Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 20 marzo 2026, n. 10790
In tema di responsabilità medica, la Cassazione censura il ricorso a congetture extra-peritali, chiarendo che il giudice non può fondare la decisione su ipotesi prive di riscontro scientifico. Nel caso di specie, i giudici della Corte d’Appello avevano attribuito il decesso di un lattante a cause non supportate da evidenze tecniche, ignorando le omissioni diagnostiche accertate dalle perizie, con conseguente annullamento della sentenza.
Il caso, l’omessa diagnosi di invaginazione intestinale
La vicenda riguarda il decesso di un bambino di soli sette mesi, giunto in Pronto Soccorso con sintomi inequivocabili: vomito, disidratazione e, soprattutto, feci ematiche (il tipico segno a “gelatina di ribes”). Il medico di turno, tuttavia, formulava una diagnosi superficiale di “gastroenterite”, omettendo l’esecuzione di una semplice ecografia addominale e ritardando la terapia reidratante. Il piccolo moriva poco dopo per shock ipovolemico causato da un’invaginazione intestinale non diagnosticata.
La sentenza dei giudici della Corte di Appello: “la colpa è dei genitori”
Mentre il GUP aveva condannato il medico basandosi su una perizia cristallina, i giudici della Corte di Appello di Bari avevano ribaltato il verdetto, assolvendo l’imputata. La motivazione dei giudici d’appello appariva singolare: il decesso sarebbe stato causato da una “gravissima imprudenza” dei genitori, rei di aver somministrato al piccolo latte vaccino comune invece del latte di proseguimento, scatenando così la patologia.
La censura della Cassazione: i giudici non possono ricorrere a congetture extra-peritali
Con la sentenza depositata il 20 marzo 2026, la Quarta Sezione Penale della Cassazione ha annullato l’assoluzione agli effetti civili. Il punto focale della decisione risiede nel rapporto tra il giudice e le risultanze scientifiche.
La Suprema Corte chiarisce che il giudice di appello che intenda riformare una condanna ha l’obbligo di fornire una motivazione rafforzata, confutando specificamente ogni punto della sentenza di primo grado; non sostituire le conclusioni dei periti con la propria “scienza privata”.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha ignorato le conclusioni di ben quattro specialisti che indicavano nell’omissione dell’ecografia (esame dall’efficacia diagnostica vicina al 100%) la causa del mancato salvataggio del bambino. L’ipotesi che il latte vaccino avesse causato l’invaginazione è stata definita dalla Cassazione una congettura priva di supporto scientifico negli atti.
Il giudice è peritus peritorum, ma non può inventare leggi scientifiche
I giudici di legittimità hanno ribadito che, a fronte di un dubbio tra una patologia lieve (gastroenterite) e una letale (occlusione), il medico ha l’obbligo prudenziale di escludere la più grave attraverso gli accertamenti strumentali elettivi. La frettolosità del ricovero in un reparto non idoneo (malattie infettive) e il ritardo di tre ore nella reidratazione sono stati confermati come profili di grave imperizia e imprudenza.
La sentenza riafferma un principio di garanzia: il giudice è peritus peritorum, ma non può inventare leggi scientifiche. Quando la responsabilità medica è discussa su basi tecniche solide, il magistrato non può avventurarsi in ricostruzioni eziologiche alternative se queste non sono passate al vaglio del contraddittorio specialistico.
Avv. Sabrina Caporale
