Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 24 aprile 2026, n. 11033
La Cassazione torna a chiarire i confini della responsabilità sanitaria nei casi di pillola anticoncezionale e trombosi, escludendo la colpa del medico in assenza di specifici fattori di rischio o segnali clinici rilevanti. La pronuncia affronta anche il tema delle spese processuali, precisando che la chiamata in garanzia dell’assicurazione, se infondata o arbitraria, può comportare l’obbligo per il medico di rifondere le spese legali del terzo chiamato.
Pillola anticoncezionale e trombosi
Una paziente si rivolge a un endocrinologo per curare un’acne papulo-pustolosa; il medico prescrive una terapia a base di estroprogestinici (Yasminelle). Successivamente, la paziente viene ricoverata per tromboembolia polmonare bilaterale e trombosi venosa profonda, scoprendo di essere portatrice di una mutazione genetica (Fattore V Leiden). La paziente fa causa al medico, sostenendo che la terapia fosse controindicata a causa della sua familiarità con malattie cardiovascolari, del suo essere fumatrice e in sovrappeso, e lamentando la mancata prescrizione di esami genetici preventivi.
Nei primi due gradi di giudizio (Tribunale di Taranto e Corte d’Appello di Lecce), la domanda viene rigettata sulla base della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), la quale esclude negligenze da parte del medico.
La Suprema Corte ha confermato l’esclusione di responsabilità del medico, dichiarando inammissibili e infondati i primi due motivi di ricorso della paziente.
Il ruolo delle Linee Guida e l’adeguatezza degli esami
La Cassazione chiarisce che la Corte d’Appello non ha assolto il medico basandosi su una presunta “efficacia scriminante assoluta” delle linee guida. Le linee guida non sono regole cautelari tassative e non sollevano il medico dall’obbligo di personalizzare la cura. Tuttavia, nel caso specifico, la CTU ha accertato, in modo insindacabile in sede di legittimità, che il medico non ha commesso omissioni:
Il BMI (Indice di Massa Corporea) della paziente non era pari o superiore a 35 (soglia oltre la quale la terapia è sconsigliata).
Gli esami del sangue di routine prescritti non mostravano anomalie tali da sconsigliare la pillola.
La mutazione del Fattore V Leiden comporta un aumento del rischio trombofilico del 4%, ma non è prassi (né obbligo) prescrivere complessi e costosi esami genetici preventivi in assenza di specifici e gravi segnali di allarme.
Consenso informato e prove istruttorie
La doglianza relativa alla presunta mancanza di consenso informato è stata dichiarata inammissibile perché sollevata per la prima volta in Cassazione (questione nuova). Inoltre, il mancato accoglimento delle richieste istruttorie (come l’interrogatorio formale) da parte dei giudici di merito è una scelta discrezionale insindacabile, specialmente se la parte non dimostra la “decisività” della prova per ribaltare l’esito del giudizio.
L’accoglimento sul tema delle spese legali (Il Terzo Chiamato)
Il terzo motivo di ricorso, che ha portato alla cassazione parziale della sentenza, riguarda l’applicazione dell’art. 91 c.p.c. in tema di spese processuali.
La paziente era stata condannata a pagare le spese legali non solo al medico (vincitore), ma anche alla compagnia di assicurazione che il medico stesso aveva chiamato in garanzia, nonostante l’assicurazione avesse eccepito la non operatività della polizza per quel periodo.
La Cassazione ha ribadito un fondamentale principio di diritto sul riparto delle spese:
- Regola generale: le spese del terzo chiamato in garanzia dal convenuto gravano sull’attore soccombente, poiché è stata la sua iniziativa (infondata) a rendere necessaria la chiamata in causa.
- L’eccezione (applicata al caso): il rimborso delle spese resta a carico del convenuto (il medico) che ha chiamato il terzo, qualora questa iniziativa si riveli “manifestamente infondata o palesemente arbitraria”.
Nel caso in esame, se il medico ha chiamato in causa un’assicurazione la cui polizza era chiaramente inoperante per ragioni temporali, tale chiamata costituisce un esercizio abusivo del diritto di difesa. In tali casi, il convenuto – anche se vince la causa principale contro l’attore – deve farsi carico delle spese dell’assicurazione che ha trascinato inutilmente in giudizio.
Conclusioni
La Cassazione ha rigettato i motivi inerenti alla malpractice medica, confermando l’assoluzione del professionista. Ha tuttavia cassato la sentenza limitatamente alla condanna alle spese in favore della compagnia assicurativa, rinviando alla Corte d’Appello di Lecce per una nuova valutazione su questo specifico aspetto economico, affinché verifichi se la chiamata in causa dell’assicurazione da parte del medico fosse stata effettivamente arbitraria.
