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Vaccino e complicanza rara, nesso causale prevale su omesso consenso informato e su diagnosi tardiva

Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 2 gennaio 2025, n. 38

Nel caso di vaccino e complicanza rara, il diritto al risarcimento non sorge automaticamente in presenza di omesso consenso informato o diagnosi tardiva. Per ottenere il risarcimento, il paziente deve comunque dimostrare che la condotta del medico ha effettivamente inciso sull’esito clinico, ossia che un rifiuto del trattamento o una diagnosi precoce avrebbero cambiato il decorso della malattia.

La Cassazione conferma il rigetto della domanda risarcitoria per i danni derivanti da vaccinazione antinfluenzale (ADEM). Nonostante l’assenza di consenso informato e una diagnosi non tempestiva, il danno non è risarcibile se non si prova che il paziente avrebbe rifiutato il trattamento o che la diagnosi precoce avrebbe cambiato l’esito clinico.

Il caso: vaccino, complicanza rara e presunta malpractice

La vicenda riguarda un paziente che, dopo la somministrazione di un vaccino antinfluenzale da parte del medico di medicina generale, sviluppava un’encefalomielite acuta disseminata (ADEM). Il ricorrente lamentava due profili di responsabilità: l’omessa acquisizione del consenso informato prima della vaccinazione; la negligenza diagnostica, consistente nel non aver riconosciuto tempestivamente i sintomi della rara patologia neurologica insorta pochi giorni dopo l’inoculazione.

Il Consenso Informato: la prova del “rifiuto ipotetico”

Il primo punto affrontato dalla Suprema Corte riguarda il risarcimento del danno biologico derivante da un atto medico eseguito senza consenso.

La Corte ribadisce un principio consolidato (già espresso in Cass. n. 28985/2019): la sola mancanza di informazione non genera automaticamente il diritto al risarcimento del danno alla salute. Il paziente ha l’onere di allegare e provare che, se fosse stato adeguatamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello (confermata dalla Cassazione) ha ritenuto che il consenso fosse “presunto” per via di fatti concludenti: era stato il paziente stesso a richiedere il vaccino per motivi di lavoro; non vi erano patologie pregresse che sconsigliassero la somministrazione; trattandosi di un effetto collaterale rarissimo, il bilancio rischio-beneficio avrebbe comunque indotto il paziente a vaccinarsi.

Il nesso di causalità e la regola del “più probabile che non”

Il secondo pilastro della sentenza riguarda la ritardata diagnosi. Sebbene sia stato accertato che il medico non riconobbe subito i sintomi dell’ADEM, la Cassazione ha escluso la responsabilità per carenza di nesso eziologico.

Basandosi sulla CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio), i giudici hanno rilevato che la patologia era già insorta e le lesioni demielinizzanti erano già in atto al momento della visita; non è stato provato che un inizio anticipato della terapia (di soli pochi giorni) avrebbe garantito una guarigione più rapida o evitato i postumi.

In ambito civile, vige la regola della probabilità prevalente (più probabile che non): la responsabilità sorge solo se la condotta del medico è stata la causa probabile del danno. Se il decorso clinico sarebbe stato identico nonostante una diagnosi corretta, il nesso causale viene meno.

Considerazioni finali

L’ordinanza in commento sottolinea il rigore richiesto nell’onere della prova a carico del danneggiato.

Per gli avvocati: Non è sufficiente contestare l’errore del medico (la colpa); occorre dimostrare, tramite consulenza tecnica, l’efficacia causale di quell’errore sul danno finale.

Per i medici: Resta fondamentale la raccolta del consenso, ma la sentenza offre una “scudo” nelle ipotesi in cui la scelta terapeutica risulti l’unica logicamente percorribile per il paziente.

Avv. Sabrina Caporale

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