Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 23 aprile 2026, n. 10769
Rottura protesi mammarie e richiesta di risarcimento per danno emotivo: la Cassazione conferma il rigore probatorio richiesto per il risarcimento del danno psichico da “paura di ammalarsi” e ribadisce i confini dell’autosufficienza del ricorso in tema di omessa informazione.
Il caso: lo scandalo delle protesi P.I.P. e la richiesta di risarcimento
La vicenda trae origine dal noto caso delle protesi mammarie prodotte di una società francese, oggetto di un warning mondiale per l’utilizzo di silicone industriale non a norma e l’elevato rischio di rottura. Una paziente, sottoposta a mastoplastica ricostruttiva presso l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) nel 2005, aveva citato in giudizio la struttura a seguito della rottura della protesi e della conseguente formazione di “siliconomi”.
Oltre al danno biologico da spandimento di silicone (già parzialmente risarcito in primo grado), la ricorrente lamentava la violazione del diritto all’autodeterminazione per carenza di consenso informato — sostenendo che, se correttamente edotta sulla scarsa affidabilità di quelle protesi, avrebbe optato per una soluzione diversa — e un grave danno psichico derivante dal timore di insorgenza di patologie future.
Consenso informato e autosufficienza del ricorso
Il primo motivo di ricorso si appuntava sulla mancata corretta informazione pre-operatoria. La Cassazione ha dichiarato la doglianza inammissibile per violazione del principio di autosufficienza (ex art. 366 c.p.c.).
Gli Ermellini hanno ricordato che il ricorrente che lamenti l’omesso esame di un fatto decisivo (come la carenza informativa) ha l’onere di indicare specificamente il “dato” testuale o extratestuale da cui tale fatto risulti esistente e come sia stato oggetto di discussione. Nel caso di specie, la ricorrente ha riportato l’atto di citazione solo per riassunto, impedendo alla Corte di verificare se la domanda di danno da lesione dell’autodeterminazione fosse stata ritualmente introdotta e supportata da elementi probatori circa la “scelta diversa” che la paziente avrebbe compiuto.
Danno psichico e prova del nesso causale
Il secondo pilastro della decisione riguarda il danno psichico. La Corte d’Appello aveva negato tale risarcimento basandosi sulle conclusioni della CTU, che aveva evidenziato pregresse patologie: alla paziente era stata riconosciuta un’invalidità civile per problemi psichici già prima dell’intervento; carenza documentale: l’assenza di certificazioni mediche da strutture pubbliche o di diagnosi psichiatriche post-evento ha reso impossibile accertare un nesso eziologico tra la rottura della protesi e il disturbo depressivo lamentato.
La Cassazione ha confermato che il giudice di merito non è tenuto a rinnovare la consulenza tecnica se ritiene il materiale probatorio già acquisito esaustivo e coerente. In assenza di elementi clinici certi (diagnosi, terapie farmacologiche), il danno psichico non può essere presunto sulla sola base dello stress derivante dalla rottura della protesi.
Conclusioni
L’ordinanza sottolinea due aspetti fondamentali per il contenzioso medico-legale:
- Specificità: il ricorso per cassazione non può limitarsi a critiche generiche, ma deve ancorarsi a trascrizioni precise degli atti del processo di merito.
- Prova del danno non patrimoniale: anche in presenza di un difetto del prodotto, il danno psichico deve essere supportato da una rigorosa documentazione medica che ne attesti l’insorgenza e l’estraneità a patologie pregresse, non bastando la mera deduzione soggettiva del timore per la propria salute.
Avv. Sabrina Caporale
