Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 4 agosto 2025, n. 22486
Nel caso di parto podalico, l’omessa informazione alla gestante sui rischi e sulle possibili alternative assistenziali può integrare una grave responsabilità sanitaria.
Il neonato era nato in condizioni di emergenza presentava con gravissime patologie (asfissia neonatale, paralisi cerebrale infantile tipo tetraparesi spastica, insufficienza respiratoria, stridore laringeo, disfagia), con esiti irreversibili e con invalidità del 100%.
Il caso
Sin dalle prime settimane di gravidanza la donna era stata seguita dalla dott.ssa S.L., medico ginecologo in servizio presso il Consultorio di Castelsardo. Il 28 luglio 2014 (trentesima settimana) la sig.ra aveva eseguito un’ecografia presso la struttura Sassari, da cui era risultato che il feto si trovava in posizione podalica; per questa ragione, era stata programmata una nuova ecografia di controllo per il giorno 28 agosto 2014. Il 26 agosto 2014 (due giorni prima della programmata ecografia), recatasi presso il Consultorio di Castelsardo, era stata visitata sempre dalla medesima dott.ssa S., la quale, all’esito dell’indagine manuale, aveva rilevato che il feto si presentava in posizione cefalica e aveva quindi cancellato l’appuntamento programmato per l’ecografia del 28 agosto 2014;
Il 15 settembre 2014 (trentasettesima settimana inoltrata), all’esito di una nuova visita presso il Consultorio di Castelsardo, la dott.ssa S. aveva invece rilevato la posizione podalica del feto: aveva quindi immediatamente inviato la paziente al Consultorio di Sassari, per l’effettuazione di una ecografia. Data l’urgenza e lo stato avanzato della gravidanza, aveva personalmente contattato il dott. P.R.E., ecografista presso il Consultorio di Sassari, che aveva fissato l’appuntamento per il giorno successivo.
All’esito dell’esame ecografico del 16 settembre 2014, che aveva confermato la posizione podalica del feto, il dott. P. aveva invitato la paziente a contattare di nuovo la sua ginecologa, per sottoporle il referto ecografico. Lo stesso giorno, dunque, la donna, era tornata al Consultorio di Castelsardo per cercare la dott.ssa SL che però non era presente per turno terminato. Oltre a non poter parlare con la propria ginecologa, la paziente, “nonostante l’urgenza e la delicatezza del caso”, non aveva potuto “parlare con qualcuno che le desse qualche informazione utile, né quel giorno, né nei giorni successivi”.
Infatti, non solo non era stata richiamata dalla dott.ssa SL, o dall’infermiera del Consultorio, nelle ore o nelle giornate successive, ma, recatavisi il giorno 18 settembre 2014, aveva appreso che la sua ginecologa, al momento assente, avrebbe ripreso servizio solo il 22 settembre; era quindi uscita dal Consultorio senza che nessun sanitario l’avesse visitata.
Tornata a casa senza avere avuto alcun riscontro ginecologico del referto dell’ecografia pur urgentemente prescrittale, “in difetto di qualsiasi precisa informazione sulla delicatezza della situazione in cui si trovava” aveva quindi deciso di attendere il 22 settembre, allorché la dott.ssa SL sarebbe finalmente tornata in servizio, ma, purtroppo, la sera del 21 settembre 2014, si verificava la rottura delle acque e la donna veniva accompagnata all’ospedale di Sassari.
Il bambino, nato in condizioni di emergenza durante il tragitto per raggiungere l’ospedale di Sassari, era venuto alla luce con gravissime patologie (asfissia neonatale, paralisi cerebrale infantile tipo tetraparesi spastica, insufficienza respiratoria, stridore laringeo, disfagia), con esiti irreversibili e con invalidità del 100%.
La vicenda giudiziaria
La Corte d’appello di Cagliari, Sez. Sassari, accoglie la domanda risarcitoria proposta dalla madre e da suo figlio minore, anche quale erede del padre, nei confronti di ATS Sardegna, per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell’inadempimento della struttura sanitaria, che aveva omesso di assolvere agli obblighi di informazione e assistenza nei confronti della gravida (primipara alla trentottesima settimana) con feto in posizione podalica, la quale aveva partorito in condizioni di emergenza, dando alla luce un bambino affetto da gravissime patologie.
Sulla base di quanto sopra, secondo la Corte sarda non era ravvisabile un inadempimento causalmente rilevante, in relazione all’evento dannoso verificatosi in occasione del parto nella condotta tenuta dalla struttura sanitaria, per il tramite dei suoi sanitari, sino al 15 settembre 2014; in particolare, sebbene nella visita del 26 agosto 2014, la dott.ssa SL, sulla base della sola indagine manuale (in mancanza, nel Consultorio di Castelsardo, di strumentazione idonea all’esame ecografico), avesse reputato (in contrasto con gli esiti della ecografia effettuata il 28 luglio dai sanitari di Sassari) che il feto si trovasse in posizione cefalica, annullando la ripetizione dell’esame ecografico già fissata per il successivo 28 agosto, tuttavia questo eventuale errore diagnostico era rimasto irrilevante, in quanto nella successiva visita del 15 settembre, quando si era “ancora in tempo per programmare gli interventi necessari, era stata comunque riscontrata dalla stessa dott.ssa SL la posizione podalica del bambino”.
L’Azienda sanitaria aveva invece posto in essere una condotta inadempiente causalmente rilevante, in relazione al danno subito dal nascituro e dai suoi genitori, nei giorni successivi al 15 settembre 2014, allorché la madre del bambino, dopo avere effettuato presso il Consultorio di Sassari l’esame ecografico prescrittole con urgenza dalla dott.ssa SL, pur recandosi nell’immediatezza presso la struttura di Castelsardo, non vi aveva trovato la sua ginecologa, che pure le aveva raccomandato di tornare per esaminare il referto, e che, invece, alla fine del turno di lavoro (ore 13.30) era andata via senza attendere la paziente, la quale non era potuta arrivare se non nel primo pomeriggio, a causa della distanza tra le località di Castelsardo e Sassari, nonché della circostanza che il dott. P. aveva effettuato l’esame ecografico solo in tarda mattinata; la donna era dunque rientrata a casa senza essere informata e assistita da alcun sanitario e tale situazione era proseguita anche nei giorni successivi, allorché ella era vanamente ritornata presso il Consultorio, non trovandovi né la dott.ssa SL né altri medici disposti ad assisterla o informarla.
La violazione degli obblighi di informazione e assistenza gravanti sulla struttura sanitaria
Nel suddetto contegno era ravvisabile una evidente violazione degli obblighi di informazione e assistenza gravanti sulla struttura sanitaria, tanto più pregnanti quanto più delicata e urgente era la situazione in cui si trovava la gravida: dinanzi ad una simile situazione, infatti, secondo le Linee Guida del 2011, i sanitari avrebbero dovuto, con sollecitudine, rendere edotta la gestante della possibilità di effettuare manovre esterne per ricondurre il feto in posizione cefalica, oppure, in caso di impossibilità di ottenere tale obiettivo, della necessità di programmare un parto cesareo o, comunque, dei pericoli cui essa era esposta in caso di parto naturale al di fuori di una struttura sanitaria adeguata con persone dotate di specifiche competenze tecniche;
Tale obbligo di informazione non poteva ritenersi adempiuto per il solo fatto – emerso in sede di esame testimoniale di un’infermiera della struttura – che in occasione della visita del 15 settembre 2014, “mentre la donna andava via”, la dott.ssa SL le aveva detto che “non appena fosse entrata in travaglio avrebbe dovuto subito andare in clinica“, né la sua violazione poteva reputarsi scriminata dalla circostanza che la donna non avesse seguito un corso preparto, e che la sera del 21 settembre 2014, dopo la rottura delle acque, avesse preferito recarsi dalla locale guardia medica anziché raggiungere l’Ospedale di Sassari, distante 40 minuti di auto; per un verso, infatti, non poteva certo riguardarsi alla stregua di una “informazione adeguata” lo sbrigativo e generico suggerimento di andare in clinica in caso di travaglio, peraltro formulato fuggevolmente al momento del congedo della paziente dalla visita, “a fronte di una gestante primipara alla 37 settimana inoltrata e con un feto in posizione podalica”; per altro verso, le informazioni previste dalle Linee Guida devono essere date dal medico curante e non in sede di corso pre-parto, le cui frequenza è meramente facoltativa; infine, la circostanza, che la gravida avesse reputato non opportuno andare all’Ospedale di Sassari, distante circa 40 minuti in auto, trovava il suo fondamento causale proprio nel contegno dei sanitari della struttura convenuta, i quali, con l’”omessa informazione e gestione della paziente all’esito degli esami del 15 e del 16 settembre, la avevano colpevolmente indotta a non recarsi immediatamente presso un ospedale o un centro di nascita, ma a confidare nell’adeguatezza dell’aiuto dei medici della Guardia Medica”.
L’intervento della Cassazione
La ATS impugna la decisione e propone ricorso in Corte di Cassazione deducendo che non vi sarebbe “prova di alcun tipo di intervento sanitario… che sia in qualche modo collegabile con l’evento dannoso…” e reputa comunque assente la prova del nesso di causalità materiale tra la condotta dei sanitari e l’evento dannoso”.
Argomenta l’ATS che sarebbe stata la paziente a non dare più notizia di sé dall’effettuazione dell’ultima visita del 15 settembre e dall’esame ecografico eseguito il giorno successivo: il 16 settembre 2014, infatti, la donna non si sarebbe presentata presso il Consultorio di Castelsardo, “né entro le 13.30 (alla fine dell’orario di servizio della dott.ssa SL) né entro le ore 17-17.30”, omettendo di consegnare tempestivamente il referto ecografico alla sua ginecologa; analogo contegno avrebbe tenuto nei giorni successivi, dovendo escludersi, in particolare, che si fosse recata presso la struttura sanitaria il successivo 18 settembre, essendo tra l’altro al corrente del fatto che quel giorno la dott.ssa SL prestava servizio ad Alghero.
La ricorrente ribadisce anche che l’adempimento dell’obbligo informativo da parte della dott.ssa SL dovrebbe quanto meno ritenersi provato in via presuntiva, avuto riguardo alle circostanze che la ginecologa aveva visitato la paziente, riscontrando la posizione podalica del feto, in data 28 luglio 2014, nonché successivamente, in vista dell’ecografia fissata per il 28 agosto successivo, allorché aveva invece rilevato che il bambino si presentava in posizione cefalica.
Come risulta evidente le sopra riportate argomentazioni propongono, nella sostanza, un’inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie, al fine di ottenere una ricostruzione dei fatti alternativa (e persino incompatibile) con quella analitica e motivata effettuata dalla Corte d’appello.
La Corte di secondo grado, come già detto, ha accertato che la gravida, pur essendosi ripetutamente recata, sia il 16, che il 18 settembre 2014, preso la struttura sanitaria, non aveva però trovato la sua ginecologa ed era tornata a casa senza ricevere da alcun sanitario l’assistenza e le informazioni previste dalle Linee Guida e, nella fattispecie, assolutamente necessarie in funzione di scongiurare l’infausto evento invece verificatosi qualche giorno più tardi.
Inoltre, la Corte di merito ha adeguatamente spiegato che, nei confronti di “una gestante primipara alla 37 settimana inoltrata e con un feto in posizione podalica, l’esatto adempimento dell’obbligo di informazione, lungi dall’esaurirsi nel generico consiglio di andare in clinica, avrebbe implicato la necessità di rendere edotta la gestante della possibilità di effettuare manovre esterne per ricondurre il feto in posizione cefalica oppure, in caso di impossibilità di ottenere tale obiettivo, della necessità di programmare un parto cesareo o, comunque, dei pericoli cui essa era esposta in caso di parto naturale al di fuori di una struttura sanitaria adeguata con persone dotate di specifiche competenze tecniche”.
A tale ragionamento la ATS non rivolge alcuna critica in iure, censurando, invece, inammissibilmente la valutazione delle risultanze istruttorie da cui è tratto e le valutazioni di fatto su cui esso è fondato (con particolare riguardo all’apprezzamento della circostanza relativa al suggerimento rivolto dalla ginecologa alla gestante alla fine della visita del 15 settembre 2014).
Egualmente inammissibile (se non addirittura pretestuosa), è la censura per violazione degli artt. 2727-2729 c.c. non potendosi reputare violati i criteri di inferenza della prova indiziaria, con riferimento ad una fattispecie in cui siano emerse presunzioni gravi, precise e concordanti, tra l’altro, in difetto dell’assoluzione dell’onere di corretta deduzione del vizio.
La Corte d’appello ha rilevato, attraverso un idoneo di libero apprezzamento delle risultanze istruttorie, che la gestante aveva provato il nesso causale tra l’evento dannoso subito e il dedotto inadempimento della struttura sanitaria, mentre quest’ultima non aveva dimostrato né l’esatto adempimento, né la causa non imputabile dell’inadempimento.
In definitiva, il ricorso viene dichiarato inammissibile con conferma integrale del secondo grado di giudizio.
Redazione
