M.D. nei limiti del 30%; rigettò tutte le domande di garanzia verso le assicurazioni.

La Corte d’Appello di Milano (sentenza n. 2084/2022), a seguito di tre separati appelli riuniti e di appelli incidentali, rigettò i gravami delle figlie (confermando i 30.000 euro), rigettò la domanda di manleva di K.H. verso Assicuratrice Milanese, rigettò la domanda di manleva di M.D. verso la stessa compagnia, e accolse invece l’appello di Z.M.P. condannando Zurich Insurance a tenerlo indenne. La Cassazione era stata investita da ricorso principale delle figlie, ricorso incidentale di K.H. (un motivo) e ricorso incidentale di M.D. (sei motivi). Dopo una proposta di definizione accelerata, la causa fu rinviata alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 3162/2026.

1. Danno parentale: vietato scendere sotto i minimi tabellari per ragioni “ordinarie”

Le figlie censuravano la liquidazione di 30.000 euro ciascuna, nettamente inferiore al minimo della forbice delle Tabelle di Milano (all’epoca pari a 165.900 euro). La Corte d’Appello l’aveva giustificata con l’età avanzata della madre, l’età adulta e l’autonomia delle figlie e l’assenza di prova rigorosa sull’intensità del legame e sull’entità delle sofferenze.

La Cassazione ha accolto il motivo, fissando due principi:

Intangibilità del limite minimo: età della vittima, età del superstite e assenza di convivenza sono “circostanze ordinarie” che consentono di calibrare il risarcimento entro la forbice tabellare, non sotto il minimo. Per scendere al di sotto occorre la prova di circostanze “eccezionali e peculiari” (es. anaffettività o odio tra vittima e superstite: Cass. n. 26440/2022, n. 29495/2019, n. 7597/2021).

Doppia dimensione del danno parentale: va distinto il profilo esteriore (danno dinamico-relazionale, da provare anche in via presuntiva) dal profilo interiore (sofferenza morale), che è oggetto di presunzione iuris tantum: grava sul convenuto l’onere di provare l’indifferenza affettiva, non sul danneggiato dimostrare il proprio dolore (Cass. n. 5769/2024, n. 20269/2024, n. 9617/2026). La Corte d’Appello, fondando la liquidazione simbolica sull’ “assoluta mancanza di un sostegno probatorio utile a comprendere l’entità delle sofferenze patite”, aveva violato questo principio.

2. Le spese di ATP costituiscono danno emergente

Le figlie avevano sostenuto 3.890,38 euro per la consulenza tecnica in sede di ATP ex art. 696-bis c.p.c., ma la Corte d’Appello ne aveva negato il rimborso ritenendo che l’elaborato non fosse stato acquisito nel giudizio di merito (richiamando Cass. n. 14268/2017).

La Cassazione ha ribaltato questa impostazione: le spese di ATP, al pari di tutte le spese per consulenza professionale stragiudiziale funzionali alla fase pre-contenziosa, non hanno natura di spese giudiziali ma costituiscono danno emergente ex art. 1223 c.c. Vanno liquidate all’esito del giudizio di merito, se documentate e domandate, a prescindere dall’acquisizione formale dell’elaborato peritale nel giudizio di cognizione (Cass. n. 30854/2023, n. 22241/2025).

3. Azione di regresso, chiamate in causa e limiti delle polizze

Questo il cuore dogmatico della sentenza, che si inserisce nel regime anteriore alla Legge Gelli-Bianco (n. 24/2017).

Il quadro sistematico. La Cassazione ricostruisce la natura dell’obbligazione solidale tra struttura e medico: responsabilità contrattuale della struttura ex art. 1228 c.c. e del medico da contatto sociale ex art. 1218 c.c., con obbligazione solidale passiva ad interesse comune. L’art. 2055 c.c., con la sua vis expansiva, si applica a tutte le ipotesi di solidarietà passiva risarcitoria, anche contrattuale. Nel rapporto interno, la responsabilità si divide in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298 comma 2 e 2055 comma 3 c.c., salvo prova di colpa prevalente o esclusiva.

In questo quadro, la Cassazione ha distinto tra regresso in senso proprio (che presuppone l’avvenuto pagamento dell’intero e il previo accertamento della corresponsabilità: Sez. Un. n. 409/1969) e azione di accertamento preventivo (quando il condebitore convenuto chiama in causa l’altro corresponsabile prima di aver pagato: Cass. n. 2680/1998, n. 15930/2002, n. 7332/2025). In questo secondo caso, il convenuto è legittimato a un’azione di accertamento delle colpe, non ancora a un’azione di condanna restitutoria.

La Cassazione ha anche respinto esplicitamente la ricostruzione del Procuratore Generale, che distingueva tra azione di regresso e azione di rivalsa sull’assunto che la prima esigerebbe il riparto tra condebitori mentre la seconda avrebbe ad oggetto il recupero integrale di una prestazione eseguita in adempimento di un’obbligazione altrui. Richiamando Cass. n. 16835/2026, ha chiarito che il diritto di regresso sorge anche dall’adempimento di obbligazioni solidali ad interesse esclusivo (totalmente altrui), potendo in tal caso cumularsi con la surrogazione.

Il caso di K.H. (ricorso accolto). La sua polizza conteneva una clausola generale che copriva la responsabilità per colpa “lieve o grave” e una clausola speciale (art. 16 n. 3) che limitava la copertura alla sola colpa grave “nel caso la ASL, la Casa di Cura o l’Ente Ospedaliero agiscano in rivalsa”. La Cassazione ha ritenuto che la fattispecie concreta — in cui la clinica non aveva ancora pagato le danneggiate — non integrasse l’azione di regresso in senso proprio prevista dalla clausola speciale, bensì un’azione di accertamento preventivo. La disciplina applicabile era quindi la clausola generale, che copriva anche la colpa lieve. L’assicurazione dovrà tenerlo indenne.

Il caso di M.D. (ricorso inammissibile). La sua polizza era strutturalmente diversa: limitava ab origine l’obbligo di garanzia a quanto dovuto “esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili a loro colpa grave”, senza alcuna previsione generale estensiva alla colpa lieve. La Corte d’Appello aveva rigettato la domanda di manleva per due ragioni autonome: (a) il mancato pagamento da parte della struttura; (b) la limitazione della garanzia alla sola colpa grave, ipotesi non integrata nel caso concreto. Il ricorso incidentale di M.D. (articolato in sei motivi) non criticava in alcun modo la seconda ratio, relativa alla colpa grave, sicché è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Le spese di questo rapporto processuale sono state compensate.

Esito

La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, che dovrà: (a) riliquidare il danno parentale alle figlie rispettando le soglie tabellari; (b) riconoscere le spese di ATP come danno emergente; (c) riesaminare la domanda di manleva di K.H. verso Assicuratrice Milanese; (d) provvedere sulle spese di legittimità per questi rapporti. Per M.D., è stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale con compensazione delle spese e raddoppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002.

Avv. Sabrina Caporale

One thought on “Danno da perdita del rapporto parentale, illegittime le liquidazioni simboliche sotto i minimi tabellari

  • Carmelo Galipo'

    ottima e logica sentenza

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