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Marcatori tumorali ignorati e perdita di chance di sopravvivenza, quando scatta il risarcimento


Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 25 aprile 2026, n. 11133

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la recente ordinanza depositata il 25 aprile 2026 (R.G.N. 7006/2024), è tornata a pronunciarsi in tema di responsabilità medica, affrontando il delicato tema del risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza.

La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso promosso da un’Azienda Sanitaria Locale laziale, confermando la condanna al pagamento di oltre 318.000 euro in favore degli eredi di una paziente oncologica, deceduta a causa dell’aggravamento di una patologia tumorale trascurata dai sanitari.

Il caso: marcatori tumorali ignorati e terapie omesse

La tragica vicenda processuale e umana prende le mosse nel 1997, quando alla paziente viene diagnosticato e asportato chirurgicamente un carcinoma mammario. Per oltre dieci anni i controlli risultano negativi. Nel 2008, tuttavia, in occasione di un ricovero, gli esami ematochimici evidenziano un allarmante innalzamento dei marcatori tumorali (CEA e CA 15.3). Nonostante i chiari campanelli d’allarme, i medici della struttura non allertano la paziente, non prescrivono ulteriori approfondimenti diagnostici e omettono di somministrare la necessaria terapia ormonale adiuvante.

Solo nel 2010, a seguito di forti dolori, la donna si rivolge a un’altra struttura, scoprendo un’estesa metastasi ossea e polmonare. Nel corso del giudizio di primo grado, promosso dalla paziente per ottenere il risarcimento dei danni, la donna decede a causa del peggioramento della patologia. L’azione viene quindi proseguita dai suoi eredi (marito e figli).

Le decisioni di merito: accertata la colpa medica

Il Tribunale di Rieti accerta plurimi e gravi inadempimenti da parte della struttura ospedaliera. Le omissioni diagnostiche e terapeutiche, secondo le risultanze della CTU medico-legale, hanno impedito di rallentare la progressione della malattia, privando la paziente del 47% di chance di evitare la recidiva o, quantomeno, di prolungare il cosiddetto “intervallo libero” dalla malattia. Il giudice di prime cure liquida quindi agli eredi il danno biologico temporaneo, il danno catastrofale (per la lucida consapevolezza dell’ineluttabile fine) e il danno da perdita di chance di sopravvivenza, utilizzando in via equitativa come parametro di riferimento le Tabelle del Tribunale di Milano relative alla perdita del rapporto parentale. La Corte d’Appello di Roma, successivamente, conferma in toto la condanna.

Il giudizio di Cassazione e i limiti dell’impugnazione

L’Azienda Sanitaria ricorre in Cassazione sollevando due motivi principali. Con il primo, lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. (ultrapetizione), sostenendo che la domanda di risarcimento per la “perdita di chance” fosse stata formulata tardivamente dagli eredi e non fosse presente nell’atto introduttivo originario della de cuius. Gli Ermellini dichiarano la censura infondata e in parte inammissibile: l’atto introduttivo mirava già a ristorare l’intero pregiudizio non patrimoniale derivante dalle omissioni mediche, includendo virtualmente la perdita delle possibilità di sopravvivenza. La Cassazione ribadisce inoltre che l’interpretazione del contenuto della domanda è un’attività riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se non per gravi vizi motivazionali (qui assenti).

Perdita di chance di sopravvivenza e criteri di liquidazione

Con il secondo motivo, l’ASL contesta i criteri di liquidazione, lamentando l’erronea applicazione delle Tabelle milanesi per la perdita del rapporto parentale al fine di monetizzare la perdita di chance di guarigione, proponendo invece una liquidazione basata sul valore degli anni di vita perduti riproporzionati alla percentuale del 47%. La Suprema Corte dichiara inammissibile anche questa censura per difetto di specificità. La Cassazione rileva che l’ASL aveva omesso di contestare adeguatamente tale specifico criterio di calcolo già in sede di appello. I giudici di Piazza Cavour ricordano che il danno da perdita di chance va commisurato “in via equitativa attingendo ai parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, rispetto ai quali il valore statistico percentuale (…) può costituire solo un criterio orientativo“. Poiché la Corte d’Appello non si era espressa su uno specifico motivo di gravame (non ritualmente proposto dall’Azienda) relativo all’algoritmo tabellare, la Cassazione non può sindacare direttamente la sentenza di primo grado.

Il ricorso della struttura sanitaria viene rigettato, con conseguente condanna al pagamento di ulteriori 10.000 euro per spese di giudizio. La pronuncia consolida il diritto al risarcimento integrale per quei pazienti a cui la negligenza medica sottragga preziose e statisticamente rilevanti probabilità di guarigione o di sopravvivenza.

Avv. Sabrina Caporale

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