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Malpractice medica, basta allegare il nesso causale senza indicare l’errore tecnico


Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 21 aprile 2026, n. 10577

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10577/2026, ha ribadito un principio fondamentale a tutela del paziente nelle controversie di malpractice medica: il danneggiato non è tenuto a individuare con precisione l’errore tecnico commesso dai sanitari, essendo sufficiente l’allegazione del nesso causale tra la complessiva prestazione resa e il danno patito.

Il caso: un calvario di sei interventi chirurgici

La vicenda trae origine dal ricorso degli eredi di un paziente che, tra il 2002 e il 2003, aveva subito ben sei interventi chirurgici presso il Policlinico di Foggia a seguito di una patologia diverticolare. Mentre i primi gradi di giudizio avevano rigettato la domanda risarcitoria, la Corte d’Appello di Bari era incorsa in un errore di interpretazione procedurale: pur avendo la CTU riscontrato profili di negligenza in ordine al quarto intervento (di ricanalizzazione colon-rettale), i giudici baresi avevano ritenuto tale profilo non risarcibile perché “non specificamente allegato” dalle parti, che si erano concentrate maggiormente sul primo intervento della serie.

Allegazione e “tecnicismo” della prova

Il cuore della decisione della Terza Sezione Civile risiede nella critica al formalismo eccessivo della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno chiarito che l’onere di allegazione del paziente deve essere commisurato alla sua concreta possibilità di conoscere gli aspetti tecnici della vicenda.

Poiché il campo della medicina è caratterizzato da un alto tasso di specializzazione, non si può pretendere che l’attore indichi ex ante lo specifico segmento della prestazione che ha determinato il danno. È sufficiente che il paziente alleghi che la patologia o il peggioramento siano correlati alla prestazione sanitaria nel suo complesso.

Il ruolo della CTU

La Cassazione sottolinea che l’oggetto del giudizio è l’accertamento della responsabilità in relazione al danno lamentato. Se durante l’istruttoria, e in particolare tramite la Consulenza Tecnica d’Ufficio, emerge un profilo di colpa diverso o ulteriore rispetto a quello ipotizzato inizialmente dall’attore, il giudice ha l’obbligo di pronunciarsi su di esso.

Invertire questa logica significherebbe trasformare il processo in una “trappola” per il danneggiato, il quale spesso scopre la reale causa del proprio malessere solo grazie all’intervento degli ausiliari del giudice.

Consenso informato e nesso causale

L’ordinanza coglie anche l’occasione per ribadire i confini del danno da omesso consenso informato. In linea con l’orientamento consolidato, la Corte ha confermato che la lesione del diritto all’autodeterminazione non si traduce automaticamente in un risarcimento per danno alla salute se non viene fornita la prova (anche presuntiva) che il paziente, ove correttamente informato, avrebbe rifiutato l’intervento.

Conclusioni

Con questa pronuncia, la Cassazione conferma il favore verso una tutela effettiva del diritto alla salute, alleggerendo il paziente da oneri di allegazione “diabolici”. Il principio della “preponderanza dell’evidenza” deve guidare il giudice nell’accertamento del nesso causale, valorizzando le risultanze della CTU anche quando queste superano o integrano le iniziali prospettazioni della difesa.

Principio di diritto: l’onere di allegazione del danneggiato in ambito sanitario è soddisfatto quando si assuma che la patologia sia causalmente correlata alla prestazione effettuata, senza necessità di indicare gli specifici aspetti tecnici della responsabilità medica.

La causa è stata rinviata alla Corte d’Appello di Bari per un nuovo esame che tenga conto della negligenza rilevata dalla CTU sull’intervento del 2002.

Avv. Sabrina Caporale

One thought on “Malpractice medica, basta allegare il nesso causale senza indicare l’errore tecnico

  • Roberto La Rocca

    È’ necessario che il CTU e il CTP si rendano conto che l’interlocutore (avvocato e giudice) sono ignoranti della fisiopatologia e della tecnica chirurgica. È’ quindi importante che nelle rispettive relazioni tali aspetti vengano rappresentati con immagini, disegni e terminologia appropriata. Cosa che io faccio sempre….

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