Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 23 aprile 2026, n. 10758
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 10758/2026, chiarisce che la responsabilità della struttura sanitaria per infezioni ospedaliere non è oggettiva. È nulla la sentenza che nega alla clinica il diritto di provare l’adozione dei protocolli antisettici nel caso concreto.
Il caso: infezione ospedaliera post-operatoria e onere probatorio
La controversia nasce dal ricorso di una paziente che aveva contratto un’infezione ospedaliera da Staphylococcus faecalis a seguito di un intervento di cataratta eseguito presso una casa di cura milanese. Sebbene il Tribunale e la Corte d’Appello avessero condannato la struttura, ritenendo non raggiunta la prova liberatoria, la Casa di Cura ha proposto ricorso in Cassazione denunciando la violazione del proprio diritto alla prova.
Il cuore della censura riguardava la mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale volti a dimostrare la corretta esecuzione di tutte le procedure di sanificazione (lavaggio mani, sterilizzazione strumenti, filtraggio aria) durante lo specifico intervento. I giudici di merito avevano liquidato tali prove come “generiche” o “irrilevanti”, finendo però per condannare la struttura proprio per il mancato assolvimento della prova liberatoria.
La natura della responsabilità: non è un regime oggettivo
La Terza Sezione Civile ha colto l’occasione per ribadire un principio cardine: la responsabilità della struttura sanitaria per infezioni contratte in ambito ospedaliero non ha natura oggettiva.
A fronte della prova della contrazione dell’infezione fornita dal paziente, la struttura ha il diritto (e l’onere) di provare: di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle normative e dalle leges artis (prevenzione generale); di aver applicato rigorosamente i protocolli nel caso specifico (prevenzione particolare).
Il “diritto a provare” e il vizio di motivazione
La Cassazione ha ravvisato una nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria. Secondo gli Ermellini, è illogico rigettare una domanda ritenendola “non provata” dopo aver respinto le richieste istruttorie (non inammissibili) formulate dalla parte per assolvere a quell’onere.
In particolare, l’ordinanza chiarisce due punti:
- Specificità dei capitoli: i capitoli di prova non sono generici se indicano gli elementi essenziali della procedura (es. il lavaggio delle mani o l’uso di guanti sterili), anche se fanno riferimento a protocolli o verbali operatori per l’identificazione dei presenti.
- Valutazione d’ufficio dei documenti: il giudice deve valutare la rilevanza dei documenti prodotti senza poter pretendere che la parte ne “illustri” analiticamente l’idoneità dimostrativa negli scritti difensivi. L’onere di allegazione riguarda i fatti, non il valore probatorio dei singoli documenti.
Conclusioni
La pronuncia rappresenta un importante argine alla tendenza di trasformare la responsabilità sanitaria in una forma di indennizzo automatico. Per il legale della struttura, emerge la necessità di articolare capitoli di prova estremamente dettagliati sulle procedure antisettiche effettivamente seguite in sala operatoria.
Per il magistrato di merito, invece, scatta l’obbligo di un esame più attento delle istanze istruttorie: negare l’ingresso alle prove sui protocolli concretamente adottati significa, di fatto, negare alla struttura sanitaria l’unica via d’uscita legale dalla presunzione di responsabilità, configurando una responsabilità oggettiva che l’ordinamento italiano, in questo ambito, non prevede.
Avv. Sabrina Caporale
