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Errore medico senza danno, nessun risarcimento se il decesso era inevitabile

Corte di Cassazione, III Sez. civile, sentenza 31 dicembre 2025, n. 34998

La Cassazione conferma il rigetto del risarcimento: se il decesso era inevitabile nemmeno con una diagnosi tempestiva, la colpa del medico resta senza danno. Legittima la rinnovazione della CTU se la prima è “apodittica”.

Con la sentenza n. 1625/2024 (depositata il 31 dicembre 2025), la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha messo un punto fermo su una complessa vicenda di presunta malpractice medica, ribadendo principi cruciali in tema di nesso di causalità e poteri istruttori del giudice.

Il caso: l’omissione non sempre è causa del danno

La vicenda riguardava il decesso di un giovane paziente affetto da una grave patologia cardiaca, a seguito di un’emorragia intestinale. La madre agiva contro il medico curante, lamentando una diagnosi tardiva. Tuttavia, i giudici di merito — recependo le risultanze della consulenza tecnica — hanno accertato che, sebbene vi fosse stata un’omissione colposa da parte del sanitario, il decesso si sarebbe verificato ugualmente.

In ambito civile, il nesso causale richiede che la condotta diligente avrebbe avuto probabilità “più probabili che non” di evitare l’evento. Nel caso di specie, l’evento è stato ritenuto ineluttabile, recidendo così il legame giuridico tra la condotta del medico e il danno patito dai congiunti.

La “guerra” delle perizie: quando il giudice può rinnovare la CTU

Il cuore del ricorso riguardava la validità della consulenza tecnica. La ricorrente contestava la decisione del giudice del rinvio di nominare un nuovo collegio peritale, “scartando” la prima relazione che era favorevole alla tesi risarcitoria.

La Suprema Corte ha ricordato che il giudice di merito ha il potere discrezionale di disporre indagini suppletive o rinnovare interamente la CTU (ex art. 196 c.p.c.); tale potere è legittimo se la prima relazione appare “gravemente deficitaria”, fondata su premesse errate o motivata in modo apodittico. Nel caso in esame, la prima perizia era stata censurata perché dava per scontata la conoscenza della patologia da parte del medico senza prove certe e non motivava adeguatamente le reali “chance” salvifiche del paziente.

Collegialità e rito Cartabia

Un altro profilo d’interesse riguarda la nomina dei periti. La Cassazione ha chiarito che l’eventuale mancato rispetto della collegialità prevista dalla Legge Gelli-Bianco (art. 15 L. 24/2017) o la sostituzione di un consulente con un altro non comportano nullità se il giudice motiva adeguatamente la necessità di un nuovo approfondimento tecnico. Inoltre, la Corte ha confermato che, secondo il nuovo rito post-Riforma Cartabia, il ricorso incidentale deve essere depositato ma non necessariamente notificato (ex art. 371 c.p.c.).

Spese compensate per la “complessità”

Infine, la Corte ha respinto il ricorso incidentale del medico che chiedeva la condanna della controparte alle spese di lite. I giudici hanno ritenuto legittima la compensazione integrale, giustificata dall’oggettiva “complessità del giudizio” e dall’alternanza di esiti tra le varie fasi processuali (penali e civili).

Avv. Sabrina Caporale

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