Nel caso di una neonata deceduta poco dopo il parto a seguito di una grave infezione riconducibile a una sospetta rottura prematura delle membrane, la Corte di Cassazione ha escluso l’applicazione dello scudo penale per il medico.
Ignorare le linee guida in presenza di una sospetta rottura prematura delle membrane (PROM) configura una colpa grave che esclude l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 590-sexies c.p. Inoltre, in caso di prescrizione del reato, il giudice dell’impugnazione è tenuto a compiere un accertamento pieno del merito per confermare le statuizioni civili. Lo ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, respingendo i ricorsi di un ginecologo e della clinica privata (Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 6 maggio 2026, n. 16362).
Il fatto storico e l’iter processuale
La drammatica vicenda riguarda il decesso di una neonata, morta un’ora dopo il parto a causa di un’ipossia acuta generata da una severa corioamniosite (un’infezione delle membrane fetali).
La gestante era stata ricoverata giorni prima per perdite di liquido amniotico (sintomo di una sospetta rottura prematura delle membrane, o PROM). Nonostante ciò, secondo quanto accertato dai giudici di merito tramite perizia d’ufficio, il ginecologo non aveva seguito le indicazioni delle linee guida (AIGO 2011): aveva omesso di somministrare una massiccia e adeguata terapia antibiotica, aveva atteso ben oltre le 24 ore raccomandate prima di indurre il parto e non aveva garantito un monitoraggio cardiotocografico continuo durante la somministrazione di ossitocina, perdendo così i segnali del tracciato che indicavano una sofferenza fetale ormai in atto.
In primo grado, il Tribunale aveva condannato il medico per omicidio colposo. In appello, la Corte aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione, ma aveva confermato la responsabilità ai fini civili, condannando il sanitario e la struttura sanitaria al risarcimento dei danni e al pagamento di una provvisionale di 50.000 euro in favore dei genitori.
I principi sanciti dalla Suprema Corte
Il medico e la clinica hanno impugnato la sentenza in Cassazione, contestando la valutazione della prova scientifica, l’omessa assoluzione nel merito e la mancata applicazione dello “scudo penale” per i sanitari. La Suprema Corte ha rigettato integralmente i ricorsi, fissando alcuni principi fondamentali:
Valutazione del merito e prescrizione: richiamando una recentissima pronuncia delle Sezioni Unite, la Cassazione ha ribadito che, quando sopraggiunge la prescrizione del reato ma vi sono statuizioni civili da valutare, il giudice dell’appello non può limitarsi a “prendere atto” dell’estinzione. Al contrario, ha l’obbligo di compiere un apprezzamento pieno del materiale probatorio per verificare la sussistenza della responsabilità ai fini risarcitori.
Il ruolo della Cassazione sulla prova scientifica: la Suprema Corte ha chiarito che il suo compito non è stabilire quale teoria medica sia scientificamente più esatta, bensì verificare se il giudice di merito abbia motivato in modo logico e razionale la sua scelta di aderire a una determinata perizia (nel caso di specie, la perizia del CTU del Tribunale, preferita a quelle di parte). Avendo la Corte d’Appello argomentato adeguatamente le ragioni tecniche del suo convincimento, la decisione diventa insindacabile in sede di legittimità.
Inapplicabilità dello scudo “Gelli-Bianco”, niente scudo penale per il medico
I giudici hanno respinto la richiesta di applicare la causa di non punibilità per l’esercente la professione sanitaria. Tale norma, infatti, copre solo l’imperizia “lieve” nella fase attuativa di linee guida correttamente individuate. Nel caso in esame, il medico si è discostato in modo “ragguardevole” e ingiustificato dalle linee guida (omettendo antibiotici adeguati e ritardando il parto), configurando una colpa grave per negligenza e imperizia che esclude qualsiasi esonero da responsabilità.
Le conclusioni
Accertato che l’infezione fatale si sarebbe potuta scongiurare, con alto grado di probabilità logica, se il medico avesse rispettato i protocolli previsti per la sospetta PROM, la Cassazione ha confermato in via definitiva l’obbligo risarcitorio in solido tra il professionista e la struttura sanitaria, condannandoli altresì alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili.
Avv. Sabrina Caporale
