La vicenda del piccolo Domenico, deceduto dopo il mancato utilizzo di un cuore destinato al trapianto a causa del deterioramento dell’organo durante le fasi di trasporto e conservazione, pone una serie di rilevanti questioni in tema di responsabilità penale sanitaria, causalità omissiva e posizioni di garanzia nell’ambito delle procedure di trapianto.
Il caso si inserisce in un contesto particolarmente delicato, caratterizzato dall’interazione di molteplici soggetti – medici, coordinatori dei trapianti, personale sanitario, operatori logistici e strutture ospedaliere – chiamati a operare all’interno di una filiera altamente specializzata e rigidamente regolamentata.
In questo scenario, l’accertamento delle eventuali responsabilità non può prescindere da una puntuale ricostruzione della cosiddetta “catena di custodia” dell’organo, dalla fase dell’espianto fino alla sua destinazione finale.
La posizione di garanzia nella filiera del trapianto
Sotto il profilo penalistico, assume particolare rilevanza il contenuto dell’art. 40, comma 2, c.p., a norma del quale “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”.
La disposizione rappresenta il fondamento normativo della responsabilità omissiva impropria e impone di verificare se uno o più soggetti fossero titolari di una specifica posizione di garanzia rispetto alla corretta conservazione e trasferibilità dell’organo.
La giurisprudenza di legittimità ha in varie occasioni precisato che la posizione di garanzia, oltre che dalla legge, deriva anche dall’assunzione concreta di funzioni di protezione o controllo rispetto a un determinato bene giuridico.
Nel caso dei trapianti, la tutela dell’integrità dell’organo destinato all’impianto costituisce un interesse primario, strettamente connesso alla protezione della vita del ricevente.
Pertanto, ogni soggetto investito di compiti di monitoraggio o di gestione del trasporto potrebbe essere chiamato a rispondere nel caso in cui l’evento lesivo sia riconducibile alla violazione di specifici obblighi cautelari.
Il deterioramento dell’organo e l’accertamento del rapporto di causalità
Uno degli aspetti più complessi concerne la dimostrazione del nesso causale fra la condotta omissiva e l’evento morte.
Secondo consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, il giudizio controfattuale nelle omissioni richiede di verificare se, ipotizzando come realizzata la condotta doverosa, l’evento si sarebbe evitato con elevato grado di credibilità razionale.
Non basta una mera possibilità astratta di sopravvivenza, bensì è necessario accertare che il rispetto delle procedure contemplate avrebbe permesso, con enorme probabilità, il corretto utilizzo dell’organo e il conseguente intervento salvifico.
In tale prospettiva, le consulenze medico-legali e tecnico-scientifiche assumono un ruolo importante, ed occorrerà stabilire:
- il momento preciso in cui è avvenuta la compromissione dell’organo;
- le cause del deterioramento;
- il rispetto dei protocolli di conservazione;
- la corretta gestione dei tempi di ischemia;
- l’eventuale esistenza di anomalie nel sistema di trasporto;
- la concreta idoneità dell’organo a essere impiantato in assenza delle criticità riscontrate.
Altresì, l’accertamento causale dovrà confrontarsi con il tema della perdita della chance terapeutica, particolarmente significativo nelle procedure trapiantologiche, in cui la disponibilità di un organo compatibile rappresenta spesso una circostanza eccezionale e irripetibile.
Profili di colpa e responsabilità sanitaria
Sul piano soggettivo, l’eventuale responsabilità potrebbe configurarsi sotto il paradigma della colpa professionale, nelle sue forme della negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero nella violazione di leggi, linee guida e protocolli operativi.
L’analisi dovrà verificare se le condotte poste in essere si siano discostate dagli standard tecnico-organizzativi che le procedure trapiantologiche richiedono.
In tale ambito, assume rilievo anche la disciplina introdotta dalla Legge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017), che attribuisce alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali una funzione centrale nella valutazione della colpa sanitaria.
Nel caso in cui dovessero venire in luce criticità organizzative riconducibili a carenze strutturali del sistema, piuttosto che a singoli operatori, l’indagine potrebbe estendersi anche alla responsabilità dei vertici organizzativi delle strutture coinvolte, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di colpa da organizzazione (D.Lgs. 231/2001).
Conclusioni
Il caso mette in risalto come la sicurezza delle pratiche trapiantologiche non dipenda soltanto dalla competenza clinica dei singoli professionisti, ma dall’efficienza complessiva di un sistema in cui ogni passaggio costituisce un segmento fondamentale della tutela del bene vita.
In tale contesto, il deterioramento di un organo destinato al trapianto non costituisce solo un possibile errore tecnico, ma può assumere rilevanza penale qualora sia riconducibile alla violazione di obblighi giuridici di protezione e controllo.
La vicenda in esame evidenzia, infatti, la centralità del giudizio controfattuale nell’accertamento della responsabilità omissiva in ambito sanitario.
Sarà necessario verificare se il deterioramento dell’organo fosse evitabile mediante l’adempimento delle condotte doverose gravanti sui soggetti titolari della posizione di garanzia e se tale omissione abbia inciso causalmente sull’evento lesivo secondo il criterio dell’elevata credibilità razionale.
Avv. Giusy Sgrò
