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Errore diagnostico, l’assoluzione penale non esclude il risarcimento danni


Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 14 giugno 2026, n. 19728

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza depositata il 14 giugno 2026, torna a pronunciarsi in tema di responsabilità medica da condotta omissiva, affrontando due temi centrali del contenzioso sanitario: l’accertamento del nesso causale secondo il criterio civilistico del “più probabile che non” a valle di un’assoluzione in sede penale, e la gestione processuale delle Consulenze Tecniche d’Ufficio (CTU) contrastanti.

Il caso: omessa diagnosi e transito dal giudizio penale a quello civile

La complessa vicenda processuale trae origine dal decesso di un paziente, avvenuto nel 2005 presso l’Ospedale di Paola (CS), a causa di un tamponamento cardiaco da perforazione di un aneurisma dissecante dell’arco aortico.

I medici che lo ebbero in cura venivano inizialmente sottoposti a procedimento penale per omicidio colposo. In tale sede, pur venendo accertata la negligenza e l’imperizia per non aver disposto gli esami diagnostici necessari, venivano assolti in quanto il nesso di causalità tra l’omissione e l’evento morte non risultava provato “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

Riassunto il giudizio in sede civile ai sensi dell’art. 622 c.p.p., e giunti in sede di rinvio dopo una precedente pronuncia della stessa Suprema Corte (che aveva imposto l’applicazione del criterio causale civilistico), la Corte di Appello di Catanzaro condannava i sanitari al risarcimento del danno. I giudici di merito, basandosi sull’ultima CTU espletata, accertavano che un tempestivo intervento chirurgico — reso possibile da una corretta e tempestiva diagnosi — avrebbe garantito al paziente una probabilità di sopravvivenza compresa tra il 70% e il 75%.

Avverso tale decisione, i medici proponevano ricorso per cassazione, contestando l’esclusione della struttura sanitaria (ASP) dal giudizio e, soprattutto, l’adesione acritica dei giudici di merito all’ultima CTU a discapito di una precedente perizia più favorevole alla difesa.

Le decisioni della Suprema Corte

La Cassazione ha rigettato i ricorsi, confermando la condanna risarcitoria e cristallizzando importanti principi di diritto processuale e sostanziale.

Litisconsorzio e giudicato interno

Il primo motivo di ricorso lamentava la mancata partecipazione al giudizio dell’ASP (Azienda Sanitaria Provinciale), ritenuta litisconsorte necessario. La Corte chiarisce che in tema di obbligazioni solidali passive (come quella tra medico e struttura) non sussiste litisconsorzio sostanziale necessario. Il rapporto processuale è scindibile. Nel caso di specie, l’estromissione dell’ASP era stata sancita da una precedente statuizione della Corte d’Appello non impugnata tempestivamente, formatasi dunque in giudicato interno.

Valutazione delle CTU contrastanti

Il fulcro dell’ordinanza risiede nella valutazione del vizio motivazionale (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.) dedotto a fronte di due perizie discordanti. I ricorrenti lamentavano che la Corte territoriale avesse aderito all’ultima consulenza senza motivare comparativamente rispetto alla prima, che individuava una mortalità chirurgica superiore al 50%.

Gli Ermellini respingono la censura, ribadendo e precisando un fondamentale principio giurisprudenziale:

Non vi è vizio di motivazione qualora il giudice aderisca al parere dell’ultimo consulente tecnico, anche senza un’esplicita giustificazione comparativa punto per punto, purché la seconda perizia fornisca in positivo il percorso logico seguito e in negativo gli elementi per disattendere le tesi contrarie.

Nel caso in esame, l’ultimo CTU aveva logicamente destrutturato le obiezioni difensive, spiegando chiaramente che il tasso di mortalità superiore al 50% riguardava i pazienti non trattati chirurgicamente, mentre per quelli operati tempestivamente la sopravvivenza superava ampiamente la soglia probabilistica richiesta in ambito civile (attestandosi oltre il 70%).

Graduazione delle colpe

Infine, la Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di graduazione delle responsabilità tra i due medici (uno intervenuto nel turno precedente, l’altro in quello successivo). La Corte ha ricordato che, per ottenere la ripartizione interna delle quote di responsabilità solidale, è necessaria la tempestiva e rituale proposizione di una formale domanda di regresso nei gradi di merito, non potendo tale istanza essere sollevata ex novo o genericamente in sede di legittimità.

Il principio di diritto

Il nucleo della decisione sul punto delle CTU contrastanti — che la sentenza sviluppa nel “considerato che” richiamando, tra le altre, Cass. 25/3/2021 n. 8429 e Cass. 26/5/2021 n. 14599 — può essere così sintetizzato: in presenza di due successive e contrastanti consulenze tecniche d’ufficio, qualora il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, va escluso il vizio di motivazione ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario.

Avv. Sabrina Caporale

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