Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 29 maggio 2026, n. 16843
Nel caso di minore gravemente leso a seguito di un errore medico, la Cassazione chiarisce i limiti della personalizzazione del danno non patrimoniale e della liquidazione equitativa. La Terza Sezione ha rigettato il ricorso proposto dai genitori di un minore che, a causa di un’errata diagnosi e di un ritardato intervento chirurgico imputabili all’ASL e al medico curante, aveva riportato gravissime disabilità permanenti (cecità, perdita della funzione deambulatoria e prensile, invalidità permanente dell’85-90%). La pronuncia — che si segnala per l’ampiezza e l’attualità dei temi trattati — affronta in sequenza tre questioni di grande rilevanza pratica nel contenzioso da responsabilità sanitaria: i presupposti della personalizzazione del danno non patrimoniale, i limiti della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. e la detraibilità dell’indennità di accompagnamento dal risarcimento delle spese di assistenza.
Il caso e i due gradi di merito
Il Tribunale in primo grado, accertata la responsabilità dell’ASL e del medico, aveva liquidato in favore del minore — per il tramite dell’amministratrice di sostegno, la madre — la somma complessiva di Euro 2.127.758,00, oltre ad Euro 455.000,00 in favore dei genitori, a titolo di risarcimento dei danni da questi subiti iure proprio.
La Corte d’Appello di Roma aveva sensibilmente ridotto i risarcimenti: aveva portato il quantum dovuto al minore a Euro 1.519.048,00, aveva integralmente rigettato la domanda risarcitoria dei genitori in proprio ed aveva eliminato le voci di danno patrimoniale per spese di carburante (Euro 40.000,00) e di assistenza (Euro 200.000,00), liquidate dal Tribunale in via equitativa senza l’indicazione dei criteri parametrici utilizzati.
Appello incidentale tardivo e giudicato
I ricorrenti sostenevano che l’appello incidentale proposto dall’ASL fosse tardivo rispetto ai capi di sentenza non coperti dall’impugnazione principale della Assicurazione, con conseguente formazione del giudicato sulle relative statuizioni. La Cassazione ha respinto entrambi i motivi, ribadendo il principio — consolidato già dalle Sezioni Unite del 2007 (n. 24627) — secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile avverso qualunque capo della sentenza, anche non connesso all’impugnazione principale, e che ciascuna delle appellanti aveva nella sostanza impugnato lo stesso capo relativo al quantum debeatur per il danno patrimoniale, senza riferimento a due distinti importi.
Personalizzazione del danno non patrimoniale
La questione è di grande attualità, anche alla luce dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale (d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, in vigore dal 5 marzo 2025). I genitori contestavano il mancato riconoscimento della personalizzazione del danno biologico del figlio, sostenendo che le gravissime conseguenze subite (cecità, paralisi, obesity, ripetuti interventi chirurgici, continuo pericolo di vita) giustificassero un incremento rispetto alla liquidazione tabellare
La Cassazione ha confermato il rigetto, ribadendo il principio ormai granitico: la personalizzazione in aumento è ammessa solo in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni dello stesso grado sofferte da persone della stessa età. Le conseguenze descritte — pur drammatiche nella loro oggettiva gravità — non erano state allegate come peculiari e ulteriori rispetto a quelle già contemplate e forfettizzate nelle tabelle per un’invalidità dell’85-90%, ma erano state semplicemente enunciate nell’atto di citazione come descrizione del quadro clinico generale. Non è sufficiente richiamare la gravità oggettiva della lesione: occorre allegare concretamente perché le conseguenze di quel caso specifico siano anomale rispetto ai casi consimili.
Il punto è cruciale nell’attuale quadro normativo: con la TUN (Tabella Unica Nazionale) — che prevede già al suo interno meccanismi di personalizzazione ex art. 138 Codice delle Assicurazioni — la giurisprudenza della Cassazione sembra orientarsi verso una valorizzazione delle “conseguenze peculiari” solo se tempestivamente e analiticamente allegate, con onere della prova a carico del danneggiato.
Liquidazione equitativa e indennità di accompagnamento
Questo è il cuore economicamente più rilevante della controversia per i genitori, la cui domanda risarcitoria era stata integralmente rigettata dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha confermato l’orientamento su entrambi i profili.
- a) Liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. Il Tribunale aveva riconosciuto equitativamente le spese di carburante (€ 40.000) e di assistenza (€ 200.000) pur in assenza di documentazione e senza indicare i criteri parametrici utilizzati. La Cassazione ha confermato che ciò era illegittimo, ribadendo il principio secondo cui la liquidazione equitativa ha natura sussidiaria, non sostitutiva: presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza (an) e che la sua stima esatta sia oggettivamente impossibile per ragioni indipendenti dall’inerzia della parte, non può invece supplire all’omessa allegazione degli elementi fattuali di base (Cass. n. 21607/2025). La parte non può limitarsi a chiedere una “prudente valutazione” del giudice senza aver prima indicato almeno le coordinate fattuali — numero e tipologia dei ricoveri, percorsi di cura, frequenza delle trasferte — su cui tale valutazione possa innestars.
- b) Indennità di accompagnamento e compensatio lucri cum damno. La corte territoriale aveva osservato che, essendo “indubbio” che il minore percepisse l’indennità di accompagnamento ex L. n. 18/1980, nulla era dovuto a titolo di spese di assistenza. I ricorrenti obiettavano che si trattasse di una compensatio lucri cum damno introdotta d’ufficio. La Cassazione ha respinto la censura, precisando — con un richiamo espresso a Cass. n. 26757/2020 — che la compensatio lucri cum damno è rilevabile d’ufficio e che il principio di non contestazione non opera per i fatti propri della parte istante (nella specie, la percezione dell’indennità) che quella stessa parte non aveva specificamente smentito. Il tema si inscrive nell’orientamento già consolidato — ribadito dalla stessa Terza Sezione con ord. n. 31684/2024 — secondo cui dall’ammontare del risarcimento per spese di assistenza devono essere detratte le somme percepite a titolo di indennità di accompagnamento, anche se non ancora percepite al momento della sentenza, purché determinabili.
Il quinto motivo — relativo alle conseguenze della transazione con una corresponsabile — è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Conclusioni
La pronuncia in commento costituisce una sintesi efficace di tre temi cardine del danno alla persona nel contenzioso sanitario. Per i professionisti del settore, i messaggi operativi sono chiari.
Quanto alla personalizzazione, l’allegazione deve essere specifica e rivolta a dimostrare le conseguenze ulteriori e anomale, non la mera gravità della lesione già tabellata.
Per le spese non documentate è indispensabile costruire in udienza una base di allegazione analitica (cartelle cliniche, referti di viaggio, ricevute anche parziali) che consenta al giudice di operare per presunzioni, senza potersi limitare ad invocare l’equità come strumento suppletivo.
Quanto, infine alla indennità di accompagnamento il difensore del danneggiato deve anticipare e gestire processualmente il tema della compensatio, documentando sia l’entità dell’indennità percepita sia la maggiore entità dei costi effettivi di assistenza sostenuti rispetto a quanto coperto dal beneficio pubblico.
Avv. Sabrina Caporale
